Concorso pubblico e riserva PNRR: il TAR Lazio chiarisce quando spettano i 36 mesi di servizio

Mar 14, 2026 - 01:00
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Concorso pubblico e riserva PNRR: il TAR Lazio chiarisce quando spettano i 36 mesi di servizio

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L’introduzione delle procedure straordinarie di reclutamento legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha aperto negli ultimi anni numerosi contenziosi amministrativi, soprattutto in relazione ai meccanismi di valorizzazione dell’esperienza professionale maturata nei progetti PNRR.


In particolare, una delle questioni più controverse riguarda la riserva di posti fino al 40% prevista per il personale che abbia prestato servizio per almeno 36 mesi nei rapporti di lavoro a tempo determinato istituiti proprio per l’attuazione del Piano.

Concorso pubblico e riserva PNRR: il TAR Lazio chiarisce quando spettano i 36 mesi di servizio

Su questo punto è intervenuto di recente il TAR Lazio, Sezione IV-ter, con la sentenza n. 3731 del 27 febbraio 2026. Il giudizio era stato promosso da una candidata esclusa da un concorso pubblico bandito per il reclutamento di personale non dirigenziale, che contestava la mancata applicazione della riserva di posti prevista per il personale con esperienza nei progetti PNRR. Con la decisione in esame il TAR ha respinto il ricorso, offrendo importanti chiarimenti sia sulla natura della riserva prevista dal d.l. n. 80/2021 sia sul principio secondo cui i titoli di preferenza o riserva devono essere dichiarati fin dalla domanda di partecipazione al concorso.

Il caso

La vicenda trae origine dalla partecipazione della ricorrente al concorso pubblico, su base territoriale, per esami, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale, bandito nell’ambito delle procedure di rafforzamento della pubblica amministrazione connesse all’attuazione del PNRR. In un primo momento la candidata era risultata tra i vincitori della selezione. Successivamente, tuttavia, l’amministrazione aveva disposto la sua esclusione dalla graduatoria.

La ragione dell’esclusione risiedeva nell’assenza del requisito necessario per beneficiare della riserva di posti prevista dalla normativa. In base all’art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2021, infatti, le amministrazioni possono prevedere nei concorsi pubblici una riserva fino al 40% dei posti a favore del personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno 36 mesi di servizio nei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per l’attuazione dei progetti PNRR. Nel caso di specie, dagli accertamenti effettuati dall’amministrazione, risultava che la ricorrente aveva iniziato il proprio rapporto di lavoro nell’ambito dell’Ufficio del processo il 14 febbraio 2022 e che, alla data di pubblicazione del bando, non aveva ancora maturato il periodo minimo richiesto.

La controversia all’esame dei giudici

La candidata contestava tale ricostruzione sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare, ai fini del computo dei 36 mesi, anche una precedente esperienza lavorativa svolta presso il Ministero della Giustizia come operatore giudiziario a tempo determinato. Sommando tale periodo – pari a circa 10 mesi e mezzo – con quello successivamente maturato nell’ambito dell’Ufficio del processo, la ricorrente riteneva di aver superato complessivamente i 42 mesi di servizio e, dunque, di possedere il requisito richiesto per beneficiare della riserva. La stessa, inoltre, sosteneva di poter beneficiare di un ulteriore titolo di riserva previsto dal bando in favore degli operatori che avessero concluso senza demerito il servizio civile universale.

La decisione del tribunale

Il TAR Lazio ha ritenuto infondate le censure formulate dalla ricorrente. Il collegio ha osservato come la disciplina contenuta nel d.l. 80/2021 individui con precisione l’ambito applicativo della riserva di posti, collegandola espressamente all’esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato per l’attuazione dei progetti del PNRR. La norma, infatti, mira a valorizzare le competenze acquisite nell’ambito di quelle specifiche procedure di reclutamento e non si configura come uno strumento generale di stabilizzazione del lavoro precario nelle pubbliche amministrazioni.

Quando non è possibile estendere la portata della riserva

Pertanto, il TAR ha ritenuto che non sia possibile estendere la portata della riserva attraverso operazioni interpretative che consentano il cumulo di esperienze lavorative diverse da quelle espressamente previste dalla legge. L’esperienza maturata come operatore giudiziario, pur svolta presso la medesima amministrazione, non era riconducibile ai rapporti di lavoro disciplinati dalle disposizioni del d.l. 80/2021 richiamate dalla norma sulla riserva.

Il collegio ha quindi sottolineato che la ratio della disposizione è quella di evitare la dispersione delle professionalità formatesi, garantendo una forma di continuità professionale per coloro che abbiano maturato una significativa esperienza in quel contesto. Non si tratta, dunque, di una misura finalizzata alla stabilizzazione del personale precario in senso generale, ma di un meccanismo mirato a valorizzare competenze acquisite in un ambito ben definito.

Parimenti infondata è stata ritenuta la censura relativa al secondo titolo di riserva – il servizio civile universale – invocato in via subordinata dalla ricorrente. Dall’esame degli atti di causa è infatti emerso che tale titolo non era stato indicato nella domanda di partecipazione al concorso, ma era stato fatto valere soltanto in un momento successivo. Sul punto il TAR ha richiamato un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l’amministrazione non può valutare titoli di preferenza o riserva che, pur eventualmente esistenti, non siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione.

Il fondamento normativo

Tale principio trova fondamento sia nel dato normativo, richiamato dall’art. 16 del d.P.R. n. 487/1994, sia nell’esigenza di garantire il rispetto della par condicio tra i candidati. Consentire l’integrazione della domanda dopo la scadenza del termine di presentazione significherebbe infatti alterare l’equilibrio della procedura concorsuale, permettendo ad alcuni partecipanti di modificare la propria posizione quando il confronto competitivo è già avviato. In questa prospettiva, la dichiarazione tardiva di un titolo risulta considerata alla stregua di una vera e propria integrazione della domanda, operazione non consentita nelle procedure concorsuali.

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