I servizi legali tra contratti esclusi e obblighi di tracciabilità nel Codice Appalti

Mar 12, 2026 - 18:30
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I servizi legali tra contratti esclusi e obblighi di tracciabilità nel Codice Appalti

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Ai sensi dell’art. 56, D.Lgs. 36/2023, i servizi legali sono qualificabili come contratti esclusi dall’ambito applicativo del codice per quanto concerne l’obbligo di procedura competitiva. Focus su natura, limiti e obblighi procedurali nel nuovo Codice Appalti a cura di Luca Leccisotti.


La norma riprende l’impostazione della direttiva 2014/24/UE e distingue tra contratti occasionali (prestazioni singole) e contratti di appalto continuativo.

La sentenza n. 2776/2025 del Consiglio di Stato: le due dimensioni del contratto legale

Il Consiglio di Stato afferma che i servizi legali, pur esclusi dalle regole dell’evidenza pubblica, restano contratti pubblici e, in quanto tali, soggetti agli obblighi di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. 136/2010 e al versamento del contributo ANAC. L’esclusione procedurale non elimina la natura pubblica del rapporto.

La tracciabilità si applica a “qualsiasi tipo di transazione” della PA, anche se priva di procedura competitiva. Il rilascio del Cig e il relativo obbligo contributivo sono funzionali al controllo dei flussi finanziari e alla prevenzione della corruzione e del riciclaggio.

Distinzione tra “esclusione dalla gara” e “natura pubblicistica”

La distinzione tracciata dal giudice tra “esclusione dalla gara” e “natura pubblicistica” è fondamentale. I servizi legali non organizzati in forma societaria ricadono nel perimetro dell’art. 13, comma 5, del Codice, richiedendo l’osservanza dei principi generali di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

Il Consiglio di Stato ribadisce così che l’affidamento del servizio legale non comporta obbligo di gara formale, ma impone una minima procedura selettiva interna, anche solo esplorativa, fondata su criteri oggettivi e documentabili, nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione.

Nonostante l’assenza di gara, l’ANAC mantiene poteri di vigilanza e controllo anche sui patrocini legali, proprio in virtù della loro natura pubblicistica. L’obbligo contributivo si giustifica anche ai fini del monitoraggio e delle attività ispettive.

Le ricadute applicative per le stazioni appaltanti

Le amministrazioni devono:

  • rilasciare il Cig anche per servizi legali;
  • versare il contributo ANAC;
  • documentare la procedura, seppur semplificata, di selezione;
  • motivare la scelta del professionista incaricato;
  • inserire tali dati nelle piattaforme digitali di approvvigionamento.

Una zona di equilibrio tra specializzazione e rispetto dei principi pubblici

La disciplina dei servizi legali si colloca pertanto in una zona di equilibrio tra esigenza di specializzazione fiduciaria e rispetto dei principi pubblici di legalità, trasparenza e tracciabilità. Il D.Lgs. 36/2023 rafforza tale impostazione, richiamando le stazioni appaltanti a una gestione responsabile e documentata anche in presenza di affidamenti “esclusi” dalla procedura di gara.

Il testo della sentenza del Consiglio di Stato

Qui il documento completo.

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