Iperammortamento 2026, ecco l’emendamento del Governo che riscrive (in peggio) l’incentivo
LEGGE DI BILANCIO
Iperammortamento 2026, ecco l’emendamento del Governo che riscrive (in peggio) l’incentivo
L’emendamento del Governo concede la durata quasi triennale dell’iperammortamento, ma in compenso rimuove la maggiorazione prevista per gli investimenti 5.0, non concede la revisione degli allegati e limita i beni incentivati a quelli Made in EU. Eliminati dai beni incentivati anche i pannelli fotovoltaici meno efficienti.

Il Governo interviene sulla legge di bilancio 2026 presentando in Commissione Bilancio al Senato un importantissimo emendamento che, letteralmente, devasta l’impianto dell’iperammortamento per Transizione 4.0 – Transizione 5.0 2026.
L’emendamento che riscrive l’iperammortamento 2026
Partiamo da quanto ci si attendeva. Le ultime indiscrezioni volevano una proroga di un anno del piano, a coprire quindi gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, con coda delle consegna a settembre 2028 per gli ordini confermati con il versamento di un acconto del 20% entro la scadenza del 31/12/2027. Si attendeva poi una revisione degli allegati A e B, l’eliminazione della necessità di attendere un decreto interministeriale per il via libera all’operatività del piano e infine una restrizione dell’incentivo ai soli beni strumentali made in Europe. C’era però anche il timore che, per evitare che il conto dell’incentivo salisse troppo, il Governo eliminasse la maggiorazione del 40% prevista nel DDL di Bilancio per quegli investimenti in beni strumentali in grado di consentire una riduzione dei consumi energetici.
L’emendamento presentato è purtroppo molto peggiore delle aspettative.
- Si prevede che il piano duri dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (senza code per la consegna).
- Viene eliminato il sistema delle maggiorazioni “5.0” per gli investimenti in beni strumentali in grado di consentire una riduzione dei consumi energetici.
- Decadono quindi anche le “semplificazioni” per i beni obsoleti
- Si limita l’incentivo per i pannelli fotovoltaici solo a quelli previsti alle lettere b) e c) del decreto energia, eliminando quindi i pannelli previsti alla lettera a)
- Si introduce il vincolo che i beni siano prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo
- Resta la previsione del decreto interministeriale
- Manca del tutto l’attessissima revisione degli allegati A e B
Il testo dell’emendamento
all’articolo 94, apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 1, sostituire le parole: «è maggiorato nelle misure di cui ai commi 4 e 5 in relazione agli investimenti di cui al comma 3 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.» con le seguenti: « è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti di cui al comma 3 in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.»;
- al comma 3, lettera b), secondo periodo, le parole: «a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «b) e c), »;
- sopprimere i commi 4, 5 e 6;
- sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
«10. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
11. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni di cui al presente articolo.»;
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