Meta, l’avvocato generale della CGUE sta con la Commissione: “Legittime le richieste di accesso ai documenti”

Febbraio 27, 2026 - 07:00
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Meta, l’avvocato generale della CGUE sta con la Commissione: “Legittime le richieste di accesso ai documenti”

Bruxelles – L’avvocatura generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha confermato la legittimità di due decisioni della Commissione europea con le quali si richiedeva a Meta Platforms (la multinazionale statunitense che controlla i principali social network e servizi di messaggistica del mondo) l’accesso a una serie documenti interni nell’ambito di un’indagine per abuso di posizione dominante. La disputa legale risale al 2020, quando Meta contestò i provvedimenti di Palazzo Berlaymont in ragione del fatto che all’interno dei file elettronici richiesti – oltre alle informazioni aziendali legittimamente consultabili – fossero contenuti anche molti dati personali.

Nonostante la Commissione avesse acconsentito all’utilizzo di una virtual data room (una sorta di stanza digitale protetta e con regole di ‘ingresso’ ben precise) al fine di garantire un accesso controllato ad alcuni dati sensibili, il colosso a stelle e strisce aveva comunque deciso di fare ricorso al Tribunale dell’Unione Europea. Con due sentenze del 24 maggio 2023, l’organo giurisdizionale di primo grado della CGUE aveva respinto i ricorsi, stabilendo che “le richieste di informazioni erano sufficientemente motivate, necessarie, proporzionate e in conformità con il diritto al rispetto della vita privata e il principio di buona amministrazione”.

A quel punto, Meta aveva impugnato le due sentenze davanti alla CGUE, aprendo una nuova controversia legale di cui oggi l’avvocato generale Athanasios Rantos ha presentato le conclusioni preliminari. Nel suo parere – che in quanto tale ha una funzione esclusivamente consultiva e non vincola in alcun modo la decisione finale della Corte – Rantos ha difeso in toto le sentenze pronunciate in primo grado, proponendo “il rigetto di entrambe le impugnazioni e la conferma delle sentenze del Tribunale”.

Secondo il giurista greco, in base alla legge europea sulla concorrenza, “la Commissione dispone di un ampio potere di indagine che le consente di richiedere tutte le informazioni necessarie all’adempimento dei suoi compiti” e non ha nessun obbligo di “dimostrare la pertinenza individuale di ogni singolo documento richiesto“. L’esecutivo di Bruxelles ha solo il dovere di “indicare l’oggetto della sua indagine e i sospetti che intende verificare”, cosa che in questa circostanza sarebbe avvenuta correttamente. Infine, l’avvocato generale ha anche respinto l’obiezione di Meta secondo la quale la significativa mole di documenti richiesti sarebbe una chiara dimostrazione della natura sproporzionata della richiesta di accesso effettuata dalla Commissione. “L’esame della necessità e della proporzionalità”, ha spiegato Rantos, “non può fondarsi su criteri puramente quantitativi” e in ogni caso “la Commissione dispone di un margine di discrezionalità nella scelta delle sue tecniche di indagine e le garanzie procedurali relative alle richieste di informazioni erano sufficienti”.

Sulla base di tutto questo, Rantos ha concluso che “il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare che la Commissione poteva richiedere documenti misti, vale a dire documenti contenenti sia dati personali sia altre informazioni”, per giunta senza la necessità di ricorrere alla procedura della virtual data room, “poiché tale trattamento è inerente alle sue funzioni di interesse pubblico in materia di concorrenza”.

La palla, adesso, passa ai giudici della Corte che potranno decidere di seguire le raccomandazioni dell’Avvocatura Generale – cosa che accade nella stragrande maggioranza dei casi – oppure no.

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Redazione Eventi e News Redazione Eventi e News in Italia