Procedura di fallimento che si è trascinata per ben 37 anni: Ministero deve risarcire
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Se il sistema giudiziario non funziona la responsabilità è in capo al Ministero della Giustizia: lo conferma una recente sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che ha condannato il dicastero a risarcire un’azienda per una procedura di fallimento che si è protratta per ben 37 anni. Scopriamone di più.
Le rilevazioni del 2024 fissavano la durata media complessiva di un procedimento civile in Italia, considerando tutti e tre i gradi di giudizio superiore ai 2.000 giorni, equivalenti a più di cinque anni e mezzo.
Italia tra le ultime in Europa
Secondo quanto diffuso nel 2025 dalle rilevazioni ufficiali del Ministero della Giustizia nulla era cambiato con un tempo medio di 2.075 giorni, calcolato dal momento del deposito dell’atto introduttivo in primo grado fino alla pronuncia definitiva della Corte di Cassazione. Poca la differenza anche quando si esamina la durata media di un processo penale nel nostro Paese che dalla fase delle indagini preliminari fino alla sentenza della Corte di Cassazione si attesta ad un valore medio di 1.600 giorni (rif. indagine 2024 – dati 2022), circa quattro anni e mezzo.
Il limite di sei anni
Tale è la difficoltà in Italia di procedere in tempi quanto meno certi, che addirittura in alcuni casi viene normato per legge. Per quello che riguarda le procedure di fallimento, ad esempio è fissato un tempo previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001. La norma individua la durata di sei anni rappresentano il tempo “standard” entro cui una procedura dovrebbe chiudersi senza che i creditori possano lamentare ritardi ingiustificati. Solo in casi particolarmente complessi, la giurisprudenza della Cassazione ha riconosciuto la possibilità di estendere la soglia fino a sette anni.
Un fallimento lungo 37 anni
È notizia di questi giorni, però, di una procedura di fallimento che si è trascinata per ben 37 anni. Tanto è durata l’attesa interminabile per un’azienda che il Ministero è stato costretto a pagare. È sicuramente più una questione di principio, visto la piccola cifra. Ma la Corte d’Appello di Bologna ha riconosciuto l’equa riparazione per l’eccessiva durata della procedura e ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di 6.583 euro quale indennizzo per il procrastinarsi record del procedimento.
Una procedura infinita
La vicenda giunta agli onori delle cronache nasce dal fallimento di una società all’epoca dei fatti con sede in provincia di Forlì, nel Riminese. Il fallimento è dichiarato dal Tribunale il 26 aprile 1984. A partire da questa data si avviano le procedure e si provvede a stilare l’elenco ufficiale dei creditori ammessi al passivo, cioè ufficialmente riconosciuti quali effettivi creditori. L’atto diviene esecutivo nel maggio del 1986. Da qui ha inizio la procedura che va avanti per decenni. Nel 2002 i crediti ammessi vengono riconvertiti in euro, ma il fallimento rimane aperto ancora per molti anni, fino alla chiusura definitiva arrivata soltanto il 13 luglio 2023.
Tra i creditori ammessi al passivo c’era anche un’azienda modenese che non ci sta e trascina il Ministero davanti alla Corte di Appello di Bologna chiedendo l’equa riparazione prevista dalla cosiddetta legge Pinto, la norma che riconosce un risarcimento quando un processo dura troppo a lungo. Per i giudici c’è poco da decretare se non prendere atto di un dato di fatto, i 37 anni di durata del procedimento.
La durata ragionevole dei 6 anni
Così ritorna il riferimento alla legge già citata, la n. 89 del 2001. I giudici si allineano alla norma e considerano per una procedura di questo tipo la durata ragionevole in circa sei anni. Gli anni extra superano questo tempo ragionevole di circa trentuno anni. La legge prevede che, in questi casi, l’indennizzo possa andare da 400 a 800 euro per ogni anno di ritardo. In questo caso la Corte ha scelto di applicare la quota minima previsto, cioè 400 euro per anno. Ancora una riduzione però è stata applicata al calcolo iniziale che portava a una cifra di 12.400 euro. C’è, difatti, un limite stabilito dalla legge che recita come l’indennizzo non possa essere più alto del credito che il ricorrente aveva nella procedura fallimentare. Per questo motivo l’importo è stato ridotto a 6.583 euro, speculare al valore del credito ammesso nel fallimento.
Al Ministero imputate anche spese e interessi
Nessun appello quindi per sfuggire al decreto, firmato il 3 marzo scorso della Corte. Il Ministero della Giustizia dovrà pagare all’azienda emiliana la somma di 6.583 euro a cui vanno sommati gli interessi legali ed anche tutte le spese del procedimento. La seconda sezione civile della Corte di Appello di Bologna ha inoltre previsto che anche in caso di mancato pagamento, si possa procedere con l’esecuzione del provvedimento.
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