Decreto PNRR 2026 in Gazzetta Ufficiale: "corsia veloce" per chiudere i progetti
lentepubblica.it
Con il PNRR entrato nella sua fase più delicata — quella in cui contano i risultati certificabili, non più la programmazione — il Governo interviene con un nuovo pacchetto di misure urgenti.
È il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 41 del 19 febbraio 2026) e in vigore dal 20 febbraio 2026, che introduce disposizioni aggiuntive per l’attuazione del Piano e, più in generale, per le politiche di coesione.
La logica del provvedimento è chiara: se l’ultima revisione del Piano (approvata a livello UE il 27 novembre 2025) ha rimodulato misure e traguardi senza cambiare l’ammontare complessivo delle risorse, ora la priorità è chiudere davvero gli interventi, rispettando target e scadenze europee con una macchina amministrativa che, in molti casi, ha mostrato limiti strutturali.
Un PNRR “da chiudere”, non più da impostare
Nella fase finale, il rischio principale non è “fare poco”, ma non riuscire a dimostrare in modo puntuale ciò che si è fatto: monitoraggio incompleto, cronoprogrammi non aggiornati, rendicontazioni tardive o disomogenee tra soggetti attuatori. Il DL 19/2026 interviene proprio su questi nervi scoperti, consolidando i presidi di governance e spingendo su strumenti già noti — prima fra tutti la piattaforma ReGiS — per rendere più trasparente lo stato di avanzamento e, quando necessario, aprire la strada alle misure correttive.
In parallelo, il decreto mette mano a semplificazioni procedurali e a meccanismi di continuità operativa (proroghe, rafforzamenti, deroghe mirate) per evitare che, a ridosso delle scadenze, la PA rimanga “a corto” di competenze, personale e supporto tecnico.
ReGiS al centro: cronoprogrammi mensili e “stress test” sulla capacità di raggiungere i target
Tra le novità più significative c’è la disciplina introdotta dall’articolo 1, che rafforza il monitoraggio sul conseguimento di traguardi e obiettivi finali del PNRR. Il punto operativo, per gli enti e i soggetti attuatori, è molto concreto: entro il decimo giorno di ogni mese dovrà essere reso disponibile su ReGiS il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento, insieme allo stato di avanzamento (finanziario e procedurale) rilevato a fine mese precedente.
Non è solo un adempimento “di trasparenza”: l’aggiornamento deve includere anche un’attestazione sull’effettiva capacità di raggiungere l’obiettivo assegnato, oppure l’evidenza di eventuali criticità. In altre parole, il decreto spinge verso una forma di autovalutazione obbligatoria che, se segnala problemi, può diventare la base per l’attivazione della procedura legata ai poteri sostitutivi (richiamati dal decreto stesso).
C’è poi un secondo messaggio importante: la gestione di monitoraggio, rendicontazione e controlli potrà proseguire anche oltre il 31 dicembre 2026, fino al completamento degli obblighi connessi a ciascuna misura/intervento, continuando a utilizzare ReGiS. Il sistema informatico, quindi, non è solo “lo strumento del PNRR fino a fine 2026”, ma viene proiettato come infrastruttura di rendicontazione anche per fasi successive e, potenzialmente, per altri programmi.
Capacità amministrativa: proroghe, assunzioni e deroghe per non rallentare la macchina
Il cuore “organizzativo” del decreto è l’articolo 2, dedicato al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari di misure PNRR. Qui la scelta è quella della continuità: si prorogano incarichi dirigenziali legati alla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio e alle unità di missione, con orizzonte al 31 dicembre 2026 per le posizioni in scadenza prima, e soprattutto con una proroga delle strutture di missione e di alcuni presìdi fino al 31 dicembre 2029.
Sul piano pratico, l’estensione al 2029 appare come un segnale: la coda amministrativa del PNRR (rendicontazione, controlli, chiusure tecniche) viene considerata strutturale e non risolvibile “in pochi mesi”. È coerente con l’indicazione europea che richiama la necessità di massimizzare l’attuazione e gestire correttamente la fase finale del dispositivo.
