Via libera al quadro UE sulle nuove tecniche genomiche, a metà tra OGM e piante convenzionali
Bruxelles – A oltre due anni di distanza dalla proposta della Commissione europea, nella notte si è chiuso il complesso negoziato tra le istituzioni UE sul quadro normativo sulle nuove tecniche genomiche. Bruxelles prova a mettere così fine al dibattito sui ‘nuovi OGM’: le NGT – o Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA) – saranno divise in due categorie. Buona parte sarà considerata equivalente alle piante convenzionali e dunque esentata dai requisiti precauzionali previsti dalla legislazione sugli organismi modificati.
Per NGT si intendono le piante prodotte attraverso procedimenti di precisione, che consentono modifiche del genoma senza l’inserimento di Dna estraneo, con una sequenza o una combinazione di sequenze della stessa specie o comunque strettamente correlata. Mentre le varietà ottenute dall’introduzione di materiale genetico da una specie non incrociabile, la transgenesi, resteranno comunque soggette alla legislazione vigente sugli Ogm.
I negoziatori di Consiglio dell’UE e del Parlamento europeo hanno mantenuto lo stesso impianto proposto dalla Commissione: la divisione in NGT1 – le piante che “potrebbero anche verificarsi in natura o attraverso l’allevamento convenzionale” – e NGT2, tutte le altre, che continueranno a essere equiparate agli OGM. Al criterio di distinzione proposto dall’esecutivo UE, cioè che una pianta NGT può essere considerata equivalente a quelle convenzionali “quando differisce dalla pianta madre per non più di 20 modifiche genetiche“, è stato aggiunto un “elenco esclusivo di caratteristiche desiderate, tra cui effetti insetticidi noti e tolleranza agli erbicidi, che non sono consentite nelle piante NGT1”.
Spetterà alle autorità nazionali verificare che le piante NGT appartengano alla categoria 1, ma solo una volta, perché la loro progenie non dovrà essere successivamente verificata. Piante e prodotti NGT-1 non saranno soggetti a vincoli di etichettatura, ad eccezione dei semi e di altro materiale riproduttivo vegetale, per consentire a chi lo desidera di garantire una catena di piante solo convenzionali.
Tutte le piante classificate come NGT-2 rimarranno soggette alle procedure di autorizzazione e agli obblighi di tracciabilità e monitoraggio previsti dalla legge del 2001 sugli OGM. Compresa l’etichettatura obbligatoria dei prodotti: l’etichetta dovrà includere informazioni su “tutti i tratti rilevanti” che sono stati modificati. Consiglio dell’UE ed Eurocamera hanno inserito un passaggio nel regolamento che consentirà agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di piante NGT-2 sul loro territorio.

Le NGT non saranno consentite nella produzione biologica, anche se la presenza “tecnicamente inevitabile” di piante NGT1 non costituirà una non conformità. C’è poi il nodo brevetti e proprietà intellettuale. L’accordo tra i colegislatori UE consente i brevetti per le NGT: verrà istituito un gruppo di esperti in materia di brevetti, incentrato sull’effetto dei brevetti sulle piante a evoluzione assistita, composto da esperti di tutti gli Stati membri, dell’Ufficio europeo dei brevetti e dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali. È prevista inoltre, entro 18 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, la stesura di un codice di condotta sui brevetti a livello UE.
In una nota, Coldiretti ha definito l’accordo “un passo avanti importante” che permetterà di “valorizzare le straordinarie opportunità offerte dalle nuove tecniche di evoluzione assistita, con l’obiettivo di metterle a disposizione degli agricoltori italiani ed europei per combattere i cambiamenti climatici e ridurre l’uso di input chimici”. È questo l’obiettivo dichiarato di Bruxelles: sviluppare più rapidamente varietà resistenti agli effetti dei cambiamenti climatici, come siccità o inondazioni, e che richiedono un minore utilizzo di fertilizzanti e pesticidi. Ma la deregolamentazione del settore – denunciano da mesi centinaia di organizzazioni in tutta Europa – porta con sé dei rischi. Secondo Slow Food, le nuove norme “eliminerebbero le principali garanzie in materia di sicurezza, tracciabilità e responsabilità, il che significa che, qualora venisse successivamente accertato un danno, le aziende che immettono tali prodotti sul mercato potrebbero sottrarsi alle proprie responsabilità”.
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