Incrementi al salario accessorio impattano sui tetti alla spesa del personale
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Salario accessorio e limiti di spesa: la Corte dei Conti chiarisce i confini per gli enti locali. Le nuove risorse per il personale devono rispettare i tetti previsti dalla legge.
Gli aumenti del salario accessorio introdotti dal recente decreto-legge n. 25 del 2025 non possono aggirare i vincoli già esistenti sulla spesa per il personale. È questo, in sintesi, il principio affermato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti delle Marche con le deliberazioni n. 15 e n. 16 del 2026, destinate ad avere un impatto concreto sull’organizzazione finanziaria di Comuni, Province e Città metropolitane.
Secondo i giudici contabili, le maggiori risorse che le amministrazioni locali decidono di destinare al trattamento economico accessorio dei dipendenti – sfruttando la facoltà prevista dall’articolo 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025 – rientrano pienamente nei limiti complessivi di spesa per il personale. Ciò vale sia rispetto al parametro storico calcolato sulla media del triennio 2011-2013 (previsto dalla legge finanziaria 2007), sia rispetto al vincolo stabilito dall’articolo 33 del D.L. n. 34/2019, norma che costituisce la base per determinare le capacità assunzionali degli enti territoriali.
In altre parole, l’incremento del fondo destinato ai compensi accessori non può tradursi in un aumento indiscriminato della spesa complessiva per il personale.
Il quesito: quando le nuove risorse diventano “stabili”?
Le pronunce nascono da richieste di parere presentate da amministrazioni comunali marchigiane tramite il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). I sindaci, nella loro veste di rappresentanti legali degli enti, hanno chiesto chiarimenti su un punto delicato: le somme aggiuntive inserite nella parte stabile del Fondo risorse decentrate si consolidano automaticamente negli esercizi successivi solo perché collocate nella componente “fissa” del fondo? Oppure è necessario che vengano effettivamente utilizzate per specifiche voci di trattamento accessorio previste dal contratto collettivo nazionale?
La questione non è meramente tecnica. Dalla risposta dipende infatti la possibilità per gli enti di programmare nel tempo la spesa per il personale, evitando sforamenti dei limiti normativi.
Il perimetro della funzione consultiva
Prima di entrare nel merito, la Corte ha dedicato ampio spazio a un aspetto preliminare: l’ammissibilità della richiesta di parere, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo.
La legge n. 131 del 2003 attribuisce alle sezioni regionali di controllo il compito di fornire pareri in materia di contabilità pubblica. Tuttavia, questa funzione non equivale a una consulenza generale su qualunque questione amministrativa con ricadute finanziarie. La magistratura contabile, nel corso degli anni, ha chiarito che il proprio intervento deve riguardare esclusivamente il sistema di regole che disciplina:
- la formazione e l’equilibrio dei bilanci;
- la gestione delle entrate e delle spese;
- l’organizzazione finanziaria e patrimoniale;
- le modalità di indebitamento;
- i meccanismi di rendicontazione e controllo;
- i vincoli imposti dal coordinamento della finanza pubblica, soprattutto in tema di contenimento della spesa corrente.
Diversamente, si rischierebbe di trasformare la Corte in un organo di consulenza permanente per gli enti locali, snaturandone il ruolo di controllo e garanzia.
Chi può chiedere il parere
Dal punto di vista soggettivo, la normativa stabilisce che possano rivolgersi alla Corte soltanto:
- le Regioni;
- Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito.
Si tratta di un elenco tassativo. Inoltre, per evitare utilizzi impropri dello strumento consultivo, la giurisprudenza richiede che la domanda provenga dall’organo politico di vertice – come il Sindaco o il Presidente – e non dagli uffici amministrativi.
Nel caso esaminato, tali condizioni risultavano rispettate: le richieste provenivano dai sindaci, tramite il CAL, e riguardavano questioni di interesse concreto per l’ente.
Le condizioni oggettive: niente interferenze nella gestione
Anche sotto il profilo oggettivo il quesito è stato ritenuto ammissibile. La Corte ha ribadito che il parere deve riguardare questioni generali e astratte, senza entrare nel merito di singoli atti o procedure già concluse.
Non è consentito, ad esempio, chiedere un giudizio sulla legittimità di una spesa già effettuata o su un provvedimento già adottato. Il parere deve avere carattere preventivo e orientativo, non trasformarsi in un controllo di legittimità ex post né tantomeno in una forma di cogestione.
Nel caso in esame, l’interrogativo riguardava l’interpretazione di una norma di coordinamento della finanza pubblica, con effetti generali sulla programmazione della spesa per il personale. Per questo motivo, la richiesta è stata considerata pienamente ammissibile.
Il nodo centrale: i tetti di spesa restano vincolanti
Entrando nel merito, la Sezione marchigiana ha affermato un principio chiaro: la facoltà di incrementare la parte stabile del Fondo risorse decentrate non esonera gli enti dal rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale.
Le somme aggiuntive, anche se destinate alla componente stabile del fondo e quindi potenzialmente ripetibili negli anni successivi, devono essere computate:
- nel tetto calcolato sulla media della spesa 2011-2013, come previsto dalla legge n. 296/2006;
- nel parametro introdotto dal D.L. n. 34/2019, che rappresenta il riferimento per determinare la capacità di assumere nuovo personale.
Questo significa che l’ampliamento delle risorse accessorie non può comportare il superamento dei limiti complessivi stabiliti dalla legislazione finanziaria.
Il rapporto con la contrattazione collettiva
Un ulteriore chiarimento riguarda il rapporto tra legge e contratto collettivo. La disciplina del Fondo risorse decentrate è in larga parte contenuta nel CCNL “Funzioni locali”. Tuttavia, la Corte ha ricordato che le sezioni regionali non possono pronunciarsi sull’interpretazione delle clausole contrattuali, attività riservata alle parti sociali.
L’intervento della magistratura contabile è possibile solo quando la norma contrattuale incide sull’applicazione di vincoli di spesa previsti dalla legge. In questo caso, infatti, l’oggetto del parere non è il contenuto del contratto, ma l’impatto finanziario di una disposizione legislativa.
Implicazioni pratiche per gli enti locali
Le deliberazioni n. 15 e n. 16 del 2026 assumono rilievo concreto per tutte le amministrazioni territoriali.
Da un lato, il decreto-legge n. 25/2025 offre uno spazio di manovra per rafforzare la componente stabile del fondo destinato al trattamento accessorio. Dall’altro, però, tale possibilità deve essere esercitata entro i confini stringenti imposti dalle norme sul contenimento della spesa.
Per i responsabili finanziari e per gli organi politici ciò comporta una valutazione attenta degli equilibri di bilancio. Ogni incremento del fondo dovrà essere compatibile con:
- il rispetto del limite storico della spesa di personale;
- la sostenibilità nel quadro delle capacità assunzionali;
- la salvaguardia degli equilibri complessivi del bilancio.
Un equilibrio tra autonomia e rigore
Le decisioni della Corte dei conti delle Marche si inseriscono nel solco di un orientamento consolidato che mira a bilanciare l’autonomia organizzativa degli enti locali con l’esigenza di garantire la stabilità dei conti pubblici.
La possibilità di valorizzare il personale attraverso strumenti retributivi accessori rappresenta un elemento importante per l’efficienza dell’azione amministrativa. Tuttavia, tale obiettivo non può prescindere dal rispetto delle regole di coordinamento finanziario.
In definitiva, il messaggio che emerge dalle pronunce è netto: le innovazioni normative non cancellano i vincoli strutturali di finanza pubblica. Ogni scelta in materia di personale deve essere inserita in una programmazione prudente, coerente con i limiti quantitativi fissati dal legislatore.
Un richiamo dunque alla responsabilità gestionale che, ancora una volta, ribadisce il ruolo della Corte dei conti quale presidio dell’equilibrio finanziario degli enti territoriali.
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