Rientro in Italia e lavoro da remoto: quando scatta lo sconto fiscale

Febbraio 4, 2026 - 23:00
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Rientro in Italia e lavoro da remoto: quando scatta lo sconto fiscale

lentepubblica.it

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate del 2026 cambia lo scenario per chi rientra in Italia lavorando da remoto.


In particolare la risposta ad interpello riguarda migliaia di lavoratori rientrati dall’estero che operano in smart working per aziende straniere.

Il rientro in Italia dopo un’esperienza professionale all’estero continua a essere un tema centrale nel dibattito fiscale e occupazionale. In questo contesto, il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, introdotto dal decreto legislativo n. 209 del 2023 e successivamente aggiornato, rappresenta uno strumento chiave per attrarre competenze qualificate nel nostro Paese.

Un recente chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 2 del 2026 consente di fare luce su un aspetto particolarmente rilevante: la possibilità di accedere al beneficio anche in presenza di lavoro da remoto per un datore di lavoro estero.

Il caso concreto: rientro dall’estero e nuova occupazione

L’interpello prende le mosse dalla situazione di una professionista che, dopo essersi trasferita nel Regno Unito nel 2020 e aver maturato un’esperienza pluriennale in ambito tecnologico e strategico, ha deciso di rientrare stabilmente in Italia nel 2025.

Durante il periodo all’estero, la lavoratrice aveva regolarmente trasferito la propria residenza fiscale, iscrivendosi all’AIRE e svolgendo attività lavorativa con contratti conformi alla normativa britannica. Al rientro, ha sottoscritto un contratto a tempo indeterminato regolato dal CCNL Commercio, con sede di lavoro in Italia e possibilità di svolgere parte dell’attività in modalità agile. La società datrice di lavoro, pur avendo sede legale all’estero, non presenta legami con i precedenti datori né una stabile organizzazione sul territorio italiano.

Si può ottenere il regime impatriati lavorando da remoto per un’azienda estera?

Il quesito posto all’Amministrazione finanziaria riguarda la possibilità di usufruire del nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati, previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 209/2023, per l’anno di rientro e per il quadriennio successivo.

In particolare, la contribuente chiede se l’agevolazione possa essere fruita direttamente in dichiarazione dei redditi, nel caso in cui il datore di lavoro estero non applichi lo sconto fiscale in busta paga.

In sintesi: l’agevolazione non scatta automaticamente nell’anno del rientro, ma dal periodo d’imposta successivo al trasferimento effettivo della residenza fiscale.

Come funziona il nuovo regime agevolativo

Il nuovo impianto normativo prevede che i redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilato, prodotti in Italia da chi trasferisce la residenza fiscale nel nostro Paese, concorrano alla formazione del reddito complessivo solo per il 50% del loro ammontare, entro il limite annuo di 600.000 euro.

Per accedere al beneficio, devono essere rispettate alcune condizioni fondamentali:

  • assenza di residenza fiscale in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al rientro;
  • impegno a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno cinque anni;
  • svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano;
  • possesso di elevata qualificazione o specializzazione, comprovata da titoli di studio o da esperienze professionali coerenti.

Smart working e datore di lavoro estero: cosa conta davvero

Uno degli aspetti più delicati riguarda la localizzazione dell’attività lavorativa. L’Agenzia delle Entrate ribadisce un principio ormai consolidato: ciò che rileva non è la sede del datore di lavoro, ma il luogo in cui la prestazione viene effettivamente svolta.

Se il lavoro è eseguito prevalentemente dall’Italia, il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato, anche nel caso in cui il compenso sia erogato da un soggetto estero. Questo orientamento, già affermato in precedenti documenti di prassi relativi al vecchio regime impatriati, viene confermato anche per la nuova disciplina.

Da quando decorre l’agevolazione

Nel caso esaminato, l’Amministrazione chiarisce che il beneficio non può essere applicato retroattivamente all’anno di rientro se la residenza fiscale non risulta perfezionata entro la fine del periodo d’imposta.

Di conseguenza, il regime agevolato potrà essere fruito a partire dal 2026, anno successivo al trasferimento effettivo della residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi d’imposta successivi, a condizione che tutti i requisiti continuino a essere rispettati.

Fruizione diretta in dichiarazione dei redditi

Un ulteriore passaggio di rilievo riguarda le modalità operative. Se il datore di lavoro estero non applica l’agevolazione in fase di erogazione della retribuzione, il lavoratore non perde il diritto al beneficio. In questi casi, la riduzione della base imponibile può essere richiesta direttamente in sede di dichiarazione dei redditi, con successivo recupero dell’imposta versata in eccedenza.

Un chiarimento utile per chi rientra in Italia

La risposta n. 2/2026 fornisce indicazioni preziose per tutti quei professionisti che, dopo un periodo all’estero, valutano il rientro in Italia senza interrompere rapporti lavorativi internazionali. Il messaggio è chiaro: lo smart working non preclude l’accesso al regime impatriati, purché l’attività sia svolta prevalentemente sul territorio nazionale e siano rispettate le condizioni previste dalla legge.

Si tratta di un’interpretazione coerente con la finalità della norma, che mira a favorire il rientro di competenze qualificate, rafforzando la competitività del sistema economico italiano.

Il testo della risposta ad interpello

Qui il documento completo.

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