Visita fiscale INPS: il medico può contestare la malattia
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Ecco come il medico fiscale può contestare la malattia durante la visita fiscale eseguita tramite il Polo Unico INPS: scopriamone di più su questo importante e interessante argomento.
Ammalarsi proprio in estate non è il massimo, caldo in casa e voglia di uscire possono non essere compatibili con il rispetto delle fasce orarie imposte dalle norme e se non si fa attenzione, una visita fiscale INPS di accertamento può sempre essere dietro l’angolo.
È importante sapere che nel caso in cui uno stato di malattia determina l’incapacità temporanea al lavoro del dipendente, l’INPS riconosce al lavoratore la c.d. indennità di malattia.
Visita fiscale INPS: il medico può contestare la malattia
Il medico fiscale, deputato a verificare e controllare la veridicità dello stato dichiarato, ha il potere di confermare, ridurre o addirittura non riconoscere la malattia, nel caso in cui ritenga che il lavoratore possa tornare al lavoro, può dichiararlo idoneo anche se il certificato del medico curante dice il contrario. In aggiunta, anche se il lavoratore risulta presente alla visita fiscale, il datore di lavoro può comunque sollevare dubbi sull’autenticità del certificato, soprattutto se emergono comportamenti sospetti.
Ma procediamo con ordine e riepiloghiamo i passaggi burocratici della messa in malattia di un lavoratore dipendente. È compito del medico curante redigere l’apposito certificato, quindi trasmetterlo all’Inps in modalità telematica, immediatamente o – al più tardi – il giorno dopo, quando la visita è avvenuta al domicilio. l’Istituto riconosce l’indennità al lavoratore a partire dal giorno di rilascio del certificato medico.
I doveri del dipendente
Il primo dovere del dipendente che si senta male, è quello di avvertire tempestivamente il datore di lavoro della sua prossima assenza e recarsi dal medico di base per farsi rilasciare il certificato telematico di malattia. Il certificato, come possibile grazie ai moderni strumenti elettronici, arriverà direttamente dal medico, con il sistema telematico, ad Inps e datore di lavoro.
In quasi tutti i contratti nazionali di lavoro si prevede che il dipendente stesso debba inviare via mail o sms all’azienda il codice puc che identifica il certificato telematico di malattia rilasciato dal proprio medico, seppure il certificato telematico di malattia garantisca l’invio automatico dello stesso al datore di lavoro.
Contestualmente, solo in questa fase, il medico può andare ad inserire segnalazioni delle eventuali “agevolazioni” per le quali il lavoratore privato o pubblico può risultare esonerato dall’obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità, normalmente dalle 10.00 alle 12.00 nella mattina e dalle 17.00 alle 19.00 la sera, e anche eventualmente in quali giornate. Dover svolgere fisioterapia o doversi recare a visite di controllo possono essere una motivazione valida una tantum e su specifici casi.
Alcune patologie escludono obbligo di reperibilità
Alcuni indirizzi operativi risultano esplicitati dall’Inps nella circolare Inps n. 95/2016, che stabilisce alcune tipologie di malattie che permettono l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati:
- patologie sottese o connesse a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%;
- patologie gravi che richiedono urgenti terapie salvavita, oppure lunghe ore in ospedali o strutture di cura, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
- una malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio (solo per alcune categorie di dipendenti pubblici) ascritta alle prime tre categorie della TABELLA A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella TABELLA E del medesimo decreto che elencano principalmente patologie gravi e gravissime a livello di amputazione di arti, cecità e gravi danni al sistema nervoso centrale o periferico.
Quando il lavoratore può uscire di casa?
Si noti bene che il lavoratore in malattia può uscire di casa al di fuori degli orari di reperibilità, per casi specifici come abbiamo elencato, per visite, controlli, esami diagnostici, purché giustificati e dei quali si mantenga tracciabilità, ma non può comunque svolgere delle attività incompatibili con lo stato di malattia tantomeno adottare comportamenti che potrebbero ritardare o compromettere la guarigione.
In tal caso, se sorpreso in flagrante, il lavoratore può rischiare un licenziamento per giusta causa, sanzione proporzionata alla gravità della situazione poiché il lavoratore, violando gli obblighi di diligenza e fedeltà e le regole di correttezza e buona fede, ha rotto il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente.
Si all’investigatore privato per il datore di lavoro
Se ci si trova in casi di malattia protratta o più episodi di malattia ripetuti, la Cassazione, ordinanza n.11697/2020, ha inoltre chiarito come sia facoltà del datore di lavoro utilizzare un investigatore privato per controllare cosa fa il lavoratore in malattia, anche fuori dagli orari di reperibilità, effettuando indagini private, avvalendosi del contributo di investigatori per accertare eventuali condotte incoerenti con lo stato di malattia dichiarato, come lo svolgimento di attività sportive, sociali o lavorative non compatibili con quanto certificato.
L’indennità di malattia
L’indennità di malattia è prevista per tutti i giorni coperti da idonea certificazione. Nello specifico, il diritto all’indennità inizia dal quarto giorno (infatti, quando è stabilito dal contratto di lavoro, i primi tre sono a carico del datore di lavoro) e finisce quando termina la malattia (ossia, alla scadenza della prognosi). al quarto al ventesimo giorno, l’indennità di malattia è corrisposta nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera. Invece, dal ventunesimo al centottantesimo giorno, l’indennità è pari al 66,66%. Ovviamente con la malattia si perdono i buoni pasto delle giornate nelle quali si è stati malati, se previsti dal contratto ed anche eventuali premi e voci accessorie della retribuzione.
Data di avvio della malattia
Ultima nota riguarda la data di avvio della malattia che coincide con la data di rilascio del certificato medico. La retrodatazione del certificato telematico di malattia non è, in generale, possibile. C’è solo un caso possibile, quando un certificato di malattia risulta redatto a seguito di visita domiciliare. In tal caso, l’Inps riconosce anche il giorno, ma solo se è un giorno feriale, precedente alla redazione del certificato medico di malattia, qualora il medico lo indichi espressamente.
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