Affidamento diretto e avviso esplorativo: una buona prassi che non deve diventare obbligo
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Il TAR Veneto, Sezione I, con la sentenza n. 1113 del 2025, ha fornito una chiarificazione preziosa per i RUP che gestiscono affidamenti diretti nel quadro del d.lgs. 36/2023: la pubblicazione di un avviso esplorativo è pratica legittima, utile e perfettamente compatibile con il principio di fiducia, ma non può trasformarsi in un obbligo né tantomeno alterare la natura dicrezionale dell’istituto.
In altri termini, la trasparenza non deve essere confusa con la mini-gara e la semplificazione non può degenerare in autovincoli procedurali che svuotano la logica del nuovo Codice.
Il caso
La vicenda oggetto del giudizio nasceva da un affidamento diretto di servizi informatici, preceduto — per scelta del RUP — da un avviso esplorativo volto a sondare il mercato. A conclusione della ricognizione, l’amministrazione aveva invitato un solo operatore, ritenuto pienamente idoneo, e stipulato il contratto. Un concorrente, che non aveva risposto all’avviso, impugnava l’affidamento sostenendo che la procedura avrebbe dovuto evolversi in una negoziata con inviti multipli, perché la pubblicazione dell’avviso avrebbe fatto venir meno la natura “diretta” della scelta.
Il TAR ha respinto il ricorso con una motivazione di grande chiarezza sistematica. L’articolo 50 del d.lgs. 36/2023 individua l’affidamento diretto come strumento di acquisizione semplificata, fondato sulla valutazione discrezionale e motivata del RUP circa l’idoneità del contraente e la congruità economica dell’offerta. L’avviso esplorativo, se pubblicato, è atto facoltativo di trasparenza e buona amministrazione, ma non genera obblighi procedurali ulteriori. La decisione di pubblicarlo non muta la qualificazione giuridica del procedimento, che resta un affidamento diretto anche se preceduto da un’indagine informale di mercato.
Affidamento diretto e avviso esplorativo secondo il TAR
Il TAR precisa che l’avviso esplorativo ha natura meramente conoscitiva e non competitiva: serve a raccogliere manifestazioni di interesse, non a instaurare un confronto concorrenziale. Di conseguenza, non può applicarsi la disciplina delle procedure negoziate, né si possono invocare principi come la par condicio o la necessità di un numero minimo di inviti. È una fase preliminare, gestita con ampia discrezionalità, in cui la stazione appaltante può anche scegliere di non procedere a inviti multipli qualora individui un operatore che, per caratteristiche tecniche o economiche, garantisca il miglior soddisfacimento del fabbisogno.
La sentenza valorizza così la centralità del principio di fiducia, cardine del nuovo Codice. Il RUP, nell’affidamento diretto, esercita un potere discrezionale “di merito tecnico-amministrativo”, fondato sulla competenza e sulla responsabilità individuale, non vincolato da formule rigide. L’avviso esplorativo è una facoltà organizzativa, utile per rafforzare la tracciabilità e dimostrare l’imparzialità della scelta, ma non deve trasformarsi in un passaggio burocratico obbligato. In sintesi: trasparenza sì, formalismo no.
Implicazioni della sentenza
La decisione ha notevoli implicazioni pratiche. In primo luogo, il RUP che decida di pubblicare un avviso esplorativo deve precisarne fin da subito la natura non vincolante, indicando che l’amministrazione si riserva di procedere anche in caso di ricezione di una sola manifestazione di interesse. In secondo luogo, è opportuno evitare espressioni ambigue — come “selezione comparativa” o “gara informale” — che possano indurre in errore gli operatori e trasformare, di fatto, una scelta fiduciaria in una mini-procedura competitiva.
Sotto il profilo documentale, l’avviso deve contenere solo le informazioni essenziali: oggetto dell’appalto, importo stimato, requisiti minimi e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse. Ogni riferimento a punteggi, graduatorie o criteri di valutazione comparativa è non solo superfluo, ma potenzialmente illegittimo. La stazione appaltante non deve predisporre una “classifica”, bensì raccogliere elementi conoscitivi per esercitare la propria discrezionalità.
Il TAR sottolinea inoltre che, anche quando venga pubblicato un avviso, la scelta finale dell’operatore resta pienamente discrezionale, purché motivata in base a elementi oggettivi: esperienza, qualità tecnica, affidabilità, congruità economica. Non è richiesta una motivazione “comparativa”, ma una motivazione “sufficiente e trasparente”, idonea a dimostrare la ragionevolezza della decisione. L’uso dell’avviso, dunque, non trasforma l’affidamento diretto in una procedura concorrenziale, ma aggiunge un livello di garanzia e di tracciabilità, rafforzando la legittimità dell’atto finale.
L’applicazione nel nuovo Codice Appalti
In prospettiva più ampia, la sentenza conferma che il Codice del 2023 ha voluto sottrarre l’affidamento diretto alla logica della deroga. Non è una procedura “semplificata” rispetto alla gara, ma un modello alternativo, fondato su responsabilità, fiducia e controllo ex post.
L’avviso esplorativo si inserisce perfettamente in questo paradigma come strumento di autotutela organizzativa e non come obbligo formale. Il RUP può, dunque, scegliere se pubblicarlo in base alla natura del mercato, alla complessità della prestazione e alla necessità di documentare la correttezza della scelta.
Sul piano operativo, la giurisprudenza offre tre indicazioni di metodo che i RUP dovrebbero tradurre in prassi stabile:
- evitare ogni automatismo; l’avviso esplorativo non è un atto dovuto ma un’opzione di trasparenza;
- mantenere la coerenza documentale, distinguendo l’indagine di mercato dall’affidamento vero e proprio;
- motivare sempre, anche in presenza di un solo operatore, la convenienza tecnico-economica dell’offerta.
Queste tre regole assicurano il corretto equilibrio tra semplificazione e legalità sostanziale. Il rischio, infatti, non è la mancanza di trasparenza, ma l’eccesso di burocrazia autoimposta. Quando l’amministrazione trasforma la facoltà in obbligo, finisce per vanificare l’intento del legislatore, che è quello di restituire fiducia e autonomia ai responsabili del procedimento.
In conclusione, l’avviso esplorativo è uno strumento utile e consigliabile, ma resta una scelta di opportunità, non un vincolo giuridico. Serve a conoscere il mercato, non a bandire una mini-gara; a garantire tracciabilità, non a sostituire la responsabilità del RUP. La buona amministrazione non nasce dai moduli, ma dalla capacità di esercitare il potere con competenza e misura. E il nuovo Codice dei contratti pubblici, in fondo, chiede proprio questo.
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