La Corte UE bacchetta l’Italia: no a sospensioni unilaterali di Dublino, rischia ricorsi per inadempimento

Mar 5, 2026 - 16:30
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La Corte UE bacchetta l’Italia: no a sospensioni unilaterali di Dublino, rischia ricorsi per inadempimento

Bruxelles – Non basta un “semplice annuncio unilaterale” per sottrarsi alle responsabilità previste dal regolamento di Dublino sulla presa in carico dei richiedenti asilo. La Corte di Giustizia dell’Unione europea tira per le orecchie il governo italiano, che alla fine del 2022 – insediato da pochi mesi – aveva comunicato che non avrebbe più accettato trasferimenti di richiedenti asilo da altri Stati membri, anche se rientranti nella sua competenza. E anche se fare muro può scaricare in definitiva la responsabilità dell’esame delle domande d’asilo sui Paesi di secondo ingresso, il rischio per l’Italia è un altro: “La Commissione o qualsiasi altro Stato membro può proporre un ricorso per inadempimento“, suggerisce la Corte.

La sentenza pubblicata oggi (5 marzo) riguarda la vicenda di un cittadino siriano, entrato in Germania il 18 aprile 2023, a cui le autorità tedesche hanno respinto la domanda d’asilo in quanto irricevibile perché, sulla base delle informazioni contenute nella banca dati Eurodac, Berlino aveva identificato la Repubblica italiana come lo Stato membro competente per l’esame della domanda. Una storia già arcinota, quella del lassismo italiano alle frontiere interne per permettere movimenti secondari delle persone migranti che arrivano in Europa dalle coste del Belpaese. La differenza è che però, nel caso sottoposto alla Corte da un giudice tedesco, la Germania ha presentato alle autorità italiane una richiesta di presa in carico del cittadino siriano, da cui non ha ricevuto alcuna risposta, e ne ha ordinato l’allontanamento verso l’Italia.

Qui è iniziato il braccio di ferro: il richiedente asilo ha depositato un ricorso e la questione del rifiuto italiano e della ripartizione della competenza ad esaminare le domande di protezione internazionale è finita alla Corte di giustizia. La Corte con sede a Lussemburgo, si legge nella sentenza, ha constatato che “lo Stato membro designato come competente in base ai criteri previsti dal regolamento Dublino III non può sottrarsi, mediante un semplice annuncio unilaterale, alle responsabilità ad esso incombenti in forza di tale regolamento”. In un “primo momento”, sostiene la Corte, lo Stato membro in questione – in questo caso l’Italia – “rimane lo Stato competente”.

Il fatto è che le autorità italiane non hanno risposto alla richiesta di ripresa in carico inoltrata dalla Germania. E il trasferimento del richiedente asilo va effettuato entro sei mesi. Se il trasferimento non avviene entro il termine massimo, “lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o di riprendere in carico l’interessato e la competenza è quindi trasferita allo Stato membro richiedente”. Questo passaggio di competenza è un’ultima ratio, che avviene “indipendentemente dalle cause” della mancata ripresa in carico e, quindi, “anche quando il trasferimento dell’interessato non ha potuto concludersi entro il termine a causa della sospensione unilaterale, da parte dello Stato membro inizialmente competente, delle procedure di ripresa in carico”.

Altrimenti, questo ‘scaricabarile’ tra Paesi membri rischia di impedire alla persona richiedente asilo “l’effettivo accesso al suo diritto fondamentale di richiedere asilo in uno Stato membro”. L’ostinazione del governo italiano dunque paga, si potrebbe concludere. Almeno fino a che, suggerisce la sentenza, la Commissione europea e qualsiasi Stato membro non proporranno contro quest’ultimo un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte, per “porre rimedio a un’eventuale violazione del regolamento Dublino III da parte dello Stato membro inizialmente competente”.

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Redazione Eventi e News Redazione Eventi e News in Italia