Lotta agli evasori, ora si possono controllare anche familiari e conviventi

Agosto 1, 2025 - 19:30
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Lotta agli evasori, ora si possono controllare anche familiari e conviventi

lentepubblica.it

L’Agenzia delle Entrate può estendere i propri controlli fiscali anche a familiari, conviventi e soci in affari del contribuente nel caso in cui dovessero emergere indizi concreti di false intestazioni, false dichiarazioni, volte a eludere le verifiche del Fisco.


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13761/2025, che fa segnare un’importante punto a favore nella lotta all’evasione fiscale, non senza sollevare altrettanto seri interrogativi su privacy e responsabilità in solido.

Si ampliano le possibilità di indagine

Si dilata dunque il confine dell’attività di indagine con ricerche e azioni che possano essere, si legge testualmente: “orientate a provare, anche per presunzioni, una condotta evasiva del contribuente possono legittimamente allargarsi ai conti bancari intestati al coniuge, al convivente o ad altri familiari del soggetto destinatario dell’accertamento”.

Fino a questo momento e a questa sentenza, l’attività di indagine era estesa ai soli dati del contribuente stesso, dai conti correnti alle prepagate, titoli e investimenti, ma anche spese, vacanze auto e tutto il ‘tenore di vita’.  Con questa sentenza la Cassazione amplia il perimetro del controllo, permettendo l’analisi di patrimoni e conti intestati a persone vicine come coniugi, ma anche figli e conviventi nel caso in cui vi fosse il sospetto che siano usati per nascondere redditi o beni di chi è sotto indagine.

Ma quali sono questi indizi e come comportarsi per evitare verifiche se si è in buona fede? Secondo il Supremo Collegio alcuni elementi sarebbero delle vere e proprie “spie” rivelatrici richiamati e specificati all’interno di una corposa giurisprudenza a riguardo, si veda la più recente Cass. 549/2020 ma anche Cass. 26173/2011.

Cosa può insospettire il fisco

Vediamo cosa può insospettire nei movimenti bancari di un conto corrente terzo che, valutati nel loro complesso, ricondurrebbero proprio al contribuente principale.

  • Una capacità reddituale della famiglia, nel periodo d’imposta di riferimento, non giustificabile;
  • lo svolgimento di un’attività economica compatibile con la produzione di maggiore redditività che si presume essere “spostata” sui conti dei congiunti;
  • l’infedeltà delle dichiarazioni dei redditi del contribuente principale, non con meri errori o incongruenze ma con la presenza di pesanti indizi di evasione e la non dichiarazione di ricavi;
  • la stretta familiarità o convivenza tra i contribuenti oggetto di verifiche.

La decisione della Cassazione introduce il principio chiave che vede la responsabilità di comportamenti gravemente illeciti condivisa con la propria famiglia. Di conseguenza la sfera economica o familiare di un soggetto sotto indagine può essere coinvolta, ma solo a patto che esistano elementi oggettivi che giustifichino l’estensione di questi controlli. È una misura che rafforza gli strumenti contro l’evasione, ampliando in maniera significativa il perimetro dell’attività ispettiva, ma impone anche una maggiore attenzione a chi gestisce in comune beni, conti o spese.

La norma alla base della decisione

L’origine normativa di questo nuovo orientamento si può rinvenire nell’articolo 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 600/1973, che attribuisce all’Agenzia delle Entrate il potere di accertare i redditi anche accedendo ai dati bancari. Ogni singola operazione registrata su un conto, in entrata o in uscita può essere verificata ed essere ritenuta ‘rilevante’, a meno che il contribuente non riesca a dimostrarne la natura non imponibile oppure in alternativa l’avvenuta inclusione nella dichiarazione dei redditi. Si noti bene come non il Fisco a dover dimostrare che quei soldi sono reddito occulto, ma è il contribuente a dover giustificare, documenti alla mano e con dovizia di particolari – e di memoria – l’origine e la motivazione di ogni movimento che sia valutato ‘sospetto’. Una vera e propria inversione dell’onere della prova.

I poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria si ritrovano nell’art.32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 600/1973, che disciplina le modalità di verifica delle imposte sui redditi. In base a questa disposizione, ogni movimento bancario in entrata o in uscita si presume fiscalmente rilevante, salvo che il contribuente non riesca a dimostrare, in modo dettagliato e documentato, l’irrilevanza fiscale di tali operazioni o il loro già avvenuto inserimento nella dichiarazione dei redditi.

L’Anagrafe dei Rapporti Finanziari

A latere di questa attività ispettiva, l’Agenzia delle Entrate può contare su tutti i più moderni strumenti tecnologici online oltre che sui tradizionali strumenti offline. Uno di questi è rappresentato dal lavoro sull’Anagrafe dei Rapporti Finanziari, un vasto database digitale che raccoglie dati aggiornati su conti correnti, investimenti, depositi e carte prepagate, insieme a tutti gli altri strumenti finanziari intestati ai contribuenti.

Questo sistema fornisce un insieme di possibilità in più a chi voglia lavorare in questa direzione, oltretutto consente di incrociare in modo preciso le informazioni bancarie con le dichiarazioni fiscali, facilitando l’individuazione di eventuali irregolarità o discrepanze. Un vero grande archivio digitale che raccoglie informazioni aggiornate su conti correnti, carte prepagate, investimenti, libretti di risparmio, dossier titoli e altri strumenti finanziari e permette all’Agenzia delle Entrate di incrociare i dati in modo preciso, ricostruendo flussi di denaro, anomalie patrimoniali e incoerenze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente movimentato.

In conclusione

Tornando all’ordinanza, secondo quanto espresso, possiamo aspettarci che il Fisco possa legittimamente esaminare i conti intestati al coniuge, ai figli, al convivente o a un familiare stretto, se emergono elementi oggettivi che fanno pensare a una intestazione fittizia dei beni o dei flussi finanziari. Non una licenza di indagare in ogni direzione, ma una misura applicabile solo alle situazioni che presentano indizi concreti di un possibile uso strumentale di conti altrui per eludere i controlli.

Se delle transazioni dovessero essere contestate, non sarà più sufficiente dimostrare la regolarità della propria posizione, mentre potrebbe essere necessario giustificare anche il perché un familiare abbia ricevuto bonifici ingenti oppure perché un conto intestato a un figlio presenti movimenti incompatibili con la sua situazione reddituale.

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