La sospensione della “norma taglia idonei”: ambito temporale e interpretazione sistematica - Il caso dei concorsi banditi nel 2024

Dicembre 15, 2025 - 10:26
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La sospensione della “norma taglia idonei”: ambito temporale e interpretazione sistematica - Il caso dei concorsi banditi nel 2024

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La sospensione della norma taglia idonei si applica anche ai concorsi banditi nel 2024: analisi normativa e interpretazione sistematica.


Premessa: la “norma taglia idonei” e il recente intervento legislativo

La cosiddetta norma taglia idonei, prevista dall’articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha introdotto negli anni un rilevante limite all’utilizzo delle graduatorie concorsuali, riducendone l’efficacia nel tempo e nel numero degli idonei effettivamente utilizzabili.

Tale disciplina ha inciso profondamente sulle aspettative dei candidati risultati idonei ma non vincitori, nonché sulla capacità delle amministrazioni pubbliche di far fronte alle proprie esigenze di personale.

Con l’articolo 4, comma 9, del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25, il legislatore è intervenuto prevedendo una sospensione dell’applicazione della norma taglia idonei, stabilendo testualmente che:

Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell’anno 2024 e nell’anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2025, non si applica il limite di cui all’articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La formulazione della disposizione ha tuttavia sollevato interrogativi interpretativi, in particolare in relazione ai concorsi banditi nell’anno 2024, ma le cui graduatorie siano state approvate successivamente.

Il nodo interpretativo: concorsi banditi nel 2024 sì o no?

Una lettura meramente letterale della norma potrebbe indurre a ritenere che la sospensione riguardi esclusivamente:

  • le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025;
  • i concorsi banditi nel 2025, a prescindere dall’anno di approvazione della graduatoria.

Secondo questa impostazione restrittiva, i concorsi banditi nel 2024, ma con graduatorie che saranno magari approvate nel 2026 (o comunque oltre il 2025), resterebbero esclusi dal regime di sospensione.

Tuttavia, una simile conclusione non appare sostenibile alla luce di una lettura sistematica e coerente della norma, né sotto il profilo logico né sotto quello della ratio dell’intervento legislativo.

L’interpretazione sistematica e la ratio legis

Il criterio dell’interpretazione sistematica impone di valutare la disposizione nel contesto complessivo dell’ordinamento e delle finalità perseguite dal legislatore.

La sospensione della norma taglia idonei risponde chiaramente a esigenze di:

  • rafforzamento della capacità assunzionale delle amministrazioni;
  • valorizzazione delle graduatorie concorsuali già formate o in via di formazione;
  • superamento, almeno temporaneo, delle rigidità introdotte dall’art. 35, comma 5-ter.

In questo quadro, non avrebbe alcun senso logico escludere i concorsi banditi nel 2024, che sono, per definizione, più “vecchi” rispetto a quelli banditi nel 2025 e spesso soggetti a tempi procedimentali più lunghi per ragioni non imputabili né ai candidati né alle amministrazioni.

Il rischio di una lettura irragionevole

Una lettura diversa, pur formalmente ancorata al dato letterale, condurrebbe a un risultato manifestamente irragionevole ovvero che i concorsi banditi successivamente (nel 2025) beneficerebbero della sospensione, mentre concorsi banditi prima (nel 2024) ne resterebbero esclusi.

Si determinerebbe così un paradosso normativo, in cui:

  • concorsi più recenti verrebbero favoriti;
  • concorsi più risalenti, spesso rallentati da complessità organizzative o vincoli esterni, sarebbero penalizzati.

Un simile esito contrasterebbe con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa, che devono orientare anche l’interpretazione delle norme in materia di pubblico impiego.

La conclusione: inclusione dei concorsi banditi nel 2024 nella sospensione della norma

Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che la sospensione della norma taglia idonei ricomprenda necessariamente anche i concorsi banditi nell’anno 2024, indipendentemente dall’anno di approvazione della graduatoria, purché rientranti nel perimetro temporale e funzionale delineato dal legislatore.

Solo una simile interpretazione consente:

  • di preservare la coerenza interna della disposizione;
  • di evitare risultati irrazionali e discriminatori;
  • di rispettare la ratio dell’intervento normativo.

In definitiva, la sospensione prevista dall’art. 4, comma 9, del D.L. n. 25/2025 non può essere letta in modo frammentario o formalistico, ma deve essere interpretata in senso estensivo e sistematico, includendo anche i concorsi banditi nel 2024, pena la frustrazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore stesso.

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