Detassazione in busta paga 2026: sconti su aumenti contrattuali e lavoro notturno
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Come funzionano i nuovi sconti fiscali su aumenti contrattuali, turni e notti: le novità illustrate in una Circolare dell’Agenzia delle Entrate.
Nel 2026 una parte degli aumenti e di alcune voci “pesanti” della retribuzione accessoria può finire in busta paga con un prelievo fiscale ridotto. L’obiettivo dichiarato della manovra è duplice: sostenere il potere d’acquisto e, al tempo stesso, incentivare il rinnovo dei contratti collettivi. A rendere operative le novità ci pensa l’Agenzia delle Entrate, che con la circolare 2/E del 24 febbraio 2026 ha messo in fila regole, limiti e casi pratici.
Le misure principali sono due e riguardano solo specifiche categorie di lavoratori dipendenti del settore privato:
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una imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi legati ai rinnovi contrattuali (a determinate condizioni reddituali);
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una imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e indennità collegate a lavoro notturno, festivo, riposo settimanale e turni, entro un tetto annuo.
Entrambe le agevolazioni scattano salvo rinuncia scritta del lavoratore: chi lo desidera può restare nella tassazione ordinaria, se più conveniente.
Detassazione al 5% sugli aumenti da rinnovi contrattuali: chi rientra e cosa cambia
La prima leva riguarda gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi dei contratti collettivi sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Su questi importi, in presenza dei requisiti, si applica un’imposta sostitutiva del 5% al posto di IRPEF e addizionali regionali e comunali.
Il requisito chiave: soglia reddituale 2025
Il beneficio è riservato ai lavoratori del settore privato che nel 2025 hanno avuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro. Attenzione: nel conteggio vanno considerati tutti i redditi da lavoro dipendente del 2025, anche se derivanti da più rapporti (cambi di datore, contratti successivi, ecc.).
Quando si applica: conta l’erogazione nel 2026 (con “cassa allargata”)
La circolare chiarisce che l’imposta sostitutiva si aggancia agli importi pagati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, anche tenendo conto del principio di cassa allargata (le somme corrisposte entro il 12 gennaio dell’anno successivo possono essere considerate dell’anno precedente in certe condizioni).
E se un rinnovo prevede aumenti “a tranche” su più anni? L’agevolazione può valere sulle quote erogate nel 2026, anche se l’aumento è iniziato prima, purché si tratti di incrementi legati a rinnovi firmati nel triennio 2024-2026.
Quali voci sono incluse (e quali no)
Il perimetro non è “tutta la busta paga”: riguarda i soli incrementi che confluiscono nella retribuzione diretta (mensilità ordinarie, tredicesima e quattordicesima) e, in parte, anche alcuni istituti indiretti collegati (ad esempio assenze indennizzate per la quota integrata dal datore nei casi previsti).
Restano invece fuori – sempre secondo i chiarimenti – voci come:
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scatti di anzianità;
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compensi per prestazioni aggiuntive rispetto all’ordinario (es. straordinari);
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indennità e maggiorazioni per lavoro notturno/festivo e indennità di turno (che hanno un canale agevolato diverso);
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una tantum per coprire la “carenza contrattuale”;
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TFR, perché pagato in un momento differito rispetto alla prestazione.
Lavoro notturno, festivi e turni: imposta sostitutiva al 15% fino a 1.500 euro
La seconda misura guarda alla parte più variabile e spesso più “tassata” per chi lavora su turnazioni o in fasce orarie disagiate. Per il solo periodo d’imposta 2026, la legge prevede un’imposta sostitutiva del 15% su determinate somme corrisposte a titolo di maggiorazioni e indennità, entro un limite annuo complessivo di 1.500 euro.
A chi spetta: soglia 2025 a 40.000 euro
Qui la platea è più ampia: possono rientrare i lavoratori dipendenti privati con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro (sempre includendo eventuali più rapporti di lavoro nello stesso anno).
Quali somme rientrano
In sintesi, la tassazione agevolata al 15% può applicarsi a:
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maggiorazioni/indennità per lavoro notturno (nei termini definiti anche dal d.lgs. 66/2003 e dai CCNL);
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maggiorazioni/indennità per lavoro in giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale come individuati dai CCNL;
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indennità di turno e altri emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL (con possibili ricadute anche sulle indennità di reperibilità, se previste in quel contesto).
Il tetto di 1.500 euro funziona come “franchigia”: oltre quella soglia, la parte eccedente torna alle regole ordinarie.
Cosa resta escluso
La circolare e la norma insistono su un punto: rientrano solo importi aggiuntivi rispetto alla retribuzione ordinaria. Restano esclusi:
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straordinario “puro” (salvo i casi collegati alle fattispecie considerate, nei limiti indicati);
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voci che, anche se chiamate indennità/maggiorazioni, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria;
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istituti indiretti (malattia, maternità, infortuni) e differiti (TFR), oltre alla retribuzione ordinaria e alle mensilità aggiuntive.
Attenzione al turismo e alla somministrazione: qui c’è un regime diverso
C’è poi un passaggio che interessa un settore strategico e ad alta stagionalità. La norma esclude dall’imposta sostitutiva del 15% (turni/notte/festivi) i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turismo (inclusi gli stabilimenti termali), perché per loro la Legge di Bilancio 2026 introduce un trattamento integrativo speciale per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, pari al 15% delle retribuzioni lorde legate a lavoro notturno e straordinario festivo, che non concorre alla formazione del reddito.
Rinuncia, controlli e casi pratici: cosa deve fare il lavoratore (e cosa fa il datore)
Un elemento comune alle due misure è l’automatismo: non serve una domanda per far partire la tassazione sostitutiva, ma il lavoratore può rinunciare per iscritto e scegliere la tassazione ordinaria.
Nei casi di cambio datore di lavoro, la circolare richiama la necessità di consentire le verifiche sui redditi 2025: in pratica, possono servire CU o, se mancano, un’attestazione sostitutiva. Per chi non ha sostituto d’imposta (es. lavoratori domestici), la fruizione può avvenire in dichiarazione dei redditi.
Dal lato dei datori di lavoro, le Entrate hanno anche istituito i codici tributo per il versamento tramite F24: per gli aumenti contrattuali agevolati al 5% (risoluzione 3/E del 29 gennaio 2026) e per le indennità/maggiorazioni agevolate al 15% (risoluzione 2/E del 29 gennaio 2026).
Cosa significa in concreto: più netto (ma solo su certe voci)
Tradotto: nel 2026 una parte dell’aumento da rinnovo contrattuale può subire un prelievo fisso del 5%, e una quota di indennità notturne/festive/turnazione può essere tassata al 15% fino a 1.500 euro. Non è una “flat tax sulla busta paga”, ma un intervento mirato che punta a far arrivare più risorse proprio sulle componenti legate a rinnovi e disagio lavorativo.
Come sempre, l’effetto reale dipende da tre fattori:
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reddito 2025 (33.000 o 40.000 euro a seconda della misura);
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struttura delle voci paga previste dal CCNL applicato;
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eventuale convenienza della tassazione ordinaria rispetto a quella sostitutiva (da valutare caso per caso, anche in dichiarazione).
Il testo della Circolare
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