Il credito d’imposta per design e ideazione estetica torna per il 2026 con un’aliquota al 10%
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Il credito d’imposta per design e ideazione estetica torna per il 2026 con un’aliquota al 10%
La legge di bilancio per il 2026 prevede la proroga per un anno del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica con aliquota al 10%. Ecco come funziona l’incentivo rinnovato…

Il credito d’imposta per design e ideazione estetica torna per il solo 2026 con un’aliquota al 10%
La legge di bilancio 2026 riscrive parzialmente il calendario di phase-out degli incentivi legati al vecchio Piano Transizione 4.0 disponendo una nuova finestra di fruibilità per il credito d’imposta dedicato alle attività di design e ideazione estetica.
Mentre le agevolazioni per l’innovazione tecnologica, digitale e green hanno terminato il proprio ciclo naturale alla fine del 2025, il legislatore ha scelto di intervenire con i commi 925 e 926 dell’articolo 1 della legge 199 del 30 dicembre 2025 per garantire una continuità operativa a una misura ritenuta ancora importante per la competitività del Made in Italy.
La disposizione introduce il nuovo comma 203-quater.1 all’articolo 1 della legge 160/2019, stabilendo una proroga limitata al solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Meccanismi tecnici e vincoli finanziari del nuovo incentivo
Il nuovo quadro normativo fissa l’aliquota del credito d’imposta al 10% (le stesse attualmente in vigore per ricerca e sviluppo) della base di calcolo ammissibile. Tale base deve essere assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le medesime spese, evitando fenomeni di sovrapposizione eccessiva dei benefici pubblici.
Esiste inoltre un limite massimo annuale fissato a 2 milioni di euro per ogni singola impresa, un tetto che deve essere ragguagliato ad anno qualora il periodo d’imposta abbia una durata differente dai dodici mesi solari. Si tratta di una misura che, pur mantenendo la struttura tecnica delle precedenti edizioni, introduce una restrizione finanziaria significativa attraverso un limite di spesa complessivo per lo Stato pari a 60 milioni di euro per l’anno 2026.
La gestione finanziaria dell’incentivo presenta una novità rilevante nella modalità di fruizione. A differenza del credito per ricerca e sviluppo, che prosegue il suo cammino fino al 2031 con meccanismi di compensazione pluriennale, il credito per il design 2026 è utilizzabile in un’unica quota annuale. Per garantire il rispetto del tetto di 60 milioni di euro, l’impresa è tenuta a trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione specifica. Questo documento deve contenere l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito maturato, seguendo modalità e termini che verranno definiti da un successivo decreto direttoriale.
La separazione dal credito per l’innovazione (che si è chiuso)
L’esclusione delle attività di innovazione tecnologica 4.0 dalla proroga segna un netto distacco rispetto all’approccio integrato degli anni precedenti. Come sappiamo, fino al 2025 il design era parte di un pacchetto che comprendeva anche l’innovazione digitale e la transizione ecologica, con aliquote che hanno subito diverse rimodulazioni nel tempo. La scelta di rifinanziare esclusivamente l’ideazione estetica per il 2026 suggerisce una volontà politica di tutelare settori come il tessile, l’arredo, la calzatura e l’automotive, dove il valore aggiunto è intrinsecamente legato alla componente formale e creativa. Inoltre la copertura finanziaria degli oneri per il 2027, pari a 60 milioni di euro, viene attinta dalla riduzione delle autorizzazioni di spesa relative ai precedenti decreti sulla coesione, confermando una strategia di riallocazione delle risorse esistenti piuttosto che l’iniezione di nuovo capitale.
Sotto il profilo tecnico restano ferme le condizioni di ammissibilità già previste dal comma 204 della legge 160/2019. Le imprese dovranno quindi continuare a produrre la documentazione contabile certificata e la relazione tecnica che descriva le attività svolte.
Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione preventiva o consuntiva verso il MIMIT potrebbe pregiudicare l’accesso al beneficio, dato il regime di monitoraggio a “esaurimento” introdotto dal nuovo limite di spesa. Per un’azienda del settore del mobile che investe 500.000 euro nella progettazione di una nuova linea di complementi d’arredo, il beneficio si tradurrà in un credito di 50.000 euro compensabile immediatamente nel 2026, a patto che la pratica venga inserita correttamente nel sistema telematico ministeriale prima del raggiungimento del plafond nazionale.
Il testo della normativa
925. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 203-quater è inserito il seguente:
« 203-quater.1. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Il credito d’imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2026 ed è utilizzabile in un’unica quota annuale, ferme restando le altre condizioni di cui al comma 204. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma, l’impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy apposita comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con decreto direttoriale del medesimo Ministero ».
926. Agli oneri di cui al comma 925, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
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