Come funziona l'arbitro assicurativo: le novità che arrivano dal 15 gennaio 2026
lentepubblica.it
Dal 15 gennaio 2026 i cittadini avranno a disposizione uno strumento rapido, economico e digitale per risolvere le controversie con compagnie e intermediari assicurativi, senza passare subito dal tribunale.
Un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie
Nel panorama della tutela dei consumatori fa il suo ingresso una novità destinata a incidere in modo significativo sui rapporti tra utenti e mondo assicurativo: l’arbitro assicurativo. Si tratta di un sistema di risoluzione stragiudiziale, pensato per affrontare i conflitti che nascono dai contratti di assicurazione, evitando – quando possibile – il ricorso immediato alla giustizia ordinaria.
Questo organismo si colloca accanto, ma in alternativa, ad altri strumenti già noti come la mediazione e la negoziazione assistita. La sua funzione principale è offrire una soluzione più semplice e accessibile alle controversie legate a prestazioni, servizi e comportamenti delle imprese e degli intermediari assicurativi.
È importante sottolineare che l’arbitro non sostituisce il giudice: qualora la decisione non risulti soddisfacente, sia il consumatore sia la controparte mantengono sempre il diritto di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Quando e come sarà possibile presentare ricorso
Il nuovo sistema diventerà operativo a partire dal 15 gennaio 2026, data dalla quale i consumatori potranno formalmente presentare un ricorso. La procedura è stata progettata per essere il più possibile inclusiva e poco onerosa.
Il cittadino potrà agire in autonomia, senza l’obbligo di farsi assistere da un avvocato o da un altro professionista. L’intero iter si svolgerà online, attraverso un portale dedicato accessibile via web, riducendo tempi e complessità burocratiche.
Dal punto di vista economico, il costo di accesso è simbolico: per avviare il ricorso è previsto un contributo di 20 euro, che verrà restituito se il collegio arbitrale accoglierà, anche solo parzialmente, le richieste del consumatore.
I requisiti da rispettare prima di ricorrere all’arbitro
L’accesso all’arbitro assicurativo non è immediato, ma subordinato al rispetto di alcune condizioni precise. Prima di tutto, il cliente deve aver presentato un reclamo formale all’impresa assicurativa o all’intermediario coinvolto.
Solo dopo 45 giorni, in assenza di risposta o in presenza di un riscontro ritenuto insoddisfacente, sarà possibile attivare la procedura arbitrale. Inoltre, il ricorso dovrà essere presentato entro 12 mesi dalla data del reclamo e i fatti contestati non dovranno risalire a più di tre anni rispetto a quel momento.
Questi limiti temporali mirano a garantire certezza, tempestività e corretto funzionamento del sistema.
Quali controversie possono essere esaminate
L’ambito di competenza dell’arbitro assicurativo è ben definito. Rientrano nella sua valutazione le controversie che derivano da un contratto di assicurazione e che riguardano:
- l’accertamento di diritti del cliente, compresi quelli di natura risarcitoria;
- obblighi, facoltà e modalità di erogazione delle prestazioni assicurative;
- violazioni delle regole di comportamento previste dal Codice delle assicurazioni private.
Sono invece escluse alcune tipologie di casi, come quelli attribuiti alla competenza della CONSAP, ad esempio le controversie legate al Fondo di garanzia per le vittime della strada o della caccia. Restano fuori anche le cosiddette fattispecie dei “grandi rischi”, che includono assicurazioni particolarmente complesse come quelle su mezzi ferroviari, aerei o navali.
Come funziona il procedimento decisionale
Il ricorso viene esaminato da un Collegio composto da cinque membri, scelti in modo da rappresentare in maniera equilibrata tutti i soggetti coinvolti nel settore assicurativo. L’obiettivo è garantire imparzialità e competenza tecnica.
La gestione operativa della procedura è affidata a una segreteria tecnica istituita presso l’IVASS, l’Autorità di vigilanza sulle assicurazioni. I tempi sono uno degli elementi qualificanti del nuovo strumento: la decisione deve arrivare entro 180 giorni, con una sola possibile proroga di ulteriori 90 giorni nei casi più complessi.
Decisioni non vincolanti, ma con effetti concreti
Le pronunce dell’arbitro assicurativo non hanno carattere vincolante. Tuttavia, il mancato rispetto delle decisioni non è privo di conseguenze. In caso di inadempimento, infatti, la notizia viene pubblicata sul sito ufficiale dell’arbitro per cinque anni e resta ben visibile per sei mesi anche sul sito internet dell’impresa o dell’intermediario coinvolto, oppure affissa nei locali aperti al pubblico.
Questo meccanismo introduce una forma di responsabilità reputazionale, che può incidere in modo significativo sull’immagine e sull’affidabilità degli operatori del settore.
Un tassello in più nel sistema di tutela del consumatore
L’arbitro assicurativo si inserisce in un quadro già articolato di strumenti di protezione per gli utenti dei servizi finanziari. Accanto alla gestione dei reclami curata dall’IVASS, esso completa il sistema, allineando il settore assicurativo a quello bancario e finanziario.
Da anni, infatti, sono operativi l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), istituito dalla Banca d’Italia, e l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), promosso dalla Consob. Con l’introduzione del nuovo organismo, anche i clienti delle assicurazioni potranno contare su un livello di tutela analogo.
Le basi normative dell’arbitro assicurativo
L’istituzione dell’arbitro assicurativo è stata formalizzata con il decreto ministeriale n. 215 del 6 novembre 2024, emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero della Giustizia, su proposta dell’IVASS. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2025.
Il decreto definisce i principi fondamentali, la composizione dell’organo decidente e le tipologie di controversie ammesse. L’arbitro opera presso l’IVASS ed è previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, in attuazione della direttiva europea sulla distribuzione assicurativa.
Infine, con un successivo provvedimento del maggio 2025, l’IVASS è stato incaricato di emanare le disposizioni tecniche necessarie a rendere pienamente operativo il nuovo sistema.
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