Rinnovo del CCNL Enti Locali 2022-2024: retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

Gen 6, 2026 - 10:30
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Rinnovo del CCNL Enti Locali 2022-2024: retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

lentepubblica.it

Il recente accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali, valido per il triennio 2022-2024, introduce una serie di innovazioni che incidono in maniera concreta sull’organizzazione interna degli enti e sul trattamento economico di una parte significativa del personale.


Tra gli aspetti più rilevanti figurano le nuove disposizioni che regolano la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato per i dipendenti titolari di incarichi di elevata qualificazione (EQ).

Si tratta di un intervento che mira a rendere più coerente il sistema delle responsabilità con quello delle retribuzioni, superando vecchie stratificazioni contrattuali e puntando su una maggiore trasparenza nei criteri di attribuzione degli importi.

Qui l’approfondimento con tutte le novità generali introdotte.

Un nuovo assetto per il trattamento economico accessorio

Il contratto, come indicato dall’ARAN, chiarisce innanzitutto che il trattamento economico accessorio per i titolari di incarichi EQ si compone esclusivamente di due voci: retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. Queste componenti assorbono tutte le altre indennità accessorie previste dal contratto nazionale, inclusi i compensi per il lavoro straordinario ordinario.

In pratica, chi ricopre un incarico di elevata qualificazione non percepisce più una molteplicità di voci accessorie, ma un pacchetto retributivo unitario, costruito sulla base del ruolo ricoperto e dei risultati conseguiti. L’obiettivo dichiarato è quello di semplificare il sistema e rafforzare il legame tra responsabilità, performance e retribuzione.

Retribuzione di posizione: importi più chiari e criteri di graduazione

La retribuzione di posizione rappresenta la parte fissa del trattamento accessorio ed è legata al peso organizzativo dell’incarico. Il nuovo contratto stabilisce una forbice economica ben definita:

  • da 5.000 a 22.000 euro lordi annui, distribuiti su tredici mensilità.

La determinazione dell’importo non è automatica, ma dipende da una graduazione delle posizioni, che ciascun ente è chiamato a definire sulla base di criteri predeterminati. Tra questi rientrano la complessità delle funzioni svolte, la rilevanza delle responsabilità amministrative e il grado di autonomia gestionale.

Negli enti dotati di dirigenza, assume particolare rilievo anche l’eventuale delega di funzioni con poteri di firma su atti aventi rilevanza esterna, un elemento che contribuisce ad accrescere il valore dell’incarico e, di conseguenza, la retribuzione associata.

Incarichi particolari e importi ridotti: cosa cambia

Per alcune tipologie di incarichi di elevata qualificazione, individuate in specifiche situazioni organizzative, il contratto prevede una scala retributiva diversa. In questi casi, la retribuzione di posizione può variare da 3.000 a 9.500 euro lordi annui, sempre su base tredici mensilità.

Questa distinzione consente agli enti di modulare il trattamento economico in modo più aderente alla reale portata dell’incarico, evitando automatismi e favorendo una distribuzione più equilibrata delle risorse.

Retribuzione di risultato: più spazio alla valutazione delle performance

Accanto alla componente fissa, il nuovo CCNL rafforza il ruolo della retribuzione di risultato, collegandola in modo più diretto alla valutazione delle performance individuali. Gli enti sono tenuti a destinare a questa voce almeno il 15% delle risorse complessivamente stanziate per retribuzione di posizione e di risultato.

Spetta a ciascuna amministrazione definire i criteri di misurazione e attribuzione del premio, che deve essere erogato annualmente sulla base degli obiettivi raggiunti. Il messaggio è chiaro: non conta solo il ruolo formale, ma anche la capacità di tradurre le responsabilità in risultati concreti.

Incarichi ad interim: compensi aggiuntivi per responsabilità temporanee

Un’altra novità significativa riguarda il caso in cui un dipendente già titolare di un incarico EQ assuma, temporaneamente, anche un secondo incarico ad interim. In queste situazioni, il contratto prevede un incremento della retribuzione di risultato, con un importo aggiuntivo compreso tra il 15% e il 25% del valore economico della retribuzione di posizione dell’incarico aggiuntivo.

La percentuale riconosciuta non è fissa, ma viene determinata tenendo conto della complessità delle attività svolte, del livello di responsabilità assunto e degli esiti della valutazione individuale. Si tratta di un meccanismo che riconosce lo sforzo organizzativo supplementare senza incidere sulla parte fissa dello stipendio.

Risorse finanziarie e bilanci: continuità e flessibilità

Dal punto di vista finanziario, il contratto conferma che le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato continuano a gravare direttamente sui bilanci degli enti, anche dopo il consolidamento delle risorse decentrate stabili.

Allo stesso tempo, viene introdotto un correttivo importante: in caso di riduzione delle somme destinate a queste voci, si amplia la possibilità di alimentare il Fondo delle risorse decentrate, utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa contrattuale più recente. Una scelta che offre maggiore flessibilità agli enti nella gestione complessiva del salario accessorio.

Compensi aggiuntivi: cosa resta fuori dall’assorbimento

Nonostante il principio dell’assorbimento delle indennità accessorie, il contratto individua una serie di compensi aggiuntivi che possono continuare a essere riconosciuti ai titolari di incarichi EQ. Si tratta di voci specifiche, previste da norme di legge o da discipline contrattuali particolari.

Rientrano in questa categoria, ad esempio, le indennità di vigilanza, i compensi ISTAT, i pagamenti per straordinario elettorale, nonché le somme riconosciute in caso di calamità naturali o emergenze sanitarie. Restano inoltre esclusi dall’assorbimento gli incentivi per funzioni tecniche, i compensi professionali degli avvocati degli enti, le premialità legate al recupero dell’evasione tributaria e altri compensi espressamente previsti dalla legge.

Un sistema più coerente tra responsabilità e retribuzione

Nel complesso, le nuove regole delineano un modello che punta a rafforzare la coerenza tra ruolo ricoperto, risultati ottenuti e trattamento economico. La semplificazione delle voci retributive, l’attenzione alla performance e la maggiore autonomia lasciata agli enti nella graduazione degli incarichi rappresentano i pilastri di questo cambiamento.

Per i dipendenti degli enti locali, in particolare per chi ricopre incarichi di elevata qualificazione, il rinnovo contrattuale segna dunque una fase di transizione verso un sistema più leggibile e orientato al merito, destinato a incidere in modo strutturale sull’organizzazione del lavoro pubblico nei prossimi anni.

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Redazione Redazione Eventi e News