Gli incentivi per la programmazione della spesa per investimenti negli appalti

Febbraio 11, 2026 - 09:00
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Gli incentivi per la programmazione della spesa per investimenti negli appalti

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Focus su applicazione e limiti agli incentivi per la programmazione della spesa per investimenti nel nuovo codice dei contratti pubblici a cura del Dott. Luca Leccisotti.


La corretta delimitazione dell’ambito di applicabilità degli incentivi previsti per i tecnici delle amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle attività connesse alla programmazione della spesa per investimenti, costituisce una questione di rilevante interesse giuridico-amministrativo, particolarmente alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023. In particolare, recenti chiarimenti interpretativi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e della Corte dei conti hanno evidenziato una netta distinzione tra attività incentivabili e attività escluse, specialmente relativamente agli aspetti finanziari.

La disciplina generale sugli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici trova oggi il suo riferimento normativo nell’allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023, il quale ripropone in maniera pressoché testuale le previsioni già contenute nell’articolo 113 del precedente D.Lgs. 50/2016. Tali disposizioni hanno costantemente individuato come incentivabili le attività di programmazione della spesa per investimenti con specifico riferimento alla predisposizione dei programmi triennali ed annuali.

Nel recente parere n. 3076 del 30 gennaio 2025, il MIT ha chiarito in maniera inequivocabile che l’incentivazione economica riconosciuta ai tecnici dell’amministrazione può riguardare esclusivamente le attività connesse alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del correlato aggiornamento annuale. Questa specifica individuazione normativa preclude la possibilità di estendere l’incentivo ad attività connesse al monitoraggio e al controllo degli aspetti finanziari relativi all’investimento stesso.

I precedenti chiarimenti del MIT, dell’ANAC e della Corte dei Conti

Il chiarimento ministeriale interviene opportunamente dopo una fase di incertezza interpretativa generata da precedenti pareri dello stesso MIT (n. 1483/2022) e dell’ANAC (atto 3902/2022), che avevano esplicitato la limitazione degli incentivi alle attività di programmazione strettamente intese, escludendo quindi ogni attività di tipo finanziario che, seppure rilevante per l’effettiva realizzazione delle opere, esula dalla ratio dell’incentivo.

Il parere n. 196/2023 della Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, seguito dal parere n. 3/2024 della medesima Sezione, aveva introdotto ulteriori elementi interpretativi, evidenziando che l’unica prestazione effettivamente incentivabile dovesse essere la predisposizione materiale degli atti di programmazione (triennale ed annuale), mentre rimanevano escluse tutte le ulteriori attività finanziarie o di monitoraggio successive.

Queste precisazioni dei giudici contabili hanno trovato piena conferma nel più recente parere del MIT (3076/2025), eliminando definitivamente le possibili ambiguità e fornendo indicazioni operative chiare e definitive per le amministrazioni pubbliche.

Gli incentivi per la programmazione della spesa per investimenti negli appalti

L’incentivo previsto per le attività di programmazione tecnica della spesa pubblica per investimenti risponde alla precisa ratio di valorizzare specificamente quelle attività che presentano una diretta incidenza sull’efficienza e sull’efficacia dell’azione amministrativa in tema di realizzazione di opere pubbliche. Non vi è invece riconoscimento incentivante per attività di tipo finanziario, benché essenziali per il buon esito delle opere stesse, poiché caratterizzate da una diversa natura giuridico-amministrativa.

Alla luce dei pareri del MIT e della Corte dei conti, le amministrazioni pubbliche sono tenute a uniformarsi rigorosamente a questa impostazione interpretativa, evitando di estendere arbitrariamente gli incentivi a prestazioni diverse da quelle espressamente previste dalla normativa vigente. Tali chiarimenti impongono alle stazioni appaltanti un’attenta verifica della corretta delimitazione delle attività incentivabili, con una precisa documentazione e giustificazione delle scelte operate in materia di programmazione della spesa per investimenti.

La rigorosa applicazione dei criteri chiariti dai citati pareri ministeriali e contabili permette di garantire trasparenza e legalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche, evitando contenziosi e sanzioni e assicurando la corretta valorizzazione delle competenze tecniche realmente incentivabili ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

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