Perché separare le carriere è una scelta progressista: altrimenti non ci libereremo mai del Codice Rocco

Gen 12, 2026 - 05:30
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Perché separare le carriere è una scelta progressista: altrimenti non ci libereremo mai del Codice Rocco

Per comprendere meglio il significato di una riforma costituzionale è sempre bene riassumerne la storia e coglierne il valore al di là delle contingenze e delle contrapposizioni. E questo vale tanto più per l’attuale riforma della giustizia, che sarà presto sottoposta a referendum confermativo, in quanto la sua storia ed i suoi valori sono strettamente legati all’evoluzione che ha subito il nostro sistema processuale penale, in linea con la crescita democratica del Paese.

Come di recente, opportunamente ricordato da Luigi Ferrajoli, «proprio il ruolo centrale e crescente acquisito in questi anni dalla giustizia penale rende infatti più decisivo che mai il valore delle garanzie penali e processuali». Premessa di ogni discorso sul merito della scelta referendaria è, dunque, un fatto storico fondamentale: nel 1989 il nostro Paese si è dato un codice accusatorio, archiviando definitivamente il vecchio codice Rocco del 1930 che, nonostante le numerose modifiche, conservava il suo puro impianto inquisitorio, in base al quale le prove si formavano senza il contributo delle parti.

Con il nuovo codice, al contrario, le prove si formano necessariamente nel contraddittorio delle parti davanti al giudice. Si tratta di un modello che “esige” che il pubblico ministero sia una parte distinta dal giudice, proprio per un corretto sviluppo del contraddittorio che è funzionale ai fini dell’accertamento. Avere un pubblico ministero-parte è infatti indispensabile al giudice al fine di poter esercitare efficacemente la propria funzione cognitiva ed i poteri che ne conseguono. Si coglie intuitivamente la natura democratica e antiautoritaria di questo modello, nel quale le prove a carico dell’imputato, diversamente che nel vecchio codice inquisitorio, si formano in un dibattimento pubblico con il contributo dell’accusa e della difesa che si confrontano ad armi pari davanti ad un “giudice arbitro”. Ma, non solo. Occorre anche ricordare che, dieci anni dopo, nel 1999, proprio al fine di “blindare” quel modello processuale, fissando i suoi principi fondanti, il Parlamento, con la riforma del “giusto processo”, ha modificato la Costituzione, inserendo nell’articolo 111 la figura del giudice “terzo”, distinto dal pubblico ministero, inequivocabilmente qualificato come “parte”.

Ma per ancor meglio comprendere il significato della attuale riforma, è necessario sottolineare come sin da prima del varo del nuovo codice accusatorio “Vassalli”, si era autorevolmente prospettato come quella riforma processuale sarebbe rimasta sostanzialmente “monca” e quel modello processuale di fatto ineffettivo se non si fosse al più presto provveduto ad una riforma ordinamentale della magistratura che vedesse la separazione della figura del Giudice da quella del pubblico ministero, non solo nel processo ma anche, e soprattutto, nell’organizzazione della magistratura. Una riforma necessaria al fine di evitare, in aperto contrasto con il modello processuale, che il controllore e il controllato convivessero all’interno della medesima organizzazione. Assieme allo stesso Giuliano Vassalli, moltissimi autorevoli giuristi ebbero a prospettare già allora come, ai fini del funzionamento del nuovo modello, fosse indispensabile che giudice e pubblico ministero fossero inseriti in due organizzazioni distinte che, nel garantire autonomia ed indipendenza ad entrambe le categorie, garantisse anche quella sana “inimicizia”, funzionale al sistema, fra il giudice e l’accusa. Vi è dunque una radice antica e progressiva che salda questi tre momenti riformatori, la riforma “Vassalli”, la costituzionalizzazione di quel modello e l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al modello così costituzionalizzato.

