Firma illeggibile sulla raccomandata? Perché lo “scarabocchio” non ti salva più

Gen 23, 2026 - 02:30
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Firma illeggibile sulla raccomandata? Perché lo “scarabocchio” non ti salva più

lentepubblica.it

Può uno scarabocchio indecifrabile su un avviso di ricevimento postale (una raccomandata in parole povere) cambiare l’esito di una controversia legale? A quanto pare no e a mettere le cose in chiaro adesso sono i giudici della Cassazione.


Spesso si pensa che una firma illeggibile sia l’elemento perfetto per contestare una notifica indesiderata e guadagnare tempo, ma la realtà giuridica è ben diversa. L’idea che negare la paternità di una firma sia sufficiente ad annullare un atto giudiziario è una trappola procedurale che può costare molto cara, come dimostrato dalla recente ordinanza n. 674 della Corte di Cassazione, depositata il 12 gennaio 2026.

La strategia del disconoscimento

La vicenda affonda le radici nel 2014, in un clima di forte tensione familiare. Una donna, denunciando l’infedeltà del marito, otteneva dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere una separazione con addebito e un assegno di mantenimento provvisorio di 2.000 euro al mese. L’uomo, tuttavia, costruiva la sua difesa interamente su un vizio di forma. Egli, infatti, sosteneva di non aver mai ricevuto l’ordinanza del giudice perché notificata presso la vecchia casa coniugale, dove lui non risiedeva più. Per dimostrare la sua tesi, impugnava l’avviso di ricevimento postale con una querela di falso, sostenendo che la firma apposta per il ritiro del plico in giacenza non fosse la sua.

La firma illeggibile sulla raccomandata e il delegato

Gli Ermellini hanno giudicato inammissibile la querela di falso quando la sottoscrizione è illeggibile. Quando si ritira un atto allo sportello postale dopo la giacenza, la legge permette che