Troppe morti bianche: cosa prevede il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro

Maggio 5, 2025 - 12:00
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Troppe morti bianche: cosa prevede il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro

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Nel 2008 con il Decreto Legislativo n. 81 l’Italia ha recepito varie Direttive europee relative alla sicurezza sul luogo di lavoro, non ha caso tale Decreto è anche detto Testo Unico Sicurezza sul Lavoro. Tale Decreto è andato a sostituire il D.lgs n. 626 del 1994, ma ha anche accorpato al suo interno oltre 300 articoli e 51 allegati, a partire dalle primissime leggi postbelliche, come ad esempio il D.P.R. n. 547 del 1955.

Per prima cosa va detto che tale Decreto si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Perciò qualsivoglia luogo di lavoro è sottoposto alle prescrizioni di tale Decreto in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, poiché ogni luogo di lavoro ha i suoi rischi e questi vanno ridotti al minimo tramite la prevenzione. Dunque, in tale Decreto rientrano tutti i lavoratori, le lavoratrici, subordinati e autonomi. Il Decreto, ovviamente, contiene anche dei distinguo in base alle varie categorie di lavoratori, si pensi ad esempio all’esercito.

Cosa prevede il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro

Il D.lgs n. 81 prevede la definizione in ogni azienda, pubblica o privata, di una struttura organizzativa complessa finalizzata alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro. Tale sistema si attua mediante l’individuazione di diverse figure responsabili della sicurezza sul lavoro.

Quando si parla di normativa relativa alla sicurezza sul lavoro quattro risultano essere le figure su cui gravano le maggiori responsabilità. Il Datore di lavoro, che solitamente nella Pubblica Amministrazione corrisponde al Dirigente o al funzionario più alto in grado; poi si ha l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), che nelle grandi strutture, sia pubbliche che private è quasi sempre esterno, anche se il Decreto predilige l’individuazione di figure interne; vi sono poi il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Andando con ordine è opportuno ora esaminare i compiti delle singole figure[1].

Il Datore di lavoro

Il datore di lavoro è la figura titolare dell’azienda, cioè colui che ha il controllo dell’organizzazione e ne gestisce il funzionamento. Conseguentemente la legge prevede che la maggiore responsabilità in ambito di sicurezza spetti proprio a tale figura. Risiede proprio nel Datore di lavoro il compito di individuare, o in prima persona oppure mediante addetti selezionati allo scopo, ogni possibile fonte di rischi sul luogo di lavoro, nominare il medico competente e provvedere alla formazione di altre figure preposte alla sicurezza, fornire ai propri lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI).

Il Preposto

Il preposto ha, invece, compiti molto più limitati rispetto al Datore di lavoro/Dirigente, il potere di iniziativa di quest’ultimo è molto circoscritto, si limita al controllo dell’applicazione delle direttive ricevute da dirigente e datore di lavoro, e al rimedio delle eventuali deficienze riscontrate. Essendo Preposto è obbligato a frequentare corsi di formazione relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro.

La figura dell’RSPP

Un’altra figura di massima importanza è quella dell’RSPP. I principali compiti di tale figura sono 5:

  1. Valutazione dei Rischi: Identifica e analizza i potenziali pericoli in ambiente lavorativo.
  2. Pianificazione: Sviluppa un piano di prevenzione e protezione.
  3. Controllo: Effettua controlli periodici e verifica l’efficacia delle misure adottate.
  4. Documentazione: Mantiene registri e documenti relativi alla sicurezza.
  5. Comunicazione: Funge da punto di contatto tra la dirigenza e i lavoratori per questioni di sicurezza[2].

Tale figura è stata introdotta dall’articolo 32 del D. Lgs. 81/08 ed è nominata direttamente dal Datore di lavoro. Inoltre, è proprio a tale figura cui spetta la redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi). L’RSPP individua, inoltre, i rischi dei luoghi di lavoro, elabora le misure preventive e forma i lavoratori stessi sul tema della sicurezza.

