Svolta PNRR: una sola data per tutti i progetti (ma con alcune eccezioni)

Mar 24, 2026 - 05:00
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Svolta PNRR: una sola data per tutti i progetti (ma con alcune eccezioni)

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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha generato, sin dall’inizio, una complessa stratificazione di scadenze e adempimenti che spesso ha messo a dura prova le capacità operative degli enti locali.


Per lungo tempo, i soggetti attuatori si sono mossi all’interno di un perimetro normativo frammentato, dove convenzioni, atti d’obbligo e decreti ministeriali riportavano termini non sempre coerenti tra loro. Questa incertezza ha trovato una sintesi definitiva grazie alle nuove direttive emanate dalla Struttura di Missione Pnrr, in sinergia con la Ragioneria Generale dello Stato, con l’obiettivo di uniformare il percorso finale di migliaia di interventi sparsi su tutto il territorio nazionale.

Un’unica data per tutti i progetti del PNRR

Fondamentale è l’identificazione di un’unica data, ovvero il 30 giugno 2026. Questo termine assume ora un carattere di prevalenza assoluta, annullando e assorbendo qualsiasi altra scadenza precedentemente fissata in documenti negoziali o provvedimenti amministrativi. Anche i progetti che originariamente erano vincolati al primo trimestre del 2026, come nel caso delle iniziative legate alla costruzione di nuovi edifici scolastici o ai progetti Pinqua, vengono ufficialmente ricondotti alla fine di giugno. La ratio è garantire una precisa logica di semplificazione, volta a fornire ai Comuni e alle altre stazioni appaltanti un orizzonte certo e privo di ambiguità interpretative, permettendo così una programmazione più serena delle fasi di collaudo e chiusura dei cantieri.

Ma quali sono le eccezioni?

Esiste tuttavia un’eccezione per una specifica categoria di interventi, ovvero quelli selezionati attraverso le procedure avviate tra il 2024 e il 2025 a seguito della revisione complessiva del Piano avvenuta nel 2023. Per queste opere, la normativa prevede una flessibilità controllata che consente di estendere le operazioni di attuazione fino al limite tassativo del 31 agosto 2026. Tale deroga deve essere intesa come uno strumento eccezionale che le Amministrazioni titolari dei finanziamenti possono attivare su istanza documentata dei soggetti attuatori. Si tratta di un principio di elasticità che permette di gestire eventuali imprevisti tecnici o rallentamenti oggettivi, a patto che non si superi mai il termine di fine agosto.

Produzione documentale

Sul fronte della produzione documentale, la dimostrazione del raggiungimento dei traguardi prefissati passerà attraverso un modello unico di certificazione, valido per ogni tipologia di misura. Per le opere pubbliche, l’atto fondamentale sarà il certificato di fine lavori, mentre per le forniture e i servizi si ricorrerà al certificato di regolare esecuzione. Questi documenti, che devono contenere requisiti minimi standardizzati, richiedono la firma congiunta del direttore dei lavori e dell’operatore economico, con il visto finale del Responsabile Unico del Progetto (RUP). L’ANCI ha accolto con estremo favore queste precisazioni, in quanto la definizione di regole comuni nella fase finale appare come una vittoria della concretezza sulla complessità procedurale.

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