Quando serve una sentenza per il colore degli infissi

Agosto 5, 2025 - 17:30
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Quando serve una sentenza per il colore degli infissi

lentepubblica.it

Ecco alcune utili indicazioni, emerse anche grazie a una recente sentenza della Cassazione, in merito a una materia che può riguardare da vicino chi vive in un appartamento all’interno di un condominio: la scelta del colore degli infissi.


Il condominio è un Ente di gestione che permette ai proprietari di agire in maniera unitaria per la tutela dei beni comuni, non ha personalità giuridica. Gestito da un Amministratore che diviene una figura obbligatoria ai sensi dell’art. 1129 primo comma c.c., quando si è in presenza di più di 8 condomini.

Qual’è la definizione di decoro

Uno dei temi più dibattuti all’interno dei condomini, soprattutto se di grandi dimensioni è quello dell’aspetto, l’ordine ed il decoro dello stabile o dell’insieme di stabili che compongono il complesso abitativo. Il decoro architettonico, secondo la giurisprudenza, non coincide con la pura e semplice bellezza o estetica, né con la simmetria formale dell’edificio. È definito come “l’insieme armonico delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali che conferiscono identità al fabbricato” come riportato nella sentenza Cass. civ., sez. II, ord. 18928/2020. È dunque essenziale, anche se non si tratta di un edificio antico, né di una struttura che abbia pregio artistico, che possieda un aspetto uniforme e ordinato, curato.

Valutare dimensione e impatto dell’intervento in programma

A tal proposito è stata la Cassazione a chiarire come, anche in occasione di interventi di non grande impatto, come la sostituzione una inferriata oppure di un camino, questi possono incidere sul decoro, dell’intero stabile laddove venga compromessa l’armonia totale della facciata. Ogni valutazione però va sempre rapportata alla situazione concreta e all’effettiva visibilità e impatto della modifica. C’è anche da valutare se la facciata sia stata già compromessa da altri elementi non uniformi, caso nel quale, un nuovo intervento potrà dirsi difficilmente dannoso ai fini del decoro.

La controversia

Proprio su questo argomento si è espresso il Tribunale di Lecce con la sentenza n. 3263 del 30 giugno 2025, affrontando la sostituzione degli infissi da parte di un singolo condomino che aveva scelto profilati di colore diverso rispetto a quelli originari. Per scendere ancora di più nel dettaglio, la controversia è sorta perché una proprietaria aveva installato infissi bianchi, in sostituzione dei precedenti marroni, suscitando l’ira del Condominio che lamentava, in questo modo, una lesione del decoro architettonico e la violazione di una delibera assembleare. Per questo motivo il Condominio ha agito in giudizio, con la richiesta di rimuovere degli infissi non conformi. La proprietaria però, non volendo cedere, si è opposta con la motivazione che gli infissi siano beni di proprietà esclusiva, che il regolamento condominiale non disciplina il colore degli stessi e che la delibera non poteva avere effetti vincolanti sul singolo.

Le motivazioni

Il Tribunale di Lecce pronunciandosi sullo specifico caso ha decretato che non vi sia stata alcuna lesione del decoro architettonico, perché l’aspetto della facciata risultava già ampliamente compromesso.  Infatti, molti erano stati i precedenti interventi, tutti effettuati autonomamente dai condomini e a ‘proprio gusto’, dando vita ad un panorama davvero eterogeneo. Si legge nella sentenza come “verande chiuse in alcuni punti, tende da sole molto visibili, condizionatori in posizioni differenti, grate bianche al piano terra e zanzariere oscuranti” avessero già pesantemente compromesso il decoro, l’odine del palazzo nel suo complesso. Si legge ancora testualmente come “l’armonia cromatica è stata già totalmente stravolta” e l’intervento contestato non ha inciso in modo significativo sull’estetica dell’edificio. La decisione del Tribunale di Lecce non sorge dal nulla, ma diversamente si allinea a un filone giurisprudenziale ormai consolidato. In particolare, da tenere presenti i seguenti pronunciamenti la Cassazione ha affermato, in ordine temporale.

I precedenti

Secondo la Cass. civ., sez. II, sent. n. 1286/2010, la lesione del decoro va valutata nel contesto rispetto al quale ci si muove. Inoltre la valutazione totale prevede anche si valuti  anche in base all’utilità dell’intervento e al contesto dell’edificio, privilegiando il bilanciamento tra interesse individuale e collettivo. In base a quanto decretato da Cass. civ., sez. II, n. 14992/2012 l’intervento è legittimo se ha una portata poco significativa rispetto a modifiche già presenti, mentre la Cass. civ., sez. II, sent. n. 18350/2013 ha legittimato la realizzazione di una canna fumaria anche se visibile, a patto che la facciata sia già utilizzata per analoghe soluzioni.

Per la Cass. civ., sez. II, sent. n. 1748/2013 si può agire a tutela del decoro comune utilizzando lo strumento del regolamento comunale, il regolamento condominiale può imporre limiti più stringenti sulla simmetria e l’estetica, ma solo se il vincolo è espresso sia stato chiaramente accettato da tutti i condomini. App. Milano, 3 dicembre 2018: non costituisce violazione del decoro architettonico un intervento realizzato su una facciata già degradata o non uniforme.

Riassumendo gli ultimi pronunciamenti e volendo schematizzare potremmo affermare, In sintesi, come:

  • l’alterazione è illecita solo se rompe un’armonia esistente, va da se come se, diversamente, l’edificio sia stato già “compromesso” dal punto di vista architettonico;
  • è difficile dimostrare una relazione di ‘causa-effetto’ tra un danno ulteriore causato da un singolo intervento. Se si è già persa la propria armonia a causa di interventi disordinati e non bloccati al momento che sono avvenuti, non è più possibile pretendere;
  • infine ricordiamoci che se vogliamo evitare al massimo tali situazioni :è opportuno che l’assemblea condominiale si doti di regole chiare e condivise, piuttosto che affidarsi al chiacchiericcio oppure obbedire a interpretazioni piuttosto restrittive,  ricorsi giudiziari destinati a soccombere.

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