Chiarimenti su corretta stima dell’importo dell’appalto e dei costi della manodopera

Febbraio 8, 2026 - 19:00
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Chiarimenti su corretta stima dell’importo dell’appalto e dei costi della manodopera

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La corretta stima dell’importo dell’appalto e dei costi della manodopera: obblighi della dtazione appaltante e conseguenze giuridiche nel focus a cura del dott. Luca Leccisotti.


La determinazione dell’importo da porre a base di gara è un obbligo primario della stazione appaltante, il cui mancato rispetto può compromettere l’efficacia della procedura selettiva e alterare le condizioni di concorrenza tra gli operatori economici. La normativa di riferimento, contenuta nell’art. 14 del D.Lgs. 36/2023, impone alle stazioni appaltanti di stimare tutti i costi sostenuti dall’appaltatore per garantire la corretta esecuzione del contratto, con particolare attenzione alla componente della manodopera.

Il parere dell’ANAC e le novità del Codice Appalti

Il parere di precontenzioso ANAC n. 49 del 19 febbraio 2025 ha chiarito i doveri della stazione appaltante in merito alla corretta quantificazione dei costi, confermando l’obbligo di assicurare coerenza tra la struttura del servizio richiesto e il corrispettivo offerto.

L’art. 14 del D.Lgs. 36/2023 disciplina il criterio di determinazione del valore dell’appalto, stabilendo che la stima deve basarsi su un’analisi tecnica che tenga conto di tutti i costi prevedibili per l’esecuzione del contratto. In particolare:

  • La stima deve includere i costi diretti e indiretti dell’appaltatore;
  • I costi della manodopera devono essere determinati in base ai contratti collettivi di riferimento;
  • La base d’asta deve essere congrua rispetto alle prestazioni richieste per evitare squilibri nell’offerta economica.

L’ANAC ha più volte ribadito che una stima inadeguata dell’importo contrattuale può comportare l’annullamento della gara in autotutela da parte della stazione appaltante.

Il parere ANAC n. 49/2025 ha affrontato una fattispecie in cui la stazione appaltante aveva sottostimato il valore dell’appalto in relazione ai costi della manodopera, prevedendo un corrispettivo calcolato “a chiamata” per un servizio che, di fatto, richiedeva un’impostazione h24, 365 giorni l’anno.

Le criticità rilevate dall’ANAC

Le principali criticità rilevate dall’ANAC sono state:

  • Difformità tra il servizio richiesto e il corrispettivo offerto: la formula “a chiamata” non copriva i costi di disponibilità del personale;
  • Mancata considerazione dei costi della gestione operativa;
  • Omissione della quantificazione del costo del responsabile del servizio;
  • Squilibrio nelle condizioni concorrenziali: alcuni operatori avrebbero potuto formulare offerte insostenibili, alterando la leale concorrenza.

L’ANAC ha pertanto concluso che la gara doveva essere annullata in autotutela e riproposta con una nuova e corretta quantificazione dei costi.

Una base d’asta errata può determinare vizi di legittimità nella procedura di gara e potenziali ricorsi amministrativi. Le principali conseguenze giuridiche sono:

  • Annullamento in autotutela della gara da parte della stazione appaltante;
  • Possibilità di impugnazione da parte degli operatori economici esclusi o svantaggiati;
  • Responsabilità erariale dei funzionari per mancata corretta determinazione del valore dell’appalto;
  • Violazione dei principi di trasparenza e concorrenza, con rischio di intervento dell’ANAC o della magistratura contabile.

Stima corretta dell’appalto e dei costi di manodopera

La stima corretta dell’importo dell’appalto rappresenta un obbligo essenziale per la stazione appaltante, finalizzato a garantire un effettivo equilibrio contrattuale e a prevenire distorsioni della concorrenza.

Il parere ANAC n. 49/2025 conferma che la mancata considerazione di tutti i costi necessari per l’esecuzione del servizio può determinare l’invalidità della gara, imponendo alla stazione appaltante una rinegoziazione e rielaborazione delle condizioni economiche.

Le amministrazioni devono pertanto adottare metodologie rigorose di calcolo, avvalendosi di strumenti di analisi economica e di benchmark con i costi standard di riferimento, al fine di garantire procedure di gara trasparenti, eque e sostenibili.

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