Qualità del servizio rifiuti: cosa devono fare Comuni e gestori per evitare sanzioni nel 2026
lentepubblica.it
Qualità del servizio rifiuti ARERA 2026: validazione dati, scadenze e obblighi ETC e Comuni. Cosa fare per essere conformi ed evitare errori.
La regolazione della qualità nel servizio rifiuti entra in una nuova fase operativa. Con gli aggiornamenti introdotti da ARERA e con l’apertura della raccolta dati relativa al 2025, enti locali, gestori e ambiti territoriali si trovano di fronte a un passaggio cruciale: garantire la corretta verifica, validazione e trasmissione delle informazioni richieste dall’Autorità entro le scadenze fissate.
Non si tratta di adempimenti meramente formali. La qualità del servizio rifiuti è ormai oggetto di una regolazione strutturata, con obblighi puntuali e controlli sempre più stringenti. Per gli Enti territorialmente competenti (ETC) e per i gestori, l’errore o il ritardo nella trasmissione dei dati può tradursi in criticità amministrative, contenziosi e possibili rilievi da parte dell’Autorità.
Di seguito la guida operativa preparata da F.I.V.E. Consulting per orientarsi tra le novità e arrivare preparati alle scadenze del 2026.
1. Cosa cambia con le nuove regole ARERA sulla qualità del servizio rifiuti
Il primo quadro regolatorio era stato definito con la deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, che dal 1° gennaio 2023 ha introdotto un set minimo di obblighi sulla qualità contrattuale e tecnica del servizio. Gli indicatori di qualità sono stati articolati in quattro schemi regolatori, individuati dall’Ente territorialmente competente in base al livello iniziale del servizio.
Con la deliberazione 374/2025, l’Autorità ha completato la regolazione tecnica della qualità nel settore dei rifiuti urbani, introducendo novità rilevanti soprattutto per quanto riguarda validazione dei dati e responsabilità degli enti.
Le disposizioni contenute negli articoli 57-bis e 58 del TQRIF ridefiniscono infatti il ruolo degli ETC, chiamati ora a svolgere un’attività di controllo e attestazione più incisiva rispetto al passato.
2. Validazione dei dati: il nuovo ruolo degli Enti territorialmente competenti
Una delle principali innovazioni riguarda l’obbligo di validazione delle informazioni trasmesse dai gestori.
L’articolo 57-bis introduce un passaggio che, fino a oggi, non era previsto: l’Ente territorialmente competente deve verificare i dati prima dell’invio all’Autorità. In particolare, le verifiche devono riguardare:
- completezza dei dati richiesti;
- correttezza formale delle informazioni inserite;
- congruità dei valori dichiarati rispetto alle fonti disponibili.
Questo significa che la responsabilità non si esaurisce più nella mera trasmissione. Gli enti devono dotarsi di procedure interne di controllo, archiviazione e confronto delle informazioni, con un impatto operativo rilevante per gli uffici tecnici e amministrativi.
Per molti Comuni e ATO si tratta di un cambio di paradigma: dalla raccolta dei dati si passa a una vera e propria attività di audit amministrativo.
3. Scadenze e modalità di trasmissione dei dati 2026
La raccolta dei dati di qualità relativi al 2025 si è aperta il 10 febbraio 2026. La trasmissione deve avvenire entro il 31 marzo 2026 attraverso la piattaforma online dedicata.
Le modalità operative cambiano in base allo schema regolatorio in cui rientra la gestione.
Schema regolatorio I
Entro il 31 marzo di ogni anno:
- il gestore comunica all’ETC il numero totale di utenze al 31 dicembre dell’anno precedente, suddivise per tipologia;
- trasmette una relazione sulla situazione effettiva rispetto agli obblighi previsti;
- l’ETC, dopo la validazione, invia all’Autorità una relazione di attestazione sul rispetto degli obblighi di servizio.
Schemi I+ standard, II, III e IV
Entro il 31 marzo:
- il gestore inserisce dati e informazioni sulla piattaforma online, trasmettendoli sia all’ETC sia ad ARERA;
- l’ETC verifica e valida i dati ricevuti.
Il rispetto delle tempistiche è determinante. Il sistema a scadenza fissa richiede una pianificazione anticipata, soprattutto per gli enti che devono coordinare più gestori e raccogliere dati provenienti da fonti diverse.
4. Registrazione delle informazioni: il nodo operativo
Uno degli aspetti più delicati riguarda la registrazione preventiva dei dati.
L’articolo 56 del TQRIF stabilisce l’obbligo di registrare le informazioni relative alle prestazioni soggette a livelli di qualità. Senza questa registrazione non è possibile procedere alla trasmissione e, di conseguenza, alla validazione.
In assenza di dati registrati:
- non è possibile compilare correttamente la rendicontazione;
- l’ETC non può attestare la conformità;
- diventa impossibile verificare il posizionamento della gestione negli schemi regolatori.
Questo punto è particolarmente critico per le amministrazioni che non hanno ancora strutturato sistemi interni di monitoraggio. L’assenza di dati storici organizzati può rendere complessa la rendicontazione e rallentare l’intero processo.
5. Come organizzarsi per tempo ed evitare criticità
Alla luce delle nuove regole, il 2026 rappresenta un anno di passaggio per molti enti locali. Le attività da pianificare sono diverse:
- mappatura dei flussi informativi tra gestori ed ETC;
- verifica delle modalità di registrazione dei dati;
- controllo di completezza e coerenza delle informazioni;
- predisposizione della relazione annuale;
- gestione della piattaforma di trasmissione.
Per gli enti che gestiscono più ambiti o più soggetti affidatari, il coordinamento diventa la variabile decisiva. Un errore formale o una mancata validazione può rallentare l’intero processo e generare contestazioni.
Proprio per questo molte amministrazioni stanno valutando un supporto specialistico esterno per impostare correttamente procedure e documentazione. In questi casi può essere utile affidarsi a consulenti esperti nella gestione degli adempimenti regolatori nel settore rifiuti, in grado di affiancare gli uffici nella verifica dei dati, nella predisposizione delle relazioni e nella gestione della piattaforma ARERA.
Per chi deve affrontare per la prima volta l’intero iter, così come per le amministrazioni impegnate ad adeguarsi al nuovo quadro normativo, il ricorso a un supporto tecnico qualificato – come quello offerto da professionisti specializzati nella consulenza per enti locali e gestori del servizio rifiuti – può facilitare l’organizzazione delle attività e ridurre il rischio di errori formali nella fase di trasmissione.
Un passaggio chiave per la qualità del servizio
L’evoluzione della regolazione ARERA punta a rafforzare trasparenza, tracciabilità e qualità del servizio. La validazione dei dati da parte degli enti territorialmente competenti segna un passaggio importante: il controllo diventa strutturale e non più solo formale.
Per Comuni e gestori, il rispetto delle scadenze del 31 marzo 2026 sarà il primo banco di prova del nuovo sistema. Prepararsi per tempo consultando professionisti, organizzare correttamente i flussi informativi e assicurare la registrazione puntuale dei dati sarà essenziale per evitare criticità e garantire una gestione conforme alle nuove disposizioni.
The post Qualità del servizio rifiuti: cosa devono fare Comuni e gestori per evitare sanzioni nel 2026 appeared first on lentepubblica.it.
Qual è la tua reazione?
Mi piace
0
Antipatico
0
Lo amo
0
Comico
0
Furioso
0
Triste
0
Wow
0




