Franchigia IVA UE: l’Agenzia delle Entrate detta le regole operative
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Negli ultimi anni il quadro dell’IVA in ambito europeo è stato oggetto di una profonda revisione, volta ad alleggerire gli adempimenti delle piccole e micro imprese che svolgono attività commerciali in più Stati membri.
La Direttiva (UE) 2020/285 (Direttiva SME-SS), recepita in Italia con il D.Lgs. n. 180/2024, introduce una disciplina unitaria capace di sostituire una normativa frammentata e spesso poco coerente.
Il nuovo sistema di franchigia transfrontaliera consente di concentrare in un’unica piattaforma l’accesso ai benefici IVA, dando la possibilità ai contribuenti europei con fatturati contenuti di operare in altri Paesi dell’Unione senza dover gestire procedure complesse o molteplici registrazioni fiscali. La riforma interviene dunque sia sul piano della semplificazione amministrativa, sia su quello della competitività, con un impatto particolarmente rilevante per le PMI orientate ai mercati esteri.
Franchigia IVA UE: l’Agenzia delle Entrate detta le regole operative
In questo contesto si colloca il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 dicembre 2025, n. 560356, che definisce il funzionamento operativo del regime nel territorio italiano. Il documento stabilisce i controlli da effettuare prima dell’ammissione al regime, disciplina i riscontri successivi e regola l’interazione con gli altri Stati membri coinvolti. La sua applicazione riguarda sia gli operatori stabiliti in Italia che intendono avvalersi della franchigia in un diverso Paese UE, sia i soggetti non residenti che chiedono di beneficiare del regime sul territorio italiano.
Comunicazione preventiva
Al centro delle nuove procedure vi è innanzitutto la comunicazione preventiva, ossia la dichiarazione con la quale il contribuente manifesta l’intenzione di applicare la franchigia in uno o più Stati di esenzione. Tale comunicazione è il fulcro dell’intero meccanismo, poiché consente all’Agenzia delle Entrate di incrociare una serie complessa di dati fiscali con le informazioni autodichiarate dal soggetto passivo.
Le verifiche riguardano la coerenza del volume d’affari dichiarato rispetto ai dati registrati nelle banche dati nazionali, che includono flussi di fatture elettroniche transitate tramite SdI, comunicazioni “esterometro”, corrispettivi giornalieri teletrasmessi, dichiarazioni annuali IVA e liquidazioni periodiche. Se il raffronto mette in luce valori difformi, l’Agenzia produce un messaggio di scarto per “incongruenza sui dati dei volumi d’affari comunicati”, permettendo tuttavia al contribuente di inoltrare una nuova comunicazione sin dal giorno successivo.
Verifica del rispetto delle soglie di volume d’affari
Determinante, nella fase preliminare, è anche la verifica del rispetto delle soglie di volume d’affari stabilite dal legislatore europeo e nazionale. Il sistema preclude l’accesso alla franchigia ai soggetti che hanno superato i 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione Europea, sia nell’anno civile precedente sia nel periodo dell’anno in corso antecedente alla comunicazione.
L’eventuale superamento comporta uno scarto della richiesta e l’impossibilità di ripresentarla sino all’anno successivo nel primo caso, o sino al secondo anno successivo nel secondo.
Allo stesso modo viene controllato il limite previsto dallo Stato membro di esenzione, verificato anche tramite il portale europeo dedicato alla gestione del regime. Qualora tale soglia risulti oltrepassata, la presentazione di una nuova comunicazione sarà possibile solo nel rispetto dei termini fissati dal singolo Stato.
Fase dell’attribuzione dell’identificativo EX
Una volta superati i controlli di ingresso, si apre la fase dell’attribuzione dell’identificativo EX, suffisso da aggiungere al numero di partita IVA e necessario per operare in regime di franchigia nello Stato di esenzione. Il provvedimento disciplina anche il meccanismo del silenzio-assenso, per cui se uno Stato membro non fornisce riscontro entro 35 giorni lavorativi dalla comunicazione preventiva, l’Agenzia delle Entrate procede comunque all’assegnazione del suffisso, salvo che lo Stato richieda un termine più lungo per ulteriori verifiche anti-elusive.
L’identificativo può però essere successivamente disattivato, sia in caso di cessazione effettiva dell’attività, sia nelle ipotesi di cessazione d’ufficio della partita IVA.
In particolare, l’amministrazione presume la cessazione quando per otto trimestri consecutivi vengono trasmesse comunicazioni a zero in uno o più Stati di esenzione e non risultano operazioni transfrontaliere verso quei territori. In tale evenienza, la disattivazione è comunicata nell’area riservata del contribuente e gli Stati interessati ricevono contestuale notifica di cessazione.
Invio comunicazione trimestrale
La gestione del regime nel tempo richiede inoltre l’invio di una comunicazione trimestrale, attraverso la quale il soggetto passivo deve riepilogare le operazioni effettuate nel periodo. Questa comunicazione deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre, oppure entro 15 giorni dal superamento dei 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’UE.
Anche su questo adempimento l’Agenzia effettua controlli puntuali, verificando non solo la tempestività dell’invio, ma anche la congruenza dei dati dichiarati e il perdurante rispetto delle soglie normative. In caso di mancate comunicazioni, l’Agenzia invia specifiche segnalazioni agli altri Stati membri, contribuendo così alla cooperazione amministrativa prevista dal modello UE.
Soggetti non stabiliti in Italia
Il provvedimento affronta infine la posizione dei soggetti non stabiliti in Italia che richiedono l’applicazione del regime di franchigia nel nostro Paese. Nel caso in cui l’Agenzia riceva due segnalazioni consecutive da parte dello Stato di stabilimento relative alla mancata presentazione delle comunicazioni trimestrali, l’operatore non residente è obbligato a identificarsi ai fini IVA in Italia e a presentare la dichiarazione annuale.
Si tratta di un passaggio rilevante, pensato per evitare abusi del regime e garantire una piena tracciabilità delle operazioni effettuate nel territorio nazionale.
Il testo del provvedimento
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