Riforma edilizia, l'allarme di architetti e ingegneri: responsabilità insostenibili

Mar 26, 2026 - 15:30
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Riforma edilizia, l'allarme di architetti e ingegneri: responsabilità insostenibili

lentepubblica.it

La normativa edilizia sta attraversando una fase di profondo cambiamento volto a superare il Testo Unico dell’Edilizia del 2001. Questo percorso di riforma, tuttavia, ha innescato una tensione senza precedenti tra le istituzioni e le categorie professionali, portando alla luce un conflitto di visioni che riguarda direttamente il lavoro di architetti, ingegneri e geometri.


Il centro del dibattito attiene al perimetro della responsabilità non più solo civile, ma anche penale, che i tecnici dovranno assumersi nel certificare la regolarità del patrimonio immobiliare nazionale.

Le novità normative

Al centro del panorama legislativo vi sono due interventi normativi che, sebbene sembrino muoversi in direzioni opposte, condividono l’obiettivo di riordinare la materia edilizia. Da un lato, la proposta parlamentare orientata a una valorizzazione delle competenze tecniche, che vede nella certificazione professionale uno strumento di interesse generale da tutelare principalmente attraverso sistemi di garanzia assicurativa e indennitaria. Dall’altro, la visione governativa rappresentata dal d.d.l. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), che introduce a carico del professionista una serie di oneri dichiarativi, trasformandolo in un vero e proprio garante retroattivo della storia amministrativa di ogni singolo edificio su cui si trova a operare.

Stato Legittimo dell’immobile

La questione più controversa riguarda la definizione e l’attestazione dello Stato Legittimo dell’immobile, ovvero quella condizione di piena conformità che lega l’edificio esistente a tutti i titoli abilitativi rilasciati nel corso del tempo. Nel nuovo schema normativo, non è più sufficiente che il tecnico asseveri la correttezza dell’intervento che sta progettando. La riforma punta a imporre un obbligo di ricostruzione analitica dell’intero passato autorizzativo della struttura. Questo significa che ogni professionista, per poter avviare una pratica, dovrebbe farsi carico di rintracciare, verificare e asseverare la validità di atti prodotti decenni fa, spesso da colleghi non più in attività o da uffici comunali che hanno operato in contesti normativi completamente differenti da quelli attuali.

Le critiche di Inarcassa

Fondazione Inarcassa ha espresso una posizione di netta chiusura rispetto a questa impostazione, definendola una manovra che altera l’equilibrio tra i doveri del professionista e le funzioni della Pubblica Amministrazione. Il timore, ampiamente condiviso dai consigli nazionali delle professioni tecniche, è che si stia tentando di trasferire sui singoli tecnici le inefficienze strutturali dello Stato. La digitalizzazione della macchina amministrativa italiana, pur avendo compiuto passi avanti, sconta ancora forti ritardi nella gestione degli archivi storici e nella reperibilità dei documenti cartacei. Pertanto, pretendere che sia il tecnico a garantire la completezza e la veridicità di atti amministrativi che lui stesso non ha prodotto e che spesso sono difficilmente accessibili, significa esporre il professionista a un rischio sproporzionato rispetto alle sue effettive capacità di controllo.

Sanzioni penali, non solo civili

L’aspetto che genera maggiore preoccupazione tra gli addetti ai lavori è il richiamo esplicito, contenuto nel d.d.l. governativo, alle sanzioni previste dal DPR 445/2000. Collegare l’asseverazione dello stato legittimo a questo decreto significa far rientrare la responsabilità tecnica direttamente nel perimetro del Codice penale, in particolare sotto la fattispecie del falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico. La giurisprudenza della Cassazione è già piuttosto rigorosa sul punto, statuendo che l’asseverazione del tecnico ha natura di certificato e ogni inesattezza viene punita come un reato istantaneo, che si consuma nel momento stesso della firma, indipendentemente dal fatto che l’opera venga poi effettivamente realizzata o che il vizio venga sanato in un secondo momento.

Un professionista può sicuramente controllare se un pilastro è conforme al progetto attuale, ma non ha strumenti materiali infallibili per garantire che una licenza edilizia degli anni ‘70 sia stata rilasciata seguendo alla lettera ogni procedura prevista all’epoca. Per il presidente di Fondazione Inarcassa, Andrea De Maio, si tratta di una deriva normativa che snatura la funzione del progettista.

Disciplina della doppia conformità sismica

Un altro nodo che rischia di paralizzare il mercato delle riqualificazioni riguarda il coordinamento tra la sanatoria edilizia e le norme di sicurezza strutturale. La disciplina della doppia conformità sismica impone che le opere oggetto di regolarizzazione debbano risultare conformi alle norme tecniche sia al momento della loro realizzazione originaria sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. È un requisito tecnico di estrema complessità, che si scontra con la naturale evoluzione degli standard costruttivi e delle conoscenze scientifiche in campo sismico.

In questo contesto, il tecnico asseveratore si trova a dover certificare la sicurezza di edifici costruiti in epoche in cui la sensibilità verso il rischio sismico era radicalmente diversa. Dover garantire oggi che un intervento di trent’anni fa rispetti sia i criteri del tempo sia quelli odierni, senza aver avuto alcuna supervisione durante la costruzione, rappresenta un onere tecnico e legale che molti professionisti potrebbero non essere più disposti ad assumersi.

Responsabilità insostenibili?

Le categorie professionali chiedono dunque la creazione di infrastrutture informative che rendano il loro lavoro trasparente e sicuro. La proposta che emerge con forza dal dibattito è l’istituzione del fascicolo del fabbricato e del catasto digitale evoluto. Solo attraverso la creazione di una sorta di carta d’identità digitale dell’edificio, validata alla fonte dagli enti titolari dei dati, sarà possibile sollevare i tecnici da oneri investigativi impropri.

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