Investimenti stranieri, l’UE vara le linee guida a prova di concorrenza sleale
Bruxelles – La parola ‘Cina’ non ricorre mai, ma laddove il commissario per la Strategia industria, Stéphane Séjourné, annuncia nuove misure per contrastare “gli effetti distorsivi degli investimenti stranieri negli appalti pubblici”, la Repubblica popolare appare inevitabilmente sullo sfondo. Del resto l’esclusione proprio delle imprese di Pechino dal mercato europeo dei dispositivi medici ha dimostrato l’esigenza di un problema su cui oggi (9 gennaio) la Commissione UE decide di correre ai ripari rimettendo mano alle regole in materia di partecipazione di Paesi terzi all’economia a dodici stelle.
L’obiettivo è quello dichiarato da Séjourné, che lo stesso ribadisce con altri termini: “Il nostro obiettivo è garantire che le aziende europee competano ad armi pari“. In tal senso le linee guida al regolamento sugli investimenti stranieri chiariscono meglio come procedere in materia di valutazione delle distorsioni del mercato.
Nello specifico, una volta accertato che un’impresa che svolge un’attività economica nel mercato interno ha beneficiato di una sovvenzione estera, la Commissione valuterà se sussiste una distorsione in due fasi. In primo luogo, la Commissione esaminerà se la sovvenzione estera rafforza la posizione competitiva dell’impresa nell’UE. In secondo luogo, la Commissione valuterà l’impatto sulla concorrenza, analizzando se la sovvenzione possa alterare il comportamento concorrenziale e le dinamiche di mercato dell’impresa a scapito di altri operatori. Per le sovvenzioni non destinate ad attività economiche nell’UE, verrà condotta un’analisi più dettagliata per valutare il rischio che vengano invece utilizzate a questo scopo.
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Per quanto riguarda gli appalti pubblici, se un operatore economico partecipa a una procedura nel mercato interno e la Commissione è informata che una sovvenzione estera potrebbe aver influito sui termini della gara, valuterà se vi sia stata una distorsione. Innanzitutto l’esecutivo comunitario la Commissione valuterà se l’operatore economico possa aver utilizzato la sovvenzione estera nella definizione dei termini della sua offerta. In tal caso, la Commissione valuterà se l’offerta presentata sia indebitamente vantaggiosa, confrontandola con le altre offerte presentate nella procedura e con le stime dell’amministrazione aggiudicatrice. Se l’offerta è indebitamente vantaggiosa, la Commissione valuterà se il vantaggio derivi in misura apprezzabile dalla sovvenzione estera o da altri fattori giustificabili.
Nelle sue valutazioni la Commissione europea prenderà in considerazione solo gli effetti positivi specifici della sovvenzione estera in esame. Il bilanciamento terrà conto della gravità della distorsione e della possibilità di ottenere effetti positivi senza la distorsione. Se gli effetti positivi superano quelli negativi, la Commissione non solleverà obiezioni. In caso contrario, la Commissione potrà accettare impegni o imporre misure correttive.
“Allineando le procedure di appalto dell’UE ai principi di merito e correttezza proteggiamo il Mercato Unico e garantiamo che gli investimenti pubblici continuino a sostenere la leadership industriale e la competitività in tutta Europa”, assicura Séjourné.
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