Nuove agevolazioni alle imprese agricole nella Legge di Bilancio 2026
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Con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2026, cambiano le regole fiscali per agricoltori e impianti fotovoltaici: ecco cosa sapere subito.
La legge di bilancio 2026 introduce una serie di interventi mirati sul comparto agricolo, intervenendo sia sul fronte delle agevolazioni fiscali per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), sia sulla disciplina dei redditi derivanti dagli impianti fotovoltaici installati su terreni agricoli.
Le novità, contenute nei commi 15 e 16 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025, hanno l’obiettivo di garantire continuità ad alcune misure di favore già in vigore, ma anche di ridefinire con maggiore precisione il perimetro impositivo delle attività energetiche connesse all’agricoltura.
Si tratta di modifiche che interessano direttamente migliaia di operatori del settore primario, chiamati a confrontarsi con un quadro normativo in evoluzione, nel quale la distinzione tra reddito agrario e reddito d’impresa assume un ruolo sempre più centrale.
Proroga delle agevolazioni sui redditi dominicali e agrari
Il comma 15 dell’articolo 1 della manovra finanziaria per il 2026 conferma, anche per il prossimo anno, il regime agevolato già previsto per coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola.
La norma riguarda i redditi dominicali e agrari, che vengono considerati congiuntamente ai fini della determinazione del reddito complessivo imponibile.
La tassazione resta modulata su tre scaglioni, con una progressività pensata per alleggerire il carico fiscale sui redditi più bassi:
- fino a 10.000 euro: esclusione totale dalla base imponibile (0%);
- oltre 10.000 e fino a 15.000 euro: concorrenza al reddito complessivo nella misura del 50%;
- oltre 15.000 euro: imponibilità piena al 100%.
Una conferma importante per il settore agricolo, che consente di mantenere un livello di fiscalità sostenibile, soprattutto per le aziende di dimensioni medio-piccole, spesso più esposte alle oscillazioni dei costi e dei mercati.
Chi resta escluso dal beneficio
Non tutti i soggetti operanti in ambito agricolo possono però accedere a questa agevolazione. La normativa esclude infatti:
- società di persone;
- società a responsabilità limitata;
- cooperative in possesso della qualifica di società agricola.
L’esclusione opera nei casi in cui tali soggetti abbiano esercitato l’opzione per la determinazione catastale del reddito, secondo quanto previsto dalla disciplina fiscale vigente.
In queste situazioni, il reddito mantiene natura di reddito d’impresa, come chiarito dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria, e resta quindi assoggettato alle regole ordinarie di tassazione.
Fotovoltaico in agricoltura: cambia il criterio temporale
Accanto alla proroga delle agevolazioni sui redditi fondiari, la legge di bilancio interviene anche su un tema sempre più rilevante: la produzione di energia da fonti rinnovabili in ambito agricolo, con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici installati a terra.
Il legislatore ridefinisce il criterio temporale che determina l’applicazione del regime fiscale ordinario per i redditi derivanti dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica, quando tali attività superano il cosiddetto limite di agrarietà.
Reddito agrario o reddito d’impresa: la nuova linea di confine
Il comma 16 modifica la disciplina vigente ampliando la platea degli impianti fotovoltaici per i quali il reddito eccedente il limite di agrarietà viene qualificato come reddito d’impresa, con conseguente applicazione della tassazione ordinaria.
In precedenza, la norma si applicava esclusivamente agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025. Con la nuova formulazione, invece, il criterio cambia:
rileva il completamento dei lavori di installazione, se avvenuto dopo il 31 dicembre 2025, indipendentemente dalla data di effettiva entrata in funzione.
Si tratta di un passaggio tutt’altro che marginale, perché anticipa il momento in cui scatta la qualificazione fiscale più onerosa per l’attività energetica.
Il ruolo centrale della registrazione GAUDÌ
Per evitare incertezze interpretative, il legislatore individua un elemento probatorio chiaro e oggettivo:
la registrazione dell’impianto come “realizzato” nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDÌ).
È questo dato formale a certificare l’avvenuta installazione dell’impianto e, di conseguenza, a determinare il corretto inquadramento fiscale dei redditi prodotti. Un passaggio che rafforza la tracciabilità amministrativa e riduce il rischio di contenzioso tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.
Un equilibrio delicato tra agricoltura ed energia
Le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026 si muovono lungo una linea di equilibrio complessa. Da un lato, viene confermato il sostegno fiscale a chi svolge attività agricola in senso stretto, dall’altro si rafforza la distinzione tra produzione agricola e attività energetica a carattere imprenditoriale.
L’obiettivo è evitare che il regime di favore previsto per il reddito agrario venga utilizzato oltre i confini per cui è stato pensato, soprattutto in presenza di investimenti energetici di dimensioni rilevanti.
Cosa devono fare aziende e professionisti
Alla luce delle novità, diventa fondamentale:
- verificare la propria qualifica fiscale (coltivatore diretto, IAP, società agricola);
- monitorare con attenzione le tempistiche di realizzazione degli impianti fotovoltaici;
- prestare particolare attenzione alla registrazione GAUDÌ, che assume valore determinante.
Per aziende agricole, consulenti e professionisti del settore, il 2026 si apre quindi con un quadro normativo più definito, ma che richiede attenta pianificazione fiscale per evitare effetti impositivi inattesi.
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