In Gazzetta Ufficiale il decreto che riforma gli Enti del Terzo Settore

Mar 27, 2026 - 22:30
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In Gazzetta Ufficiale il decreto che riforma gli Enti del Terzo Settore

lentepubblica.it

In arrivo importanti novità per gli Enti del Terzo Settore (ETS), con una fase di profonda riorganizzazione burocratica volta a conciliare la necessaria trasparenza verso i cittadini con l’esigenza di non soffocare le piccole realtà associative sotto il peso di adempimenti eccessivi.


La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2026 del D.M. del 18 febbraio segna la tappa conclusiva di un percorso di semplificazione iniziato con la Legge 104/2024, il cd. Pacchetto Semplificazioni. Questo provvedimento introduce ufficialmente il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata, uno strumento pensato per i micro-enti che permette di superare la frammentazione analitica dei conti a favore di una visione d’insieme più chiara e immediata.

Cosa cambia con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che riforma gli Enti del Terzo Settore

La riforma definisce con precisione i confini entro i quali un ETS può considerarsi micro. Il parametro di riferimento è fissato in 60.000 euro di entrate complessive annue, tra ricavi, rendite e proventi. Una delle novità più significative riguarda la modalità di calcolo di questa soglia. La verifica non deve essere effettuata sui dati dell’esercizio precedente (come per altre agevolazioni), ma sulle entrate effettive dell’anno in corso. Questo approccio dinamico permette un’applicazione immediata della semplificazione, estendendola a tutti gli enti sotto soglia indipendentemente dalla loro natura giuridica. Ne beneficiano infatti sia le associazioni non riconosciute sia quelle dotate di personalità giuridica, incluse le fondazioni, che da sempre sono soggette a regimi contabili più rigidi.

Un altro aspetto riguarda l’innalzamento a 300.000 euro del limite che distingue gli enti privi di personalità giuridica dall’obbligo di redigere il bilancio completo (composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione). In questa fascia intermedia, tra i 60.001 e i 300.000 euro, resta obbligatorio il ricorso al Modello D ordinario, che richiede un dettaglio analitico delle sotto-voci.

Per chi invece resta sotto i 60.000 euro, il nuovo Decreto offre la possibilità di utilizzare il Modello E aggregato, che riduce drasticamente la complessità del rendiconto senza però rinunciare al rigore informativo richiesto dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Rendicontazione per macrocategorie

Centrale poi è il passaggio da una rendicontazione analitica a una per macrocategorie. Se il modello ordinario obbliga a dettagliare ogni singola spesa, dal costo del personale all’acquisto di materie prime, dai contributi pubblici al 5 per mille, il nuovo Modello E richiede esclusivamente l’indicazione dei totali per sei sezioni omogenee, ossia le attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi, la gestione finanziaria e patrimoniale, il supporto generale e le partite di giro. In questo modo, l’ente può limitarsi a rappresentare come le risorse fluiscono tra i diversi settori operativi dell’organizzazione.

Nonostante questa flessibilità, il rendiconto deve comunque garantire una chiara tracciabilità della liquidità. Il documento deve infatti riportare con precisione il saldo iniziale di cassa al 1° gennaio e il saldo finale al 31 dicembre, calcolato attraverso la somma algebrica tra le disponibilità iniziali e il totale di entrate e uscite registrate nelle sei macroaree. È importante sottolineare che l’adozione del modello aggregato è una facoltà e non un obbligo: gli enti che desiderano mantenere un livello di dettaglio superiore per ragioni di trasparenza interna o per esigenze verso i propri stakeholder possono continuare a utilizzare il Modello D ordinario.

Rispetto degli obblighi contabili e procedurali ancora vigente

L’introduzione del Modello E semplifica la forma, ma non esonera l’ente dal rispetto degli obblighi contabili e procedurali. Permane, infatti, il dovere di tenere le scritture contabili sottostanti, come la prima nota di cassa e banca, che costituisce la base documentale su cui poggia l’intera rendicontazione. Inoltre, la semplificazione del prospetto numerico deve essere accompagnata da una relazione o un’annotazione discorsiva che illustri qualitativamente le attività svolte dall’associazione durante l’anno, fornendo quel contesto narrativo che i soli numeri non possono esprimere.

Il testo del decreto che riforma gli Enti del Terzo Settore pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Qui il documento completo.

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