Il commercio della carne di cavallo sarà vietato in Italia per legge?

Febbraio 22, 2026 - 22:30
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Il commercio della carne di cavallo sarà vietato in Italia per legge?

lentepubblica.it

Stop alla carne di cavallo? La proposta che vuole riconoscere gli equidi come animali d’affezione (e cambia regole, controlli e sanzioni).


Un cavallo non è solo un animale da allevamento, né soltanto un protagonista dello sport o del turismo equestre. Per una parte crescente dell’opinione pubblica, è soprattutto un compagno di vita, con un valore affettivo paragonabile a quello riconosciuto a cani e gatti. È su questa trasformazione culturale che si innesta una proposta di legge che, se approvata, segnerebbe un passaggio netto: vietare in Italia l’uso alimentare della carne equina e, più in generale, riconoscere cavalli e altri equidi come animali d’affezione.

L’iniziativa, collegata al lavoro parlamentare promosso dalla deputata Michela Vittoria Brambilla, è oggi al centro del dibattito istituzionale e richiama un dossier della Camera che ricostruisce norme vigenti, novità introdotte di recente sui reati contro gli animali e gli aspetti operativi legati a registrazione, custodia, trasporto e controlli.

Dal “DPA” al “NON DPA”: cosa cambierebbe davvero

Uno dei punti chiave è lo status sanitario-amministrativo con cui gli equidi vengono registrati. Oggi, nei sistemi di identificazione e tracciabilità, un animale può risultare:

  • DPA (destinato alla produzione di alimenti), quindi potenzialmente inseribile nella filiera alimentare;
  • non DPA, quindi escluso dalla macellazione per consumo umano.

La proposta punta a rendere questo secondo status la regola, non l’eccezione: l’obiettivo è che cavalli, pony, asini, muli, bardotti e – nel perimetro più ampio di alcune versioni – anche determinati ibridi, vengano ricompresi nella categoria degli animali d’affezione. Nel dossier parlamentare dedicato alle “Norme per la tutela degli equidi” il baricentro è chiaro: stop alla macellazione a fini alimentari, insieme a un pacchetto di divieti ulteriori e a un impianto sanzionatorio rafforzato.

Il cambio di paradigma non è solo simbolico: significa intervenire su un settore che, seppur ridimensionato rispetto al passato, esiste ancora tra allevamenti, commercio, trasporto e import/export. E significa anche ridefinire ciò che è consentito fare con l’animale in contesti sportivi, ricreativi e lavorativi.

Un tema ricorrente in Parlamento, ma con un contesto diverso

Non è la prima volta che l’idea arriva nelle aule parlamentari. In precedenti legislature sono state depositate proposte analoghe, ma oggi il quadro si inserisce in un contesto normativo e culturale molto più “sensibile” alla tutela animale.

Negli ultimi anni, infatti, la protezione degli animali è diventata terreno di interventi ripetuti: da un lato con la spinta sociale verso un approccio più orientato al benessere e alla senzienza; dall’altro con un inasprimento delle tutele penali e amministrative, che rafforza l’idea di un ordinamento sempre meno tollerante verso maltrattamenti, combattimenti clandestini e pratiche abusive.

La cornice: reati contro gli animali e norme di tutela già in vigore

Per capire la portata della riforma sugli equidi, serve guardare al “terreno” su cui si appoggia.

  • La legge quadro sugli animali d’affezione e sul randagismo resta un riferimento storico, perché afferma il principio della tutela e della corretta convivenza tra uomo e animale.
  • La legge del 2004 ha introdotto nel codice penale il Titolo IX-bis e una disciplina più incisiva contro uccisione e maltrattamento, combattimenti e spettacoli vietati.
  • Più di recente, la legge 6 giugno 2025, n. 82 ha ritoccato e irrobustito la materia: tra le modifiche più simboliche, il cambio della rubrica del Titolo IX-bis da “delitti contro il sentimento per gli animali” a “delitti contro gli animali”, con l’idea di spostare la tutela dall’offesa al sentimento umano alla protezione diretta dell’animale.

Sul piano giurisprudenziale, inoltre, si va consolidando un orientamento rigoroso: la Cassazione ha ribadito che la detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell’animale può integrare maltrattamento anche senza lesioni “cliniche” evidenti, quando produce sofferenze o patimenti; e che possono rilevare anche condotte negligenti, a certe condizioni.

Identificazione e tracciabilità: più obblighi, più controlli

Una riforma che vieta la filiera alimentare degli equidi non può prescindere dalla tracciabilità. In Italia, l’identificazione e la registrazione sono già regolate da un impianto che richiama banca dati nazionale e obblighi a carico degli operatori.

