Agenti di Pubblica Sicurezza, via libera al porto d’armi senza licenza
lentepubblica.it
Chi ogni giorno garantisce l’ordine pubblico è ufficialmente autorizzato, da qualche giorno, a portare armi diverse da quella di ordinanza anche quando è fuori servizio. In base allo stesso presupposto normativo, che fa riferimento all’art. 28 d.l. n. 48/2025 non è necessario possedere una specifica licenza.
Il Viminale ha, infatti, chiarito le regole per il porto d’armi senza licenza degli agenti di pubblica sicurezza. La norma è già operativa ed estesa anche agli agenti in forze nella polizia locale, autorizzati da regolamento comunale all’uso dell’arma.
La novità è contenuta in una circolare diffusa dal Ministero dell’Interno il 5 febbraio scorso che fornisce una serie di istruzioni operative su questa importante news per la sicurezza pubblica. Il provvedimento sancisce con chiarezza che l’esigenza di autotutela per questi professionisti è da ritenersi ‘presunta’ per legge. Questo significa che l’agente non deve più dimostrare un bisogno particolare per ottenere il porto d’armi.
La nota del Viminale chiarisce che la riforma punta riconoscere per gli operatori delle la necessità di difesa personale e a proteggere. I rischi legati alla professione, difatti, permangono anche nella vita privata, ogni giorno. La nuova disciplina non ha effetto sulle qualifiche del personale, ma estende sensibilmente la facoltà di armamento individuale.
L’efficacia immediata del diritto all’autotutela
Il Ministero supera i vecchi limiti che legavano il porto dell’arma esclusivamente allo svolgimento delle mansioni ufficiali e chiarisce anche i tempi di applicazione della legge. La norma è immediatamente applicabile e gli agenti non devono attendere ulteriori decreti per esercitare questa facoltà. Il testo prevede, è vero, un futuro regolamento per coordinare le vecchie norme, ma il diritto per gli agenti è considerato immediatamente esecutivo.
La scelta del Viminale si basa sul fatto che la legge primaria (legge n. 80/2025) è già in vigore e definisce un diritto soggettivo chiaro per l’operatore. Il regolamento futuro servirà come mero strumento tecnico di coordinamento tra le diverse fonti legislative, come il regolamento del TULPS (r.d. n. 635/1940). Questa interpretazione garantisce che la possibilità per gli agenti di auto-proteggersi sia effettiva fin da subito, rispondendo a una esigenza di sicurezza ritenuta prioritaria dal legislatore.
Individuazione degli agenti e limiti della polizia locale
La platea dei beneficiari è di fatto molto vasta. Sono ricompresi negli effetti della norma tutti gli appartenenti alle Forze di polizia nazionali (legge n. 121/1981). La circolare estende poi questa possibilità anche agli agenti della polizia locale, a patto che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza dal Prefetto e siano già dotati di un’arma di ordinanza. Permangono per questa categoria alcune limitazioni aggiuntive e dei vincoli precisi.
Un agente di polizia locale può portare l’arma privata nel proprio comune oppure durante un servizio esterno assegnatogli ufficialmente, ma non può farlo liberamente su tutto il territorio nazionale. Il porto dell’arma privata fuori servizio rimane quindi, per loro, limitato all’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, salvo casi di missioni autorizzate. Diversamente i colleghi della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri che sono autorizzati sull’intero territorio nazionale.
Acquisto semplificato e obblighi di denuncia
La tracciabilità rimane centrale nel sistema di gestione delle armi circolanti nel Paese. Infatti le autorità devono sempre conoscere chi possiede l’arma e dove questa si trovi per prevenire abusi o rischi per la collettività. Permangono dunque i doveri di controllo anche se si semplifica di molto la procedura di acquisto. L’agente che desideri acquistare un’arma non ha più bisogno di nulla osta o licenze di porto d’armi civili. Potrà dunque recarsi in un’armeria, esibire la tessera personale rilasciata dall’amministrazione di appartenenza e acquistare un’arma comune da sparo ai sensi dell’art. 42 r.d. n. 773/1931.
L’armiere a questo punto ha l’obbligo di registrare l’operazione riportando gli estremi del documento di identificazione. Rimane invariato l’obbligo di presentare la denuncia di detenzione presso gli uffici competenti entro i tempi stabiliti ai sensi dell’art. 38 r.d. n. 773/1931. Ogni agente può acquistare e tenere per se al massimo tre armi comuni da sparo.
Sospensione del diritto e controllo dell’autorità
È bene ribadire come Il diritto di portare un’arma privata senza licenza sia inscindibile dal mantenimento della qualifica di pubblica sicurezza. Se un agente subisce una sospensione cautelare o disciplinare, oppure viene destituito dal servizio, ovviamente perderà all’istante il beneficio previsto dalla legge. Lo stesso accade se un operatore della polizia locale perde la qualifica per provvedimento del Prefetto. In questi casi, il rapporto di fiducia con lo Stato si interrompe e l’amministrazione può procedere al ritiro cautelativo delle armi, come indicato all’art. 39 r.d. n. 773/1931. È proprio questa clausola, nell’intenzione del legislatore, a garantire un equilibrio tra la tutela dell’operatore e la sicurezza della società. È chiaro l’intento di impedire a soggetti non più idonei al servizio attivo possano circolare armati con procedure semplificate.
Gia diramata una circolare dell’Arma
L’Arma dei carabinieri è stata la prima forza a diramare quasi nell’immediato anche una propria circolare operativa sull’arma personale fuori servizio per gli agenti di Ps. In questa si specificano alcuni comportamenti da tenere, limiti imposti alla circolazione delle armi anche rispetto alla custodia delle armi private in caserma.
Il comando generale dell’Arma riporta nel testo come “Nelle more di ulteriori approfondimenti in sede interforze (per la redazione del regolamento da adottare previsto dalla norma in esame), in relazione ai riflessi sulle attività di servizio si: a. conferma l’utilizzo esclusivo, nei servizi d’istituto e comunque quando si veste l’uniforme, dell’arma in dotazione; b. prescrive che l’autorizzazione al porto di armi private non in servizio sia limitata ai soli militari dell’Arma in servizio permanente; c. dispone la sospensione delle nuove autorizzazioni a custodire le armi private in caserma, previste per i militari accasermati, in attesa di valutare l’impatto delle nuove previsioni sugli aspetti organizzativi interni; d. richiama l’esigenza di eseguire, nelle ipotesi previste, le valutazioni sul ritiro cautelare dell’arma d’ordinanza, estese anche alle armi private detenute”.
The post Agenti di Pubblica Sicurezza, via libera al porto d’armi senza licenza appeared first on lentepubblica.it.
Qual è la tua reazione?
Mi piace
0
Antipatico
0
Lo amo
0
Comico
0
Furioso
0
Triste
0
Wow
0