Non mancano poi misure di potenziamento tramite reclutamento. Il decreto autorizza la Presidenza del Consiglio a bandire un concorso per l’assunzione di personale non dirigenziale destinato alla Struttura di missione PNRR (con inserimenti a partire dal 2027), prevedendo criteri che valorizzino l’esperienza già maturata negli uffici coinvolti.
A ciò si affiancano proroghe mirate di contratti di esperti (ad esempio per contingenti selezionati dal MASE) e una serie di stanziamenti per sostenere, anno per anno, il mantenimento di queste strutture e funzioni fino al 2029.
Soggetti attuatori e piccoli Comuni: più flessibilità per non perdere terreno
L’articolo 3 guarda più vicino al territorio e ai soggetti attuatori. Una leva è l’aggiornamento del riparto delle risorse della misura di assistenza tecnica (sub-investimento 2.2.1), basato sui dati ReGiS e sul livello di utilizzo/impiego delle risorse, con possibilità di richieste aggiuntive da parte di Regioni e Province autonome entro il 31 marzo 2026.
C’è poi una misura che interessa direttamente molti enti di minori dimensioni: nei Comuni fino a 3.000 abitanti, la spesa per il segretario comunale (nei limiti e importi previsti dal CCNL richiamato) viene “sterilizzata” rispetto ad alcuni vincoli di spesa del personale. L’obiettivo, di fatto, è evitare che i micro-enti rinuncino a figure chiave per il funzionamento amministrativo proprio nel momento in cui servono competenze e presidio degli atti.
Semplificazioni e deroghe: provvedimenti più rapidi e aggiornamenti “in corsa”
Il capitolo più “procedurale” arriva con l’articolo 4, che mira a velocizzare attuazione e rendicontazione, anche alla luce della tempistica europea legata alle richieste di pagamento. In particolare, si prevede che le amministrazioni adottino i provvedimenti necessari entro 30 giorni dalla conversione in legge; e, se occorre aggiornare atti già adottati per recepire modifiche della revisione del 27 novembre 2025, l’aggiornamento potrà avvenire in deroga alle modalità ordinarie previste dalle leggi che disciplinano l’adozione di quegli atti, pur mantenendo pareri/intese e controlli quando richiesti.
Per alcuni interventi (come quelli di protezione civile richiamati nel decreto), si riducono anche i tempi di acquisizione di assensi e concerti, collegando i ritardi a conseguenze sul piano della valutazione della performance e delle responsabilità del dirigente o funzionario inadempiente. È un passaggio che, per la PA, ha un peso tutt’altro che simbolico: la semplificazione non è solo riduzione di passaggi, ma anche pressione sulla filiera decisionale.
Non manca inoltre un passaggio sulla rimodulazione del target “Italia a 1 Giga”, con atti aggiuntivi che dovranno rideterminare il totale dei civici assegnati ai beneficiari in coerenza con le comunicazioni rese al soggetto attuatore: un esempio di come la revisione del Piano si traduca ora in adempimenti operativi e contrattuali.
Cosa cambia davvero per PA e soggetti attuatori
Letto nel suo insieme, il DL 19/2026 prova a trasformare l’ultima curva del PNRR in un percorso “guidato” da tre parole chiave:
- tracciabilità (ReGiS aggiornato con regolarità, indicatori e criticità esplicite);
- continuità organizzativa (strutture prorogate, personale stabilizzato o reclutato, supporto tecnico mantenuto);
- accelerazione procedurale (deroghe mirate e tempi più stretti, con responsabilizzazione della catena decisionale).
Per gli enti attuatori, il messaggio è netto: la fase finale non perdona improvvisazioni. La partita si gioca sulla capacità di dimostrare, mese dopo mese, che ogni intervento sta reggendo il proprio cronoprogramma e che eventuali scostamenti risultino presi in carico subito — prima che diventino motivo di stop, riprogrammazione forzata o perdita di credibilità istituzionale.
Decreto PNRR 2026: il testo in Gazzetta Ufficiale
Per tutte le ulteriori misure non richiamate qui, resta il riferimento al testo integrale del decreto in Gazzetta Ufficiale, disponibile qui di seguito.
Testo del decreto in Gazzetta Ufficiale.
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