Fisco e PA, rischio blocco automatico degli stipendi per 180 mila dipendenti?
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L’integrazione tra i sistemi di pagamento della Pubblica Amministrazione e le banche dati dell’Agenzia delle Entrate ha raggiunto nel 2026 la sua piena operatività.
Il tutto nasce con la Legge di Bilancio 2025, che aveva introdotto un protocollo stringente per il recupero dei crediti erariali direttamente dalla retribuzione.
Dopo un rinvio di 12 mesi, necessario per adeguare le infrastrutture informatiche e i flussi di tesoreria, dal 1° gennaio di quest’anno ogni erogazione di stipendio o indennità superiore a una determinata soglia è soggetta a un controllo preventivo di solvibilità fiscale. Questa misura trasforma di fatto l’ente pubblico in una sorta di “terminale” del Fisco, con l’obiettivo di intercettare le pendenze di circa 180 mila dipendenti pubblici che risultano inadempienti per importi significativi.
Il perimetro operativo: la soglia dei 2.500 euro netti
Il cuore normativo della verifica fiscale non si basa sulla qualifica contrattuale del lavoratore, ma sull’entità finanziaria del singolo pagamento. Il blocco scatta ogni volta che l’importo da accreditare raggiunge o supera i 2.500 euro, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. Se dall’incrocio dei dati o dal portale Consip emerge un debito fiscale pari o superiore a 5.000 euro, la procedura di pagamento viene congelata per attivare la trattenuta coattiva. La platea degli interessati potrebbe estendersi anche a chi percepisce redditi medi, essendo sufficiente la liquidazione di arretrati contrattuali, premi di produttività o la tredicesima mensilità per superare il tetto dei 2.500 euro e far scattare il controllo automatico.
Proporzionalità del prelievo e tipologie di ritenuta
L’ordinamento ha previsto un sistema di trattenute proporzionali per garantire comunque mezzi di sussistenza minimi al debitore, differenziando la quota pignorabile in base alla natura dell’emolumento. Per gli stipendi ordinari che eccedono la soglia critica, l’amministrazione è tenuta ad applicare una trattenuta pari a un settimo dell’importo complessivo.
Diversa è la logica applicata alle erogazioni una tantum, come le indennità speciali o la tredicesima mensilità, dove la quota di prelievo si attesta a un decimo. Questa distinzione tecnica mira a bilanciare l’efficacia del recupero crediti con la tutela della capacità di spesa mensile del dipendente, pur determinando una riduzione immediata della liquidità che può protrarsi fino alla totale estinzione del debito accertato.
Il conflitto dei tempi tecnici: la criticità del giorno 23
La vera sfida per le amministrazioni pubbliche non è solo l’applicazione della norma, ma la gestione di un cronoprogramma piuttosto compresso. Esiste infatti un conflitto strutturale tra i tempi di risposta del Fisco e i vincoli interbancari di tesoreria. La legge concede all’Agenzia delle Entrate fino a 5 giorni lavorativi per fornire l’esito della verifica, un lasso di tempo che si scontra con l’obbligo di trasmettere i flussi di pagamento entro il giorno 23 del mese per garantire la valuta fissa al giorno 27.
Pertanto, in assenza di un’anticipazione del ciclo di elaborazione degli stipendi, qualsiasi ritardo nella risposta dell’Agenzia potrebbe causare il mancato rispetto delle scadenze retributive, alimentando tensioni sindacali e possibili contenziosi legali per inadempimento contrattuale dell’ente.
Verso una revisione del modello organizzativo
Per limitare questi rischi, le Pubbliche Amministrazioni devono dunque abbandonare i vecchi calendari di elaborazione contabile. La revisione del cronoprogramma ad oggi rappresenta una vera e propria necessità. È indispensabile avere a disposizione un margine operativo che consenta di assorbire i tempi tecnici delle verifiche sul portale “Acquisti in Rete PA” senza incidere sulla regolarità dei pagamenti.
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