Avvalimento qualificazione SOA: superamento obbligo di specificazione mezzi prestati

Maggio 20, 2025 - 20:00
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Avvalimento qualificazione SOA: superamento obbligo di specificazione mezzi prestati

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L’avvalimento nella qualificazione SOA: il Tar Sicilia e il superamento dell’obbligo di specificazione dei mezzi prestati. Focus del Dott. Luca Leccisotti.


Introduzione: la funzione dell’avvalimento nei contratti pubblici

L’istituto dell’avvalimento, regolato dall’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, costituisce uno strumento essenziale per consentire agli operatori economici privi di determinati requisiti di qualificazione di partecipare alle procedure di gara. Esso si articola in due forme principali: avvalimento di garanzia, volto a fornire una copertura formale ai requisiti richiesti, e avvalimento operativo, che invece impone la messa a disposizione effettiva di mezzi e risorse da parte dell’ausiliaria.

La sentenza del Tar Sicilia, Sez. IV, n. 297/2025, ha affrontato un tema chiave in materia di avvalimento operativo, chiarendo che, ai fini della qualificazione SOA, non è necessario indicare specificamente i mezzi prestati, purché il contratto consenta di dedurre i criteri di quantificazione delle risorse messe a disposizione.

Questa pronuncia si colloca in un più ampio filone giurisprudenziale che mira a garantire un’applicazione flessibile dell’istituto dell’avvalimento, evitando interpretazioni eccessivamente formalistiche che potrebbero ostacolare la partecipazione alle gare pubbliche.

Il caso concreto e la posizione del Tar Sicilia

Il caso analizzato dal Tar Sicilia riguarda una procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento di un servizio specialistico. Entrambi i concorrenti in graduatoria avevano dichiarato di voler far ricorso all’avvalimento per soddisfare il requisito di qualificazione richiesto dalla lex specialis.

Uno degli operatori, tuttavia, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, lamentando l’indeterminatezza del contratto di avvalimento sottoscritto dall’aggiudicatario, ritenendo che la mancanza di un’espressa specificazione dei mezzi d’opera e del personale prestato dall’ausiliaria configurasse un prestito di carattere puramente cartolare, privo di effettiva consistenza operativa.

Il Tar ha respinto tali contestazioni, affermando che il contratto di avvalimento operativo non deve necessariamente quantificare in modo rigido i mezzi prestati, ma è sufficiente che:

  • Sia garantita la messa a disposizione di personale qualificato, con l’indicazione della sua funzione (esecuzione diretta del servizio o supporto alla formazione del personale dell’impresa ausiliata);
  • Siano specificati i criteri per la quantificazione delle risorse messe a disposizione, anche in assenza di un’indicazione numerica puntuale;
  • Sia dimostrato che l’impresa ausiliaria non si limita a prestare il requisito soggettivo di qualificazione (attestazione SOA), ma che mette effettivamente a disposizione la propria organizzazione e il proprio know-how per l’esecuzione dell’appalto.

Tale impostazione è coerente con l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (sez. V, sentenza n. 119/2024 e n. 820/2024), che ha stabilito che l’avvalimento operativo non può risolversi in una mera cessione documentale del requisito, ma deve prevedere un impegno effettivo e concretamente verificabile da parte dell’ausiliaria.

Il principio di sufficienza dell’indicazione dei criteri di quantificazione

Uno dei punti di maggior interesse della sentenza riguarda il superamento dell’idea secondo cui l’avvalimento operativo debba contenere una quantificazione dettagliata e numerica delle risorse trasferite.

Secondo il Tar Sicilia, la validità del contratto non è compromessa dalla mancata indicazione esatta dei mezzi d’opera o del numero del personale prestato, purché:

  • Il contratto descriva le tipologie di risorse messe a disposizione (ad esempio, personale tecnico, attrezzature, macchinari);
  • Siano chiaramente indicati i criteri per la quantificazione delle risorse, anche in termini qualitativi;
  • L’ausiliaria si impegni a fornire l’intero apparato organizzativo necessario per soddisfare il requisito di qualificazione richiesto.

Questa interpretazione è particolarmente rilevante per il settore dei lavori pubblici, in cui il rilascio dell’attestazione SOA rappresenta un requisito imprescindibile per la partecipazione alle gare. La sentenza chiarisce infatti che il setting di elementi che ha consentito all’impresa ausiliaria di ottenere l’attestazione SOA deve essere integralmente messo a disposizione dell’impresa ausiliata, confermando la piena legittimità dell’avvalimento.

Il bilanciamento tra formalismo e sostanza nell’applicazione dell’istituto

La decisione del Tar Sicilia si inserisce in un più ampio dibattito giurisprudenziale sull’applicazione dell’avvalimento operativo, evidenziando un progressivo bilanciamento tra esigenze di trasparenza e semplificazione dell’accesso agli appalti pubblici.

L’orientamento confermato dalla sentenza si basa su due principi fondamentali:

  1. Principio di effettività: l’avvalimento deve garantire che l’impresa ausiliaria metta effettivamente a disposizione dell’ausiliata le risorse necessarie per l’esecuzione dell’appalto.
  2. Principio di non formalismo eccessivo: la mancata indicazione numerica delle risorse messe a disposizione non determina la nullità del contratto di avvalimento, se i criteri di quantificazione delle risorse sono chiaramente identificabili.

Tali principi sono stati ribaditi anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22/2020, che ha affermato che l’ausiliaria deve assumere una specifica obbligazione di fornire all’ausiliata tutte le risorse necessarie a garantire il possesso del requisito di qualità richiesto dalla lex specialis.

Conclusioni: il futuro dell’avvalimento e le prospettive applicative

La sentenza n. 297/2025 del Tar Sicilia rappresenta un importante passo avanti nell’interpretazione dell’istituto dell’avvalimento operativo, fornendo alle stazioni appaltanti e agli operatori economici un quadro più chiaro sulla sufficienza della quantificazione indiretta delle risorse messe a disposizione.

In particolare, la decisione conferma che:

  • L’indicazione esatta dei mezzi d’opera e del personale non è necessaria, purché siano descritti i criteri per la quantificazione delle risorse;
  • L’ausiliaria deve garantire la disponibilità di tutte le risorse necessarie a soddisfare il requisito di qualificazione;
  • La giurisprudenza sta progressivamente consolidando un approccio meno formalistico, volto a garantire l’effettività dell’avvalimento senza introdurre vincoli eccessivi per gli operatori economici.

Questo orientamento rappresenta un punto di riferimento essenziale per le stazioni appaltanti e per gli enti di controllo, evitando esclusioni irragionevoli dalla partecipazione alle gare e promuovendo una maggiore flessibilità nella gestione degli affidamenti pubblici.

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