Aree idonee per fonti rinnovabili: il parere del Consiglio di Stato

Febbraio 1, 2026 - 02:30
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Aree idonee per fonti rinnovabili: il parere del Consiglio di Stato

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Una recente decisione della giustizia amministrativa chiarisce uno dei nodi più discussi nella disciplina delle fonti rinnovabili: i criteri per individuare le cosiddette “aree idonee” non vanno cumulati, ma applicati in modo alternativo.


Una lettura che amplia le possibilità di realizzazione degli impianti e rafforza l’impianto normativo orientato alla transizione energetica.

Il contesto normativo e la posta in gioco

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto una serie di strumenti per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione. Uno dei cardini di questo sistema è la distinzione tra aree idonee e aree non idonee all’installazione degli impianti, pensata per semplificare le procedure autorizzative e ridurre il contenzioso.

In attesa dei decreti attuativi statali e delle leggi regionali di dettaglio, il quadro transitorio individua direttamente alcune tipologie di superfici considerate idonee “per legge”. Tra queste, un ruolo centrale è svolto dalle aree agricole prossime a insediamenti produttivi e, più in generale, dalle superfici non sottoposte a vincoli paesaggistici o culturali.

Proprio sull’interpretazione di queste previsioni si è innestato un contenzioso che ha offerto ai giudici l’occasione per fare chiarezza su un punto cruciale: i requisiti previsti da due diverse disposizioni devono essere rispettati insieme oppure in alternativa?

Il caso: un impianto fotovoltaico e il diniego comunale

La vicenda prende avvio dalla richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, di potenza inferiore alla soglia dei 10 MW, presentata secondo la procedura semplificata prevista per gli interventi localizzati in aree qualificate come idonee.

Il progetto riguardava un terreno agricolo situato nelle immediate vicinanze di una zona a destinazione produttiva. Il proponente sosteneva che l’area rientrasse pienamente tra quelle considerate idonee dalla normativa nazionale, in quanto collocata entro il raggio massimo previsto rispetto a un sito industriale e priva di vincoli paesaggistici rilevanti.

L’amministrazione comunale, tuttavia, ha opposto un diniego. Dopo un primo rigetto fondato su presupposti tecnici, successivamente corretti, l’ente locale ha rinnovato il rifiuto richiamando una diversa disposizione normativa, ritenuta più restrittiva. Secondo questa impostazione, anche se l’area rispettava un primo criterio di idoneità, avrebbe comunque dovuto superare un’ulteriore verifica legata alle distanze dai beni tutelati, come previsto da un’altra norma dello stesso articolo di legge.

Dal giudice di primo grado all’appello

Il diniego è stato impugnato davanti al giudice amministrativo, che ha accolto il ricorso, riconoscendo la legittimità del progetto. L’amministrazione ha quindi proposto appello, sostenendo tre argomenti principali:

  • il provvedimento impugnato sarebbe stato meramente confermativo di un precedente atto non contestato;
  • i criteri di idoneità previsti dalla normativa nazionale dovrebbero essere applicati congiuntamente, e non in alternativa;
  • il giudice di primo grado avrebbe interpretato in modo errato anche le norme urbanistiche locali, trascurando il coordinamento con la disciplina statale.

L’appello, tuttavia, non ha superato il vaglio del giudice di secondo grado.

Provvedimento nuovo o semplice conferma?

Il primo nodo affrontato riguarda la natura del diniego. In diritto amministrativo, la distinzione tra atto meramente confermativo e nuovo provvedimento è decisiva ai fini dell’impugnabilità.

I giudici hanno chiarito che non basta la coincidenza dell’esito finale per parlare di conferma: ciò che conta è il percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione. Nel caso esaminato, il secondo diniego si fondava su presupposti diversi rispetto al primo, frutto di una nuova valutazione normativa. Di conseguenza, si trattava di un atto autonomo, legittimamente impugnabile.

Il cuore della decisione: criteri alternativi, non cumulativi

Il passaggio più rilevante della sentenza riguarda l’interpretazione delle norme che definiscono le aree idonee. In particolare, il giudice ha esaminato il rapporto tra due disposizioni che individuano, con criteri differenti, le superfici adatte ad accogliere impianti fotovoltaici.

Secondo l’amministrazione, tali criteri avrebbero dovuto sommarsi, restringendo l’ambito delle aree utilizzabili. Al contrario, il giudice ha ritenuto che le disposizioni siano autonome e alternative.

Questa conclusione si fonda su due ordini di argomenti:

  • letterali, perché la struttura della norma presenta un elenco di fattispecie indipendenti, tutte introdotte dalla medesima formula che le qualifica come aree idonee;
  • funzionali, perché la finalità complessiva della disciplina è quella di ampliare, e non comprimere, le possibilità di installazione degli impianti da fonti rinnovabili nel periodo transitorio.

Particolarmente significativa è l’espressione normativa “fatto salvo”, che indica chiaramente un rapporto di sussidiarietà: una disposizione entra in gioco solo quando non risultano applicabili le precedenti.

La ratio della norma e l’obiettivo della transizione energetica

L’interpretazione accolta dal giudice si inserisce in una visione coerente con la ratio del legislatore. L’introduzione di criteri più generali per individuare aree idonee non mira a imporre nuovi vincoli alle superfici già considerate adatte, ma a includere ulteriori territori, purché non sottoposti a specifiche tutele.

In altri termini, le zone già compromesse dalla presenza di infrastrutture o insediamenti produttivi possono accogliere impianti con requisiti meno stringenti rispetto alle aree ancora integre dal punto di vista paesaggistico. Pretendere il cumulo delle condizioni significherebbe capovolgere questa logica, trasformando una norma espansiva in uno strumento restrittivo.

Il ruolo del procedimento amministrativo

Un ulteriore chiarimento riguarda il timore di un’eccessiva liberalizzazione. La sentenza sottolinea che la qualificazione di un’area come idonea non equivale a un’autorizzazione automatica. Il procedimento amministrativo resta centrale, perché è in quella sede che avviene il bilanciamento concreto tra interessi energetici, ambientali e paesaggistici.

La tipizzazione normativa fornisce un indirizzo di massima, ma può essere superata, in un senso o nell’altro, attraverso una motivazione rafforzata, capace di valorizzare le specificità del caso concreto.

Le conseguenze pratiche della decisione

La pronuncia ha un impatto rilevante sul settore delle rinnovabili. Chiarendo che i criteri di idoneità non devono essere cumulati, il giudice amplia il perimetro delle aree utilizzabili, riducendo l’incertezza interpretativa che ha alimentato numerosi contenziosi.

Si tratta di un segnale importante per operatori, amministrazioni e investitori: la transizione energetica passa anche attraverso regole chiare e coerenti, capaci di coniugare tutela del territorio e sviluppo sostenibile.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

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