Sanità negata agli stranieri disabili: il Tribunale di Torino boccia la Regione Piemonte

Gen 17, 2026 - 22:30
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Sanità negata agli stranieri disabili: il Tribunale di Torino boccia la Regione Piemonte

lentepubblica.it

Il diritto alla salute torna al centro del dibattito, intrecciandosi con il tema dell’immigrazione e della tutela delle persone con disabilità.


Con la sentenza n. 2353 del 31 ottobre 2025, la Sezione Lavoro del Tribunale di Torino interviene su una questione di grande rilievo, relativa all’accesso al Servizio sanitario nazionale da parte di cittadini stranieri invalidi civili, titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva rilasciato ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c-quater), del D.P.R. n. 394/1999, in virtù della percezione della pensione di invalidità.

La questione in breve

La norma richiamata individua i casi in cui viene rilasciato il permesso di soggiorno, in presenza delle condizioni previste dalla legge, per le finalità e per il periodo di validità indicati nel visto di ingresso o stabiliti dal Testo unico sull’immigrazione (TUI). Può essere altresì concesso per la presentazione della domanda di asilo e, successivamente, per la protezione riconosciuta, con durata coincidente con lo svolgimento della relativa procedura. È inoltre previsto nei casi di emigrazione verso un altro Stato, limitatamente al tempo necessario al completamento degli adempimenti richiesti.

Il titolo di soggiorno può essere rilasciato anche allo straniero già regolarmente presente sul territorio nazionale per altri motivi, quando sia pendente un procedimento volto all’acquisto della cittadinanza italiana o al riconoscimento dello status di apolide, per l’intera durata del procedimento stesso.

Su richiesta dell’autorità giudiziaria, è possibile il rilascio di un permesso per esigenze di giustizia, della durata massima di tre mesi, rinnovabile per un periodo equivalente, qualora la permanenza dello straniero in Italia sia ritenuta indispensabile ai fini di procedimenti penali relativi ai reati indicati dall’art. 380 c.p.p. o ad alcuni delitti previsti dalla l. n. 75 del 20 febbraio 1958.

È previsto altresì il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva in favore dello straniero titolare di una pensione erogata in Italia. Analogo titolo può essere concesso per motivi di cura medica al genitore di un minore che versi nelle condizioni indicate dall’art. 31, co. 3, del TUI.

Infine, nei casi disciplinati dall’art. 13, comma 2, l. n. 47 del 7 aprile 2017, può essere rilasciato un permesso per integrazione, previa adozione di un decreto motivato del tribunale per i minorenni, per la durata stabilita dall’autorità giudiziaria e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

La controversia

La questione oggetto della pronuncia riguardava la legittimità della condotta della Regione Piemonte, che aveva negato l’iscrizione obbligatoria al SSN, subordinando l’accesso alle cure al pagamento del contributo previsto per l’iscrizione volontaria, innalzato dal 2024 da 387,34 euro alla soglia minima di 2.000 euro annui.

La vicenda nasce dal ricorso presentato da sei cittadini stranieri extra UE, tutti regolarmente soggiornanti in Italia, riconosciuti invalidi civili e titolari di pensione assistenziale di invalidità erogata dall’INPS, i quali hanno denunciato una disparità di trattamento irragionevole e discriminatoria, fondata sulla combinazione della nazionalità e della condizione di disabilità. Una scelta amministrativa che, secondo i ricorrenti, si traduceva in un ostacolo concreto all’effettivo esercizio del diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione.

Il Tribunale di Torino ha riconosciuto il carattere discriminatorio della condotta regionale, offrendo una lettura costituzionalmente orientata della disciplina sull’iscrizione al SSN e delineando principi destinati ad avere un impatto ben oltre il caso deciso.

Tutti titolari di permesso di soggiorno

Tutti i ricorrenti, prima dell’insorgere della disabilità, erano titolari di permessi di soggiorno per lavoro subordinato, motivi familiari o attesa occupazione, titoli che consentivano loro l’iscrizione obbligatoria al SSN, con piena parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani. Il successivo riconoscimento dell’invalidità civile, tuttavia, aveva comportato la perdita dei requisiti per il rinnovo di tali permessi e la conseguente conversione in permesso per residenza elettiva.

