Scorrimento graduatorie addio? La sentenza che gela migliaia di idonei

Aprile 2, 2026 - 01:00
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Scorrimento graduatorie addio? La sentenza che gela migliaia di idonei

lentepubblica.it

Nel delicato equilibrio tra esigenze organizzative della Pubblica Amministrazione e aspettative dei candidati nei concorsi pubblici, il tema dello scorrimento delle graduatorie continua a rappresentare uno dei terreni più controversi del diritto amministrativo.


La recente sentenza del TAR Sicilia, n. 664 del 16 marzo 2026, fa chiarezza sulla legittimità della pretesa dell’idoneo non vincitore a pretendere l’assunzione e, soprattutto, sui limiti entro cui l’amministrazione può scegliere strumenti alternativi, come le stabilizzazioni o i contratti a termine, senza incorrere in illegittimità.

Il caso

La vicenda prende le mosse da un concorso bandito dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Agrigento per il profilo di ortottista e giunge dinanzi al TAR a seguito della contestazione, da parte di una candidata idonea, delle scelte assunzionali operate dall’ente.

L’ASP di Agrigento aveva indetto nel 2022 una procedura selettiva per l’assunzione a tempo indeterminato di diverse figure sanitarie, tra cui due ortottisti. All’esito del concorso, nel novembre 2024 veniva approvata la graduatoria finale, con l’individuazione dei vincitori e degli idonei. La ricorrente si collocava al quinto posto, risultando dunque terza tra gli idonei non vincitori.

L’amministrazione, tuttavia, pur riconoscendo la necessità di coprire ulteriori tre posti, optava non per lo scorrimento immediato della graduatoria, bensì per la proroga di contratti a tempo determinato già in essere. Successivamente, l’ente procedeva allo scorrimento solo parziale della graduatoria, assumendo i candidati classificati al terzo e quarto posto, mentre per l’ultimo posto disponibile avviava una procedura di stabilizzazione riservata al personale precario già in servizio.

La candidata rimasta esclusa impugnava l’intera sequenza di atti, sostenendo che l’amministrazione avesse eluso l’obbligo di utilizzare integralmente la graduatoria vigente e che il ricorso a contratti flessibili e alla stabilizzazione fosse illegittimo in presenza di idonei disponibili.

La decisione del TAR Palermo

Il TAR Palermo ribadisce un principio ormai consolidato, secondo cui lo scorrimento della graduatoria non costituisce un diritto automatico dell’idoneo, bensì una mera aspettativa qualificata. L’amministrazione, pur dovendo rispettare i principi di buon andamento e imparzialità consacrati dall’art. 97 Cost., conserva un’ampia discrezionalità nella scelta delle modalità di copertura dei posti vacanti, discrezionalità che può essere sindacata dal giudice solo in presenza di evidenti profili di illogicità o arbitrarietà.

Con riferimento al rapporto tra scorrimento delle graduatorie e procedure di stabilizzazione, il TAR esclude che tra i due strumenti vi sia un rapporto di necessaria alternatività, sottolineando come la stabilizzazione risponda a finalità diverse, essendo volta al superamento del precariato e riservata a personale già inserito nell’organizzazione sanitaria. In questa prospettiva, la presenza di una graduatoria vigente non impedisce all’amministrazione di attivare procedure speciali previste dalla legge, purché tali scelte siano coerenti con la programmazione del fabbisogno e adeguatamente motivate.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l’ASP di Agrigento abbia operato all’interno di un programma definito, caratterizzato da una sequenza logica di decisioni: prima lo scorrimento parziale della graduatoria, poi la gestione temporanea del fabbisogno mediante contratti a termine e, infine, la stabilizzazione del personale precario. Tale percorso viene considerato espressione di una legittima strategia organizzativa volta a garantire la continuità dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

Particolarmente rilevante è anche il passaggio in cui il TAR chiarisce che la presenza di posti vacanti non genera un obbligo giuridico di scorrimento della graduatoria. È sempre necessaria una previa decisione dell’amministrazione di coprire quei posti mediante reclutamento dall’esterno, decisione che può essere orientata, invece, verso altre modalità di copertura previste dall’ordinamento.

Qui trovate il testo completo della sentenza del TAR Palermo.

La sentenza analoga del TAR Lombardia

La sentenza del TAR Palermo non può essere letta come un caso isolato, ma va inserita in un contesto giurisprudenziale che sta ridefinendo i rapporti tra PA e idonei nei concorsi pubblici. Se il caso siciliano evidenzia la legittimità del ricorso alle stabilizzazioni rispetto allo scorrimento, un’ulteriore e decisiva conferma di questo cambio di rotta arriva dalla recente pronuncia del TAR Lombardia (sentenza n. 1202 del 12 marzo 2026). In quell’occasione, i giudici milanesi hanno sancito il definitivo superamento dello storico primato dello scorrimento, riportando il concorso pubblico al centro del sistema come strumento ordinario e prioritario di reclutamento. Per un approfondimento sulla questione, trovi qui l’articolo.

Una direzione chiara per la PA

L’orientamento che emerge da queste due sentenze delinea una direzione chiarissima per la PA, non più tenuta a fornire motivazioni rafforzate in caso di mancato scorrimento delle graduatorie vigenti. Che si tratti di preferire la stabilizzazione del personale precario (come visto a Palermo) o l’indizione di una nuova procedura selettiva (come stabilito a Milano), il filo conduttore è lo stesso: lo scorrimento passa da regola preferenziale a mera scelta discrezionale.

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