Bisognerebbe avere quindi il coraggio di riconoscere che il rifiuto della separazione delle carriere implica il rifiuto del nuovo modello accusatorio, repubblicano e democratico che il paese si è dato. Nonostante si tratti, infatti, di riforme tutte saldamente iscritte nella storia democratica e nello spirito Repubblicano del nostro Paese, ci si ostina a difendere con argomenti privi di una seria base giuridica, ed in contrasto con quella storia, un sistema ordinamentale che abbiamo ereditato dal ventennio e che vedeva nella unitarietà della magistratura il riflesso evidente dello spirito antidemocratico ed illiberale dello Stato fascista. Pensare di poter fondare ancora oggi, tale difesa con la proposta culturale della comune “cultura della giurisdizione” di giudici e pubblici ministeri, significa giocare con le parole: non solo perché il concetto è privo di dignità teorica (se tale cultura corrisponde alla “legalità processuale” deve appartenere necessariamente anche al difensore che, tuttavia, non fa certamente parte dell’ordine giudiziario), ma soprattutto perché qualsiasi “cultura della giurisdizione”, comunque la si voglia intendere, dovrebbe piuttosto crescere e fiorire nelle aule dei tribunali di tutto il Paese e non certo negli uffici e nei corridoi del Csm.

Separare l’organizzazione delle carriere, trasferimenti, valutazioni di professionalità, nomine e disciplina, favorisce e non nega invece certamente la crescita di una nuova “cultura del processo” e dei suoi più profondi valori, in quanto accresce l’indipendenza interna e l’autorevolezza del giudice. Ma, al di là di tale non irrilevante considerazione, insistere sul valore irrinunciabile dell’unitarietà delle carriere significa coltivare valori propri del vecchio codice inquisitorio nel quale giudici e pubblici ministeri erano egualmente in grado di formare le prove nel corso dell’istruzione, e dunque fuori dal dibattimento e dal controllo e dal contributo della difesa. Un modello inquisitorio non ha infatti alcun bisogno di tenere separate queste due figure, né nel suo impianto ordinamentale, né nel processo. Anzi il modello inquisitorio, mantenendo una totale promiscuità fra i due ruoli, trae dall’unitarietà un vantaggio di scopo.

La scelta operata dai nostri padri costituenti di mantenere (provvisoriamente) in piedi l’unitarietà della magistratura, derivò evidenza dal fatto di avere il vecchio modello inquisitorio quale unico orizzonte del processo penale. Oggi una simile visione dovrebbe essere del tutto superata e non dovremmo più auspicare quella figura di pubblico ministero come un para-giudice. L’accattivante prospettiva del pubblico ministero inteso come “primo garante” dei diritti dei cittadini, è una vera e propria “truffa delle etichette” ed una prospettiva della quale saggiamente diffidare. Desiderare che il pubblico ministero sia “un poco giudice”, significa infatti fare sì che, per simmetria, il giudice sia “un poco pubblico ministero”. Si tratta di una prospettiva antistorica risultato della insana persistenza di una cultura inquisitoria, autoritaria, paternalistica e antimoderna, propria di un sistema processuale ereditato dal fascismo, che è stato giustamente archiviato dalla nostra Costituzione e che resiste nel Paese solo in quanto la magistratura associata, incapace di elaborare una nuova e più moderna forma di legittimazione politica, ne ha fatto il vessillo del proprio potere corporativo.

Per concludere ancora con le parole di Luigi Ferrajoli, si tratta di riforme che «proprio i giudici che hanno a cuore la fiducia dei cittadini nella loro professionalità dovrebbero sostenere e rivendicare quali fonti primarie della loro legittimazione» e che «questa immagine antigarantista, corporativa e inquisitoria che la magistratura offre di sé unitamente all’opposizione troppe volte manifestata contro riforme garantiste in materia penale … è semplicemente autolesionista». Una affermazione grave e tranciante, che viene da un padre nobile del garantismo progressista, sulla quale sarebbe davvero opportuno meditare.

*Presidente dell’Unione Camere Penali

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