Progressioni economiche negli enti locali: come si calcola il requisito temporale minimo

Gen 23, 2026 - 02:30
 0
Progressioni economiche negli enti locali: come si calcola il requisito temporale minimo

lentepubblica.it

Nel pubblico impiego locale, le progressioni economiche all’interno delle aree costituiscono uno degli strumenti centrali per valorizzare l’esperienza maturata dal personale e riconoscere, anche sul piano retributivo, la crescita professionale nel tempo.


Tuttavia, l’accesso a queste opportunità non è automatico: è regolato da condizioni precise, definite dal contratto collettivo nazionale e integrate dalla contrattazione decentrata. Tra i requisiti più delicati da interpretare vi è quello temporale, soprattutto per i dipendenti che hanno già ottenuto una progressione in passato.

A fornire un quadro normativo chiaro è il parere dell’ARAN numero 36247 che analizza le novità del CCNL del Comparto Funzioni Locali e disciplina in modo puntuale i criteri di partecipazione alle procedure di avanzamento economico. Una corretta lettura delle disposizioni contrattuali è essenziale per evitare esclusioni improprie e garantire uniformità di applicazione tra gli enti.

Il requisito temporale: cosa prevede il contratto collettivo

L’articolo 14 del CCNL Funzioni Locali stabilisce che possono accedere alle procedure di progressione economica i dipendenti che non abbiano beneficiato di una progressione nei tre anni precedenti. Si tratta di una soglia temporale pensata per assicurare un’equa distribuzione delle opportunità e per evitare concentrazioni di benefici su un numero ristretto di lavoratori.

Il contratto, tuttavia, introduce un importante elemento di flessibilità: la contrattazione integrativa può intervenire su tale periodo, riducendolo fino a due anni oppure estendendolo fino a quattro. Questo margine consente agli enti locali di adattare le regole alle proprie esigenze organizzative, alle risorse disponibili e alle politiche di valorizzazione del personale adottate a livello territoriale.

Decorrenza economica: il vero punto di riferimento

Uno degli aspetti più rilevanti, e spesso fonte di fraintendimenti, riguarda il criterio da utilizzare per verificare il rispetto del requisito temporale. Il CCNL chiarisce che non devono essere considerate né la data di approvazione della graduatoria, né quella di conclusione della procedura selettiva, né tantomeno la sottoscrizione del contratto decentrato.

Il riferimento decisivo è invece rappresentato dalla decorrenza economica delle progressioni già attribuite. In altre parole, ciò che conta è il momento dal quale il beneficio retributivo ha prodotto effetti sullo stipendio del dipendente.

Questo principio consente di superare le incertezze legate ai tempi amministrativi, spesso lunghi e variabili, concentrando la valutazione su un dato oggettivo e facilmente verificabile.

Come si calcola l’intervallo temporale

Ai fini della verifica del requisito minimo, l’intervallo da considerare è quello compreso tra:

  • la data di decorrenza economica dell’ultima progressione ottenuta (dies a quo);
  • la data di decorrenza economica della nuova progressione che si intende conferire (dies ad quem).

L’analisi deve quindi essere svolta esclusivamente confrontando queste due date, indipendentemente da quando la procedura venga bandita o conclusa. Se tra le due decorrenze risulta trascorso l’intervallo minimo previsto dal contratto nazionale o dalla contrattazione integrativa, il requisito può ritenersi soddisfatto.

Un esempio pratico per chiarire

Per rendere più comprensibile il meccanismo, si può ipotizzare il caso di un ente che abbia confermato il requisito standard dei tre anni. Se un dipendente ha ottenuto l’ultima progressione economica con decorrenza 1° gennaio 2022 e la nuova progressione è programmata con decorrenza 1° gennaio 2025, tra le due date risultano trascorsi tre anni completi.

In questa situazione, il lavoratore rispetta pienamente il requisito temporale e può essere ammesso alla procedura selettiva, anche se il bando viene pubblicato prima del 2025 o la selezione si conclude in un momento successivo.

Impatti organizzativi e tutela dell’equità

L’impostazione adottata dal CCNL Funzioni Locali risponde a una duplice esigenza. Da un lato, garantisce certezza giuridica, evitando interpretazioni discrezionali da parte delle amministrazioni. Dall’altro, tutela il principio di equità, assicurando che le progressioni economiche siano distribuite nel tempo in modo equilibrato.

Per gli enti locali, applicare correttamente questi criteri significa ridurre il rischio di contenzioso e rafforzare la trasparenza delle procedure. Per i dipendenti, invece, una corretta informazione consente di comprendere con precisione i propri diritti e le tempistiche di accesso alle opportunità di crescita economica.

Cosa emerge dal parere ARAN?

Alla luce delle disposizioni contrattuali, il principio è chiaro: ciò che rileva non è quando la progressione viene decisa, ma quando produce effetti economici. Se l’intervallo minimo previsto risulta decorso tra le due decorrenze, il personale interessato ha titolo a partecipare alle procedure di progressione economica all’interno delle aree.

Una regola semplice nella sua formulazione, ma decisiva nella pratica, che conferma come la corretta applicazione del CCNL resti uno snodo centrale per il buon funzionamento delle amministrazioni locali e per la valorizzazione del lavoro pubblico.

Qui il documento completo.

The post Progressioni economiche negli enti locali: come si calcola il requisito temporale minimo appeared first on lentepubblica.it.

Qual è la tua reazione?

Mi piace Mi piace 0
Antipatico Antipatico 0
Lo amo Lo amo 0
Comico Comico 0
Furioso Furioso 0
Triste Triste 0
Wow Wow 0
Redazione Redazione Eventi e News