PNA 2026–2028: come verificare i fornitori esteri negli appalti pubblici e gestire il rischio sul titolare effettivo

Mar 31, 2026 - 19:00
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PNA 2026–2028: come verificare i fornitori esteri negli appalti pubblici e gestire il rischio sul titolare effettivo

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Il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione alza l’asticella della prova nella gestione degli appalti. Per le stazioni appaltanti che lavorano con operatori economici stranieri, questo standard è il più difficile da soddisfare 

Il FVOE si ferma al confine 

Il 28 gennaio 2026 ANAC ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 20262028, introducendo per la prima volta una strategia nazionale strutturata per la prevenzione della corruzione, con obiettivi misurabili e monitoraggio annuale dei risultati. Per i Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e per le stazioni appaltanti, il segnale è chiaro: la conformità non si misura più dalla presenza della documentazione, ma dalla capacità di dimostrare un controllo verificabile del rischio. 

Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), introdotto dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), ha semplificato notevolmente la verifica dei fornitori italiani. Le stazioni appaltanti possono interrogare i registri nazionali in modo automatico, riducendo il carico manuale e garantendo una documentazione uniforme. 

Il sistema ha però un limite strutturale: non si estende alle società registrate in altri Stati membri dell’UE. Quando un fornitore ha sede in Germania, Francia, Paesi Bassi o Polonia, la stazione appaltante non dispone di strumenti automatizzati per accedere al registro societario del paese d’origine. La verifica del titolare effettivo — prevista dal D.Lgs. 231/2007 — ricade su ricerche manuali su portali stranieri, in lingue diverse, senza formati standardizzati e senza una traccia documentale integrata. In molti casi, queste verifiche non vengono formalizzate in modo uniforme, rendendo difficile dimostrarne la completezza in sede di audit. 

Con il PNA 20262028, questo non è più solo un problema operativo. È una lacuna documentata nel sistema di prevenzione del rischio che i RPCT sono chiamati a colmare.  

Contratti PNRR: le implicazioni sono più ampie 

Per i contratti cofinanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’obbligo di verifica va oltre le disposizioni anticorruzione nazionali. L’articolo 22 del Regolamento UE 2021/241 richiede che i dati sul titolare effettivo delle società beneficiarie di fondi PNRR siano accurati, aggiornati e disponibili per l’ispezione della Commissione europea su richiesta. 

Una stazione appaltante che non riesce a produrre documentazione verificata sulla titolarità effettiva di un fornitore estero — in un formato che regga a un controllo esterno — si espone a un rischio di conformità che il FVOE da solo non può coprire. 

Come le stazioni appaltanti stanno affrontando il problema 

Per colmare la lacuna, alcune stazioni appaltanti si stanno orientando verso l’accesso aggregato ai registri societari europei. Invece di condurre ricerche manuali separate sui portali nazionali, gli uffici gare possono utilizzare piattaforme di verifica transfrontaliera per ottenere dati ufficiali sulle società — strutture proprietarie, informazioni sugli amministratori e documenti di registro — in più giurisdizioni da un’unica interfaccia. 

Tra le soluzioni disponibili, piattaforme come G-BRIS consentono di aggregare dati ufficiali da oltre 17 registri europei, tra cui il Handelsregister tedesco, l’Infogreffe francese e i registri di Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Repubblica Ceca e altri. Per ogni verifica di fornitore estero, il risultato è una verifica tracciabile e basata su fonti ufficiali — coerente con quanto si aspettano revisori e Commissione europea. 

G-BRIS - verifica fornitori esteri appalti pubblici

Cosa aggiornare subito: indicazioni operative per i RPCT 

Alla luce del quadro definito dal PNA 20262028, le stazioni appaltanti dovrebbero valutare i seguenti interventi concreti: 

  • Prevedere nel PTPCT: una procedura formale per la verifica del titolare effettivo dei fornitori registrati all’estero
  • Garantire la tracciabilità di ogni verifica: con riferimento esplicito al registro ufficiale di fonte utilizzato
  • Per i contratti PNRR: assicurare l’archiviazione della documentazione sul titolare effettivo in un formato pronto per l’ispezione della Commissione ai sensi dell’art. 22 del Regolamento UE 2021/241
  • Allineare i controlli antiriciclaggio e anticorruzione: il PNA richiama espressamente la coerenza tra gli obblighi del D.Lgs. 231/2007 e la gestione del rischio negli appalti

Cosa cambia e cosa no 

Il PNA 20262028 non introduce nuovi obblighi di legge. Alza, invece, lo standard della prova — e riduce la tolleranza verso processi di verifica incoerenti, non documentati o difficili da ricostruire a posteriori. 

Per le stazioni appaltanti che lavorano con fornitori esteri, quello standard non può essere soddisfatto con i soli sistemi nazionali. Gli appalti transfrontalieri richiedono strumenti di verifica di pari portata. 

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