Il d.lgs. 134/2022, in attuazione del quadro UE sulla sanità animale, disciplina l’identificazione e la registrazione in BDN e gli adempimenti connessi per gli animali detenuti, compresi gli equini.

Nel dibattito parlamentare sul testo “Brambilla”, uno snodo tecnico è proprio il coordinamento tra eventuali nuovi registri/adempimenti presso le ASL e la disciplina già esistente: la riforma, per funzionare, dovrà evitare sovrapposizioni e aree grigie, perché è lì che spesso si annidano elusioni e contenziosi.

Custodia, lavoro, sport: dal box alle competizioni, cosa prevede l’impianto

La proposta non si limita al divieto di consumo. Nel dossier parlamentare vengono richiamate (e, in alcune parti, dettagliate) regole di benessere e divieti di pratiche: requisiti minimi dei box, accesso quotidiano al paddock, divieto di poste e legature permanenti, tutele per i puledri, stop a pratiche lesive (come marchiature a fuoco e interventi mutilanti) e a metodi di addestramento coercitivi, oltre a prescrizioni più severe su farmaci e sostanze.

Nel mondo sportivo, peraltro, il quadro si sta già muovendo: un decreto del Ministero della Salute ha definito i contenuti della visita veterinaria del “cavallo atleta”, collegandola all’idoneità per lo svolgimento dell’attività sportiva.

La questione macellazione: cosa dice anche la scienza

Nel testo in discussione compare anche un riferimento alla letteratura tecnico-scientifica. L’EFSA ha pubblicato un parere scientifico dedicato ai rischi e alle conseguenze sul benessere associati alle fasi di macellazione dei cavalli destinati al consumo umano, analizzando procedure e misure di valutazione basate sull’animale (ABM).

È un elemento importante perché mostra come il tema non sia solo etico o culturale: entra nel merito della gestione pratica, dei rischi, delle misure preventive e correttive.

Sanzioni e fondi: il “doppio binario” della riforma

Un impianto di divieti, per essere credibile, deve poggiare su due gambe:

  1. sanzioni efficaci e applicabili;
  2. strumenti economici e organizzativi che rendano sostenibile il cambiamento.

Sanzioni

Nel dossier della Camera le sanzioni previste dalle proposte di legge sono delineate con chiarezza e si collocano su un doppio binario: amministrativo e penale. Per le violazioni generali delle nuove disposizioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro.

Più severe le conseguenze nei casi che riguardano la macellazione degli equidi o attività connesse alla filiera alimentare: in queste ipotesi si applica la reclusione da 10 mesi a 6 anni, accompagnata da una multa che può arrivare fino a 100.000 euro.

Un trattamento sanzionatorio rilevante è previsto anche per l’uso illecito di farmaci o sostanze in grado di alterare le condizioni psicofisiche dell’animale: la pena, in questo caso, va dalla reclusione da 3 mesi a 3 anni, oltre a una multa fino a 100.000 euro.

Le pene possono essere aumentate qualora dal fatto derivi un danno alla salute dell’equide, oppure se la condotta è commessa nell’ambito di attività sportive o da soggetti che operano professionalmente nel settore equestre.

Le somme derivanti dalle sanzioni pecuniarie confluiscono infine in un fondo dedicato alla tutela degli equini, destinato a finanziare interventi di protezione e vigilanza.

Strumenti economici e organizzativi

Sul fronte risorse, il contesto è già segnato da misure nazionali recenti: dal Fondo per il sostegno alle spese veterinarie (con decreto attuativo del 30 aprile 2025) destinato a proprietari over 65 con ISEE sotto soglia , fino a stanziamenti nella legge di bilancio 2026 per coprire costi di custodia di animali sequestrati o confiscati, anche in casi collegati a combattimenti e recupero comportamentale.

In controluce, la partita vera è questa: vietare senza prevedere meccanismi di riconversione, accoglienza e gestione degli animali “fuori filiera” rischia di spostare il problema altrove (abbandoni, cessioni opache, strutture sature). È su quel crinale che si misurerà la tenuta reale della riforma.

Cosa succede ad allevamenti e operatori: riconversione e nodi aperti

Il testo chiama in causa anche la filiera economica: allevatori, trasportatori, intermediari, strutture di custodia, centri sportivi e professionisti. Nelle proposte correlate richiamate dal dossier, compare l’idea di linee guida per la transizione e, in alcuni casi, di fondi dedicati alla riconversione.

Qui la discussione sarà inevitabilmente politica e sociale: da un lato chi sostiene che la trasformazione culturale imponga un divieto netto; dall’altro chi chiederà tempi, strumenti e coperture per evitare di scaricare i costi su operatori e territori.

Commercio della carne di cavallo vietato in Italia: il dossier sulla proposta di legge

Qui il documento completo.

 

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