Relazioni sindacali nel pubblico impiego: cosa cambia secondo la Cassazione
lentepubblica.it
La Cassazione chiarisce quando la violazione formale non basta a dimostrare l’antisindacalità.
Con le Ordinanze n. 787 e n. 789 del 14 gennaio 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è tornata su un tema centrale nelle relazioni industriali del pubblico impiego: il confine tra irregolarità formale e reale lesione delle prerogative sindacali. Le decisioni affrontano il delicato equilibrio tra rispetto delle procedure previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e tutela effettiva del ruolo delle organizzazioni dei lavoratori.
Al centro delle pronunce vi è una questione ricorrente nella prassi amministrativa: quando il datore di lavoro pubblico non rispetta in modo rigoroso le modalità di informazione e confronto previste dalle norme, si può automaticamente parlare di comportamento antisindacale?
La risposta fornita dalla Suprema Corte è articolata e, per certi versi, innovativa: non ogni violazione formale determina automaticamente antisindacalità, se in concreto gli interessi collettivi protetti risultano comunque garantiti.
Il quadro normativo: informazione, confronto e tutela contro le condotte antisindacali
Nel settore pubblico, le relazioni sindacali sono disciplinate da norme legislative e dalla contrattazione collettiva, che prevedono specifici obblighi di informazione e confronto preventivo su determinate materie. Tali strumenti hanno lo scopo di assicurare una partecipazione reale delle organizzazioni sindacali alle scelte che incidono sull’organizzazione del lavoro e sulle condizioni dei dipendenti.
Quando il datore di lavoro adotta comportamenti che ostacolano o limitano l’esercizio dell’attività sindacale, trova applicazione l’articolo 28 dello Legge n. 300 del 1970 (lo Statuto dei lavoratori), che prevede un rimedio giudiziario rapido e incisivo contro le condotte antisindacali.
Tradizionalmente, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata attivazione delle procedure di informazione e confronto potesse integrare una violazione rilevante ai sensi di tale norma. Tuttavia, le ordinanze in esame precisano che occorre andare oltre l’apparenza formale.
Il principio affermato: conta la lesione concreta, non l’irregolarità in sé
La Cassazione ribadisce un punto chiave: ciò che rileva non è l’intenzione soggettiva del datore di lavoro, bensì l’oggettiva idoneità della condotta a ledere le prerogative sindacali.
Secondo i giudici, il rimedio previsto dall’art. 28 può essere attivato solo quando vi sia una reale compressione della libertà o dell’attività sindacale, valutata alla luce delle circostanze di fatto. In altre parole, non è sufficiente dimostrare che una disposizione normativa o contrattuale sia stata formalmente disattesa: occorre verificare se, in concreto, gli interessi collettivi che quella disposizione intende proteggere siano stati effettivamente compromessi.
Le ordinanze sottolineano che la verifica deve essere sostanziale e non meramente burocratica. Il giudice è chiamato a valutare se, nelle condizioni oggettive in cui si è svolta la vicenda, le organizzazioni sindacali abbiano potuto comunque esercitare in modo effettivo il proprio ruolo.
Forme “atipiche” di confronto: quando anche la messaggistica può essere sufficiente
Uno degli aspetti più significativi delle decisioni riguarda il riconoscimento della validità di modalità non tradizionali di comunicazione e confronto.
Nel caso esaminato, pur in presenza di una mancata osservanza puntuale delle forme previste, il datore di lavoro aveva comunque assicurato un’interlocuzione con le organizzazioni sindacali, anche attraverso strumenti non convenzionali, come la messaggistica istantanea.
La Corte ha ritenuto che, in presenza di circostanze particolari e giustificate, tali modalità possano risultare idonee a garantire gli obiettivi di partecipazione e trasparenza perseguiti dalla normativa. Se il confronto, seppur informale, consente alle sigle sindacali di conoscere le scelte dell’amministrazione e di esprimere le proprie osservazioni, non si può parlare automaticamente di comportamento antisindacale.
Ciò che conta è l’effettività del dialogo, non la sua rigidità formale.
Presunzione di antisindacalità e prova contraria
Le ordinanze chiariscono anche un passaggio importante: la violazione di norme di legge o di clausole della contrattazione collettiva può certamente far sorgere una presunzione di antisindacalità. Tuttavia, tale presunzione non è assoluta.
Se il datore di lavoro riesce a dimostrare che, nonostante l’irregolarità, gli scopi della disciplina sono stati pienamente raggiunti, il giudice può escludere la sussistenza di una lesione effettiva e, di conseguenza, negare l’applicazione del rimedio repressivo.
Si tratta di un approccio che privilegia la sostanza rispetto alla forma e che impone una valutazione caso per caso, evitando automatismi.
Implicazioni per le amministrazioni pubbliche e per i sindacati
Le pronunce del 14 gennaio 2026 hanno ricadute operative significative.
Per le amministrazioni, il messaggio è duplice. Da un lato, resta fondamentale rispettare le procedure previste dalla normativa e dai contratti collettivi, poiché la loro violazione può esporre a contenzioso. Dall’altro, la Corte riconosce che in situazioni particolari – come contingenze organizzative o urgenze – modalità alternative di confronto possono essere considerate legittime, purché garantiscano una partecipazione effettiva.
Per le organizzazioni sindacali, invece, la decisione segnala che non ogni difformità procedurale è automaticamente censurabile ai sensi dell’art. 28. Per ottenere tutela, sarà necessario dimostrare che la condotta datoriale abbia realmente inciso sulla possibilità di esercitare le proprie prerogative.
Un orientamento che rafforza la dimensione sostanziale delle relazioni sindacali
Le Ordinanze n. 787 e n. 789 del 2026 si inseriscono in un filone giurisprudenziale che valorizza l’analisi concreta delle situazioni, ponendo al centro la tutela effettiva degli interessi collettivi.
Il principio affermato è chiaro: l’antisindacalità non si misura sulla mera inosservanza formale di una regola, ma sull’esistenza di un contrasto oggettivo tra la condotta del datore di lavoro e le finalità di protezione della libertà e dell’attività sindacale.
In definitiva, la Cassazione invita a superare una visione puramente formalistica delle relazioni industriali, privilegiando un approccio sostanziale e realistico. Solo quando vi sia una concreta compressione delle prerogative sindacali potrà essere attivato il rimedio previsto dallo Statuto dei lavoratori; in assenza di una lesione effettiva, la violazione procedurale, pur censurabile, non sarà sufficiente a fondare una pronuncia di condanna.
Un orientamento che, pur mantenendo alta la tutela della libertà sindacale, riconosce la necessità di adattare le regole alle situazioni concrete, senza perdere di vista l’obiettivo primario: garantire un confronto autentico e funzionale tra amministrazione e rappresentanze dei lavoratori.
Il testo della sentenza
The post Relazioni sindacali nel pubblico impiego: cosa cambia secondo la Cassazione appeared first on lentepubblica.it.
Qual è la tua reazione?
Mi piace
0
Antipatico
0
Lo amo
0
Comico
0
Furioso
0
Triste
0
Wow
0