La figura dell’RLS

Vi è poi la figura dell’RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). Tale figura è eletta direttamente dai lavoratori per rappresentarli nei contesti di verifica dell’applicazione delle norme di sicurezza e prevenzione implementate dal datore di lavoro. A tale figura sono attribuite diverse responsabilità ed è normata dall’articolo 35 del D. Lgs. 81/08. L’RLS deve essere sempre consultato durante la fase di individuazione dei rischi, può intervenire nella progettazione delle soluzioni dell’RSPP e partecipa alla riunione periodica della sicurezza, perciò funge da tramite con i lavoratori.

Il corso di sicurezza sul lavoro

Per quanto concerne i lavoratori, tutti, in base alla mansione debbono frequentare il Corso di sicurezza sul lavoro e i suoi conseguenti aggiornamenti. Tra i lavoratori vengono poi individuati gli addetti. Esistono sostanzialmente due tipologie di addetti: al primo soccorso e all’antincendio. L’addetto al primo soccorso risulta essere particolarmente importante, il quale è incaricato dal datore di lavoro e dal medico competente ad intervenire in caso di emergenza sanitaria e a vigilare e controllare periodicamente le Cassette di primo soccorso. Tale figura, non è necessario che abbia competenze professionali specialistiche oltre a quelle, apprese in un corso di primo soccorso, le quali gli permettono di riconoscere le condizioni di un’emergenza, garantire le funzioni vitali del soggetto infortunato utilizzando le attrezzature più adeguate e fornire le informazioni corrette ai soccorsi.

L’Addetto Antincendio

Altra figura è quella dell’addetto all’antincendio, sempre individuata tra i lavoratori. A tale figura spetta l’organizzare della prevenzione degli incendi secondo le linee guida individuate nel DVR e di intervenire nel contesto della gestione delle emergenze, «tentando di spegnere o contenere l’incendio in proporzione all’entità dello stesso e gestendo eventualmente le procedure di evacuazione in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco»[3].

Il Medio Competente

Di massima importanza risulta essere la figura del Medico competente. Tale figura collabora col datore di lavoro a livello di consulenza, di sorveglianza sanitaria e controllo sull’igiene. Contribuisce, inoltre, a selezionare il sistema di DPI più adeguato e organizza tutti i servizi di primo soccorso.

Il DVR e la redazione del DUVRI per la sicurezza sul lavoro

Nel presente lavoro si è parlato di DVR (documento di valutazione dei rischi), questo però a volte può non essere sufficiente. Tale circostanza si verifica in caso di appalti, dove due o più aziende vengo a condividere i medesimi ambienti di lavoro, in tal caso è necessaria la redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze). Esso è un documento obbligatorio disciplinato dall’art.26 D.Lgs. 81/08, inerente agli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione. Il DUVRI deve essere redatto dal Datore di lavoro committente, cioè dall’azienda che commissiona l’appalto. Si tratta di un documento che racchiude le misure da adottare per evitare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il DUVRI ha sostanzialmente due compiti:

  • di promuovere la cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  • di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese/lavoratori autonomi[4].

Per quanto concerne le Pubbliche Amministrazioni, per far un esempio di obbligo di DUVRI, basti pensare a tutte le biblioteche, archivi e musei coinvolti nel PNRR digitalizzazione, i quali avranno dei cantieri con delle aziende e dei lavoratori esterni all’interno dei propri spazi. Questo è un chiaro esempio di rischi interferenti, dovuti al fatto che i lavoratori esterni non risultano essere formati sui rischi presenti in quei luoghi. Il DUVRI deve essere redatto dal datore di lavoro come stabilito Il DUVRI dal comma 3, art. 26 D.Lgs. 81/2008.

 

[1] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008;81~art306

[2] https://sasicurezza.it/le-figure-della-sicurezza-sul-lavoro/

[3] https://www.frareg.com/it/sicurezza-sul-lavoro/figure-responsabili-sicurezza-sul-lavoro/#:~:text=Il%20Responsabile%20del%20Servizio%20di,per%20la%20Sicurezza%20(RLS).

[4] https://biblus.acca.it/documento-unico-di-valutazione-rischi-da-interferenze-duvri/

 

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