Bambini lasciati soli a casa, quando scatta il reato? Il caso Francesco Totti-Ilary Blasi

Dicembre 4, 2025 - 20:00
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Bambini lasciati soli a casa, quando scatta il reato? Il caso Francesco Totti-Ilary Blasi

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Sta facendo molto discutere il caso recente che coinvolge Francesco Totti e Ilary Blasi e che è diventato una sorta di indicatore per un’analisi su quando scatta il reato per i bambini lasciati da soli in casa.


Nel procedimento che ha come protagonisti Francesco Totti e Noemi Bocchi ‒ su richiesta dell’avvocato di Ilary Blasi ‒ si valuta la possibilità di un’“imputazione coatta”. L’ipotesi: nella serata del 26 maggio 2023, i loro figli sarebbero stati lasciati da soli in casa, mentre gli adulti erano fuori, per andare a cena. La contestazione riguarda il reato di “abbandono di minore”.

Il giudice per le indagini preliminari (GIP) ha preso in esame la richiesta e si è riservato di decidere. L’esito potrà determinare l’avvio di un processo penale, con tutti gli oneri procedurali — raccolta di prove, testimonianze, audizioni, e la valutazione delle responsabilità.

Benché il caso coinvolga personaggi molto noti, quel che interessa in questa sede è la rilevanza normativa del fatto: lasciare un minore solo in casa può rappresentare un illecito penale, previsto e sanzionato dal nostro ordinamento.

Cosa dice la legge: l’articolo 591 del codice penale

La norma di riferimento è l’Articolo 591 del Codice Penale, intitolato “Abbandono di persone minori o incapaci”.

Le principali previsioni di questa disposizione sono le seguenti:

  • È reato abbandonare una persona minore di 14 anni, o una persona incapace (per malattia, vecchiaia o altra causa), della cui custodia o cura si abbia responsabilità.

  • Chiunque commette questo reato può essere punito con reclusione da sei mesi a cinque anni.

  • Se l’abbandono causa lesioni personali, la pena sale a uno-sei anni; se provoca la morte, la pena può arrivare a tre-otto anni

  • La condotta sanzionata non richiede che si verifichi un danno reale: è sufficiente che la situazione determini un pericolo per l’incolumità del minore — anche solo potenziale.

Detto in altri termini: l’illecito è del tipo “di pericolo”. Non si valuta solo l’effettivo danno subìto dal minore, ma anche la mera possibilità che una sua presenza incustodita possa esporlo a un rischio.

Chi può essere ritenuto responsabile

Non chiunque — la legge richiede che il soggetto abbia un dovere di custodia o cura nei confronti del minore. Di norma, tali soggetti sono: genitori, tutori, affidatari, ma anche figure temporanee come babysitter, badanti, o chi, per contratto o incarico, è stato messo nella posizione di sorvegliare un minore.

In sintesi: la responsabilità sussiste quando esiste una relazione che impone una tutela giuridica del soggetto debole. Anche in assenza di un obbligo formale (ad esempio in caso di affidamento occasionale), può bastare la consapevolezza che il minore sia incustodito e in potenziale pericolo.

Cosa significa “abbandono” secondo la giurisprudenza

La giurisprudenza e la dottrina chiariscono che “abbandono” non significa solo lasciare intenzionalmente il minore in strada o in un luogo pubblico. Può consistere anche in omissioni o nel venir meno dell’obbligo di vigilanza. Per esempio:

  • Lasciare un bambino solo in casa per ore, anche se l’abitazione è “normale” e sembra sicura.

  • Interrompere o omettere la sorveglianza in momenti in cui il minore richiede cura, attenzione o assistenza.

In questi casi, l’elemento fondamentale non è tanto la durata dell’assenza, quanto il fatto che il minore è stato esposto a un rischio. Anche se non si verifica alcun danno concreto, la legge punisce la semplice condizione di potenziale pericolo.

La corte suprema ha definito la responsabilità come “generica” o, in alternativa, “dolo eventuale”: cioè, basta che chi lascia il minore “si renda conto del pericolo” e lo accetti, mantenendo la condotta omissiva.

Come il caso Totti-Bocchi rientra nella disciplina — e quali elementi potrebbero pesare

Alla luce di quanto previsto dalla legge, la situazione contestata — una bambina di 6 anni lasciata da sola in casa per ore — possiede diversi elementi compatibili con il reato di abbandono di minore:

  • Età del minore: molto al di sotto della soglia dei 14 anni.

  • Obbligo di sorveglianza: come genitori o persone che esercitano la custodia, gli adulti avevano l’obbligo giuridico di cura e vigilanza.

  • Assenza di supervisione: secondo l’accusa, la minore sarebbe rimasta sola, senza un adulto responsabile, per un periodo di tempo significativo.

  • Pericolo potenziale: anche se non si è verificato alcun danno, la condizione avrebbe esposto la bambina a un rischio — che la legge considera sufficiente per configurare il reato.

Se il giudice (GIP) accoglierà la richiesta di imputazione coatta, si aprirà un processo penale, nel corso del quale gli elementi dovranno essere provati: stato di fatto, consapevolezza della situazione, tempo e durata dell’abbandono.

Lo screenshot della conversazione può essere utilizzato come prova?

Lo scambio di messaggi mostrato nello screenshot della conversazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, diffuso dal quotidiano il Corriere della Sera e che riportiamo a titolo esemplificativo, può assumere rilevanza processuale come prova documentale di tipo digitale.

Nel diritto penale, infatti, qualsiasi contenuto informatico idoneo a rappresentare un fatto, una comunicazione o uno stato di cose può essere acquisito agli atti, purché siano rispettate alcune condizioni.

Procedura in concreto: cosa può accadere da qui

  1. Il GIP valuta la richiesta di imputazione coatta, decisa su proposta della difesa della parte offesa.

  2. Se accoglie la richiesta → iscrizione di un procedimento penale, con imputazione formale dei soggetti e avvio di istruttoria.

  3. Partecipano le parti: difensori, pubblici ministeri, eventuali testimoni, anche forze dell’ordine. Possibile acquisizione di nuove prove (perizie, testimonianze, verifiche).

  4. Se non dispone il rinvio a giudizio, si torna all’archiviazione, salvo future iniziative su nuovi elementi.

Inoltre, anche in assenza di condanna penale, l’evento potrebbe innescare profili di tutela del minore sul piano civile o amministrativo (ad esempio segnalazioni ai servizi sociali, verifica dell’idoneità del contesto familiare, ecc.).

Cosa emerge al di là del caso specifico

  • La normativa italiana è chiara: lasciare un minore sotto i 14 anni senza adeguata sorveglianza non è solo sconsigliato — è reato.

  • Il delitto non richiede che il bambino subisca un danno reale: è sufficiente la mera esposizione a un rischio potenziale.

  • Il dovere di cura non è solo morale o sociale, ma giuridico: viene imposto dall’ordinamento a chiunque abbia la custodia o la cura di un minore.

  • In casi del genere, la responsabilità rischia di cadere su genitori, tutori, babysitter o chiunque abbia la supervisione.

In sostanza: l’autonomia personale degli adulti non può prevalere sul diritto fondamentale alla protezione e sicurezza dei più vulnerabili.

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Redazione Redazione Eventi e News