Revoca della patente a seguito di reati, la nota della Cassazione

Gen 7, 2026 - 19:00
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Revoca della patente a seguito di reati, la nota della Cassazione

lentepubblica.it

Con la sentenza Cass. sez. I, 29 maggio 2025 (dep. 17 giugno 2025), n. 22663 la Suprema Corte si è pronunciata in merito ad un tema molto dibattuto, vale a dire la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 120 cod. strada rispetto all’integrazione del reato di cui all’art. 73 cod. antimafia.


L’incostituzionalità art.120

Per meglio comprendere il tema oggetto del pronunciamento, che risulta ad una prima analisi complesso, può essere utile ricordare l’essenza dell’articolo in oggetto la sentenza.  Ai sensi dell’art. 120 co. 1 Codice della strada l’applicazione di una qualsiasi misura di prevenzione personale di natura penale, si tratti di avviso orale, foglio di via obbligatorio, sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, comporta il venir meno dei requisiti morali per il rilascio della patente di guida.

Se colti a guidare con patente sospesa

In particolare, i giudici di legittimità si sono occupati delle conseguenze derivanti dalle azioni di chi, già sottoposto a misura di prevenzione personale venga invece sorpreso colto alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo senza patente, dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata. Il medesimo approccio viene applicato nei confronti di 1) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, 2) destinatari di una misura di sicurezza personale; 3)persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 t.u. stupefacenti, fino al sopraggiungere dell’eventuale provvedimento riabilitativo; 4) detenzione e traffico di stupefacenti.

A partire dal 2028 diversi pronunciamenti

In realtà la norma risulta molto controversa ed è stata già oggetto di numerosi pronunciamenti, a partire dal 2018. Nello specifico in occasione di ben tre diverse sentenze tra il 2018 ed il 20202 – la n. 22/2018, la n. 24/2020 e la n. 99/2020 – la Corte costituzionale ha sostituito all’automatismo originariamente stabilito dall’art. 120 co. 2 cod. strada una valutazione discrezionale da parte del prefetto circa la necessità e l’opportunità o meno di revocare la patente. Come diretta conseguenza, la norma in questione, è stata dichiarata incostituzionale nella parte del dispositivo nel quale stabilisce che l’autorità di pubblica sicurezza «provvede» alla revoca del titolo di circolazione stradale, ritenendo corretta la dicitura «può provvedere».

I reati alla base della revoca

In caso di condanna per uno dei reati di cui agli artt. 73 e 74 t.u. stupefacenti o di applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione personali, la revoca della patente è in ogni caso subordinata a una valutazione del prefetto che la determina anche alla luce delle circostanze del singolo caso concreto. Il caso che ha riacceso i riflettori su questo argomento riguarda un ricorrente veniva raggiunto nel 2016 da una misura di prevenzione personale antimafia e due anni dopo, nel 2018, subiva la revoca “automatica” della patente da parte del prefetto in applicazione di quanto al tempo stabilito dall’art. 120 co. 2 cod. strada.

Il caso specifico

Due anni dopo ancora, nel gennaio 2020 il ricorrente veniva sorpreso alla guida di un autoveicolo e gli veniva contestata la contravvenzione di cui all’art. 73 cod. antimafia che punisce chi, già sottoposto a misura di prevenzione personale, guidi un autoveicolo o un motoveicolo senza patente o dopo che la patente sia stata revocata. La pena commisurata era per nulla lieve, così veniva condannato alla pena di tre mesi di arresto.

Patente ritirata e pronunciamenti

Nel frattempo vi erano stati i pronunciamenti di parziale incostituzionalità dell’art. 120 cod. strada ad opera della già ricordata sentenza n. 99/2020. A seguito di tale approccio in data 17 novembre 2020 il prefetto aveva annullato in autotutela la precedente revoca della patente disposta nei confronti del ricorrente nel 2018, riservandosi la facoltà di disporla nuovamente qualora, a seguito di una valutazione del caso concreto, fosse risultato necessario inibire la conduzione di autoveicoli e di motoveicoli al ricorrente.

Il ricorso

Il cittadino oggetto del provvedimento ricorreva dunque in cassazione lamentando, tra l’altro, l’erronea valutazione, da parte dei giudici di primo e di secondo grado, del provvedimento prefettizio di annullamento della revoca della patente. Secondo la difesa ifatti al provvedimento di annullamneto doveva applicarsi una efficacia retroattiva e non, come invece ritenuto dalle corti di merito, un effetto solamente  da quel momento in avanti. Questa visione di fatto annullava la contravvenzione contestata.

L’annullamento della sentenza

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza d’appello perché il fatto contestato non sussiste accogliendo a pieno le tesi difensive. A supporto di tale decisione, i giudici di legittimità hanno anzitutto richiamato le varie dichiarazioni di incostituzionalità che hanno investito l’art. 120 cod. strada. Preso atto della dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 120 cod. strada, l’autorità prefettizia, pur conservando «intatta la possibilità di avvio di un nuovo provvedimento di revoca della patente di guida, questa volta, però, all’esito della verifica della sussistenza degli effettivi presupposti di pericolosità» ha invalidato in via di autotutela il proprio provvedimento in quanto basato su una norma che nel frattempo era stata riconosciuta contraria ai principi costituzionali.

Consapevolezza del ricorrente e colpa

Con tali premesse i giudici di legittimità, seppure fosse chiara la consapevolezza dell’imputato quando si mise alla guida dell’autovettura dopo che gli era stata revocata la patente, dichiarando testualmente come egli fosse senz’altro «ben conscio di non essere a ciò abilitato» – hanno reputato che «il presupposto storico» traesse comunque origine dall’applicazione di «una normativa successivamente caducata dalla Corte costituzionale». Inoltre, la Suprema Corte ha osservato che, nel caso sottoposto al suo esame, l’annullamento in autotutela del provvedimento di revoca della patente da parte del prefetto trova spiegazione nel fatto che la revoca del titolo di circolazione stradale era stata disposta in un momento in cui l’art. 120 cod. strada che ne prevedeva l’automatica applicazione al verificarsi di una delle condizioni sopra ricordate.

Ricapitolando

In definitiva l’annullamento dell’impugnata sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste si spiega innanzitutto con il carattere retroattivo della sentenza n. 99/2020 della Corte costituzionale, la quale ha riconosciuto l’incostituzionalità dell’art. 120 co. 2 cod. strada, specificamente nella parte in cui prevedeva la revoca della patente in via automatica a seguito dell’applicazione di una misura di prevenzione personale. In aggiunta si chiarisce la possibilità del giudice penale di disapplicare il provvedimento prefettizio illegittimo in quanto adottato sulla base di una norma (il medesimo art. 120 cod. strada) poi dichiarata costituzionalmente illegittima.

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