Esclusione da gare per unicità centro decisionale: principi giuridici e criteri applicativi alla luce del D.Lgs. 36/2023
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Il principio della par condicio tra i concorrenti e il divieto di pratiche collusive costituiscono pilastri fondamentali nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici. Focus a cura del dott. Luca Leccisotti.
In tale contesto, l’art. 95, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 sancisce l’esclusione dell’operatore economico qualora vi siano “rilevanti indizi” tali da far ritenere che le offerte siano “imputabili a un unico centro decisionale”.
La recente sentenza del TAR Piemonte, Sez. I, n. 435/2025, ha approfondito l’applicazione di tale disposizione, chiarendo le modalità attraverso cui le stazioni appaltanti possono individuare indici di collegamento sostanziale tra operatori economici e il livello di istruttoria necessario per adottare un provvedimento di esclusione. Il presente contributo analizza i principi giuridici emergenti dalla pronuncia e fornisce indicazioni operative per le stazioni appaltanti e gli operatori economici.
Il quadro normativo di riferimento
L’esclusione dalle procedure di gara per unicità del centro decisionale trova fondamento nell’art. 95, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, che stabilisce:
“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto gli operatori economici per i quali accertano, con adeguata istruttoria, la sussistenza di rilevanti indizi che facciano ritenere che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale“.
Il presupposto della norma è la necessità di preservare l’autonomia e la segretezza delle offerte, evitando che un’unica entità economica possa presentare più proposte, alterando artificialmente il confronto concorrenziale. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha precisato che gli “indizi rilevanti” devono essere idonei a influenzare l’esito della gara, senza che sia necessario dimostrare un’effettiva alterazione della concorrenza (CGUE, sent. 19 maggio 2009, C-538/07, Assitur).
Gli indizi di unicità del centro decisionale: criteri soggettivi e oggettivi
La sentenza del TAR Piemonte ha individuato una serie di indici sintomatici che possono rivelare l’esistenza di un collegamento sostanziale tra operatori economici, distinguendo tra indizi soggettivi e indizi oggettivi.
Gli indizi soggettivi fanno riferimento a elementi strutturali e organizzativi delle imprese coinvolte, tra cui:
- Intrecci societari (partecipazioni incrociate tra i soci delle imprese concorrenti);
- Legami parentali o professionali tra i legali rappresentanti;
- Coincidenza tra direttori tecnici o responsabili della gestione;
- Condivisione di sedi, attrezzature o utenze aziendali;
Gli indizi oggettivi riguardano invece la modalità di partecipazione alla gara e l’identità delle offerte presentate, tra cui:
- Somiglianza formale e contenutistica delle offerte (impaginazione identica, identiche anomalie grafiche, utilizzo delle stesse formule matematiche negli algoritmi di prezzo);
- Consegna simultanea delle offerte o spedizione dallo stesso ufficio postale;
- Identità di documentazione amministrativa (stessi attestati SOA, polizze fideiussorie rilasciate dallo stesso istituto in condizioni identiche);
- Partecipazione coordinata a più gare con alternanza strategica delle offerte.
La giurisprudenza ha chiarito che la presenza di tali indizi può giustificare l’esclusione, a condizione che la stazione appaltante svolga un’istruttoria approfondita, verificando che il collegamento tra le imprese sia tale da influenzare il contenuto delle offerte e alterare la competizione.
Il livello di istruttoria richiesto alla stazione appaltante
L’art. 95, comma 1, lett. d) impone alla stazione appaltante di effettuare una verifica accurata prima di adottare un provvedimento di esclusione. In particolare:
- Non è sufficiente la mera esistenza di relazioni tra le imprese concorrenti, ma deve emergere un collegamento tale da rendere plausibile l’unicità del centro decisionale;
- Non è necessario provare l’alterazione concreta della concorrenza, poiché la riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale costituisce ex se una violazione dei principi di trasparenza e par condicio;
- Le imprese interessate devono essere chiamate a fornire chiarimenti, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 36/2023 (soccorso istruttorio), per consentire loro di dimostrare l’autonomia delle proprie decisioni.
Nel caso esaminato dal TAR Piemonte, la stazione appaltante ha correttamente motivato l’esclusione delle due società concorrenti sulla base di una pluralità di indizi convergenti, tra cui:
- Intreccio di relazioni lavorative e familiari tra i legali rappresentanti;
- Partecipazione alternata a diverse gare per eludere il principio di rotazione;
- Coincidenza di polizze assicurative e garanzie fideiussorie.
La decisione conferma che l’esclusione è legittima quando il quadro indiziario è solido e ragionevolmente idoneo a dimostrare l’unicità del centro decisionale.
Conclusioni e indicazioni operative
La sentenza n. 435/2025 del TAR Piemonte fornisce rilevanti indicazioni operative per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, nell’ottica di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e segretezza delle offerte.
Per le stazioni appaltanti
- Effettuare un’analisi approfondita basata su indizi concreti e verificabili;
- Fornire un’adeguata motivazione in caso di esclusione, evitando provvedimenti sommari;
- Consentire agli operatori economici di fornire chiarimenti prima dell’adozione del provvedimento definitivo.
Per gli operatori economici
- Evitare sovrapposizioni societarie o gestionali tra imprese concorrenti;
- Differenziare le modalità di presentazione delle offerte per evitare il rischio di contestazioni;
- Dimostrare l’autonomia gestionale e decisionale, in caso di richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante.
L’esclusione per unicità del centro decisionale rappresenta uno strumento fondamentale per preservare la leale concorrenza negli appalti pubblici. La corretta applicazione della normativa e della giurisprudenza consentirà alle amministrazioni di prevenire fenomeni distorsivi, garantendo al contempo il diritto di difesa degli operatori economici coinvolti.
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