Distinzione facoltativa tra RUP e DEC in base a competenze tecniche nell’esecuzione appalti
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Ecco alcuni chiarimenti, nel focus curato dal dott. Luca Leccisotti, sulla distinzione facoltativa tra RUP e DEC in base alle competenze tecniche richieste nell’esecuzione degli appalti pubblici ai sensi del D.Lgs. 36/2023.
L’organizzazione e la gestione degli appalti pubblici è regolata dal nuovo Codice dei contratti pubblici, Decreto Legislativo n. 36 del 2023, che ha profondamente innovato la disciplina relativa alle figure del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). Particolare rilievo assumono le disposizioni concernenti l’assegnazione delle funzioni di DEC al RUP e l’eventuale facoltà dell’Amministrazione di distinguere le due figure anche al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla norma.
Distinzione tra RUP e DEC e competenze tecniche nell’esecuzione appalti
L’articolo 8, comma 3, dell’Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023 stabilisce che il RUP può svolgere anche le funzioni di DEC “nei limiti delle proprie competenze professionali”. Tale disposizione introduce una chiara correlazione tra il possesso di specifiche competenze tecniche e la possibilità per il RUP di esercitare anche le funzioni di direttore dell’esecuzione.
Le ipotesi tassative in cui vige l’obbligo di differenziare il DEC dal RUP sono disciplinate dall’art. 8, comma 4, dell’Allegato I.2 e dall’art. 32 dell’Allegato II.14, che individuano chiaramente soglie quantitative e qualitative, oltre le quali è sempre necessaria tale distinzione. Tuttavia, la disciplina normativa non esclude che la separazione delle funzioni possa avvenire anche al di sotto di tali soglie, qualora l’Amministrazione ravvisi specifiche esigenze tecniche nell’esecuzione dell’appalto.
In risposta ad uno specifico quesito sollevato circa la possibilità per l’Amministrazione di nominare un DEC distinto dal RUP anche fuori dalle casistiche tassativamente previste, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il Parere n. 3113 del 25 febbraio 2025, ha fornito una chiara risposta affermativa.
I chiarimenti del Ministero
In particolare, il Ministero ha chiarito che l’Amministrazione mantiene una facoltà discrezionale, purché motivata dalla necessità di assicurare il possesso di adeguate e specifiche competenze tecniche indispensabili per garantire la corretta esecuzione del contratto. Tale possibilità assume particolare importanza in appalti che presentano un elevato grado di complessità tecnica, come ad esempio le forniture di dispositivi medici, in cui competenze specifiche e aggiornate sono fondamentali per l’esito positivo del procedimento.
Le stazioni appaltanti, pertanto, devono valutare attentamente la tipologia e la complessità dell’appalto prima di attribuire al RUP anche le funzioni di DEC. L’eventuale decisione di separare le figure deve essere supportata da una motivazione puntuale e specifica, che illustri chiaramente le competenze tecniche necessarie, di cui il RUP risulti privo.
L’impatto concreto del parere
In concreto, questa valutazione impone una fase preliminare di analisi delle caratteristiche tecniche e qualitative del contratto, al fine di identificare eventuali lacune di competenze nel RUP e giustificare in maniera adeguata e trasparente la nomina di un DEC differente.
La facoltà riconosciuta alle stazioni appaltanti di nominare un DEC diverso dal RUP, anche al di fuori delle ipotesi obbligatorie, rappresenta un significativo elemento di flessibilità operativa, teso a garantire l’effettività del controllo e l’efficacia dell’esecuzione contrattuale. Tale discrezionalità deve essere sempre esercitata con prudenza, chiarezza e rigore motivazionale, in ossequio ai principi di trasparenza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa.
La corretta applicazione di tale facoltà permette non solo di rafforzare l’efficienza e la qualità dell’azione amministrativa, ma anche di prevenire possibili contenziosi derivanti da una cattiva gestione delle fasi esecutive del contratto pubblico, contribuendo così alla tutela dell’interesse pubblico e alla corretta gestione delle risorse finanziarie pubbliche.
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