A partire dal 1° gennaio 2024, la Regione Piemonte aveva negato ai ricorrenti l’iscrizione obbligatoria al SSN, imponendo, in alternativa, la stipula di una polizza assicurativa privata o l’iscrizione volontaria al SSN previo versamento del contributo minimo annuo di 2.000 euro. Una somma che, per soggetti privi di altri redditi oltre alla pensione di invalidità, consisteva in un onere economico decisamente sproporzionato.

In giudizio si costituiva anche un’associazione legittimata ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 215/2003, intervenuta per la tutela degli interessi collettivi dei cittadini stranieri disabili in condizioni analoghe, nonché l’intervento volontario di un ulteriore soggetto che si dichiarava portatore della medesima situazione di fatto.

La Regione Piemonte, costituitasi in giudizio, contestava la propria legittimazione passiva e negava la sussistenza di una condotta discriminatoria, sostenendo che l’applicazione della normativa vigente fosse vincolata e che ogni eventuale profilo di illegittimità dovesse essere valutato dalla Corte costituzionale.

Il ragionamento giuridico e la qualificazione della discriminazione

Il Tribunale di Torino affronta anzitutto la questione preliminare della legittimazione passiva, respingendo l’eccezione sollevata dalla Regione. Il giudice chiarisce che la condotta contestata – il diniego di iscrizione obbligatoria al SSN e l’imposizione del contributo per l’iscrizione volontaria – è direttamente imputabile alla Regione, quale ente titolare delle funzioni di programmazione e attuazione del servizio sanitario, a prescindere dal ruolo materiale svolto dalle aziende sanitarie locali.

Nel merito, la sentenza si concentra sull’interpretazione dell’art. 34 TUI, secondo cui sono tenuti all’iscrizione obbligatoria al SSN e beneficiano della piena equiparazione ai cittadini italiani, sia per quanto riguarda gli obblighi contributivi sia in relazione alle prestazioni sanitarie erogate in Italia e alla loro durata, i cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale che svolgano un’attività lavorativa subordinata o autonoma, oppure che risultino iscritti nelle liste di collocamento.

La medesima parità di trattamento si applica anche agli stranieri regolarmente soggiornanti, o che abbiano presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, qualora il titolo sia rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze familiari, per protezione politica o umanitaria, per richiesta di asilo, nonché nei casi di attesa di adozione, affidamento o procedimento di acquisto della cittadinanza.

Diritto assistenza sanitaria

Il diritto all’assistenza sanitaria è riconosciuto anche ai familiari fiscalmente a carico che soggiornino regolarmente in Italia. In attesa del perfezionamento dell’iscrizione al SSN, ai figli minori di stranieri già iscritti è garantito, sin dalla nascita, lo stesso trattamento sanitario previsto per i minori cittadini italiani.

Il giudice prende atto che i permessi per residenza elettiva non sono espressamente menzionati tra quelli che danno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN, ma osserva come tale omissione non possa essere letta in modo strettamente letterale e senza tenere conto del contesto normativo e costituzionale.

Discriminazione e questione costituzionale

Il Tribunale qualifica la discriminazione come diretta, sia per ragioni di disabilità sia per ragioni di nazionalità. L’obbligo di versare un contributo minimo elevato, imposto a soggetti stranieri disabili privi di altri redditi, produce infatti un effetto selettivo che incide in modo sproporzionato proprio su chi si trova in una condizione di maggiore vulnerabilità. Né può ritenersi realmente praticabile l’alternativa della polizza assicurativa privata, considerata la sostanziale impossibilità per persone affette da patologie croniche invalidanti di accedere a coperture assicurative sostenibili.

Il Tribunale adotta poi un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 34 TUI, ritenendo che l’iscrizione obbligatoria al SSN debba essere riconosciuta anche ai titolari di permesso per residenza elettiva che abbiano ottenuto tale titolo a seguito della perdita di precedenti permessi che consentivano l’iscrizione obbligatoria, per effetto dell’insorgenza della disabilità. Pertanto, la conversione del permesso non può determinare una regressione nella tutela del diritto alla salute, pena la violazione degli artt. 3 e 32 Cost., oltre che dei principi sovranazionali di protezione delle persone con disabilità.

Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale accerta il carattere discriminatorio della condotta della Regione Piemonte, ordina la cessazione della discriminazione e il riconoscimento del diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN per i ricorrenti e per i soggetti che versano in condizioni analoghe e dispone la restituzione delle somme indebitamente versate per l’iscrizione volontaria.

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