Acconto dell’imposta sulle assicurazioni: quando non è dovuto
Il versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni previsto dall’art. 9, comma 1-bis, della L. 1216/1961, non è dovuto qualora, nell’anno cui si riferisce l’acconto, si verifichi la cessazione dell'attività assicurativa e la conseguente non riscossione di alcun premio assicurativo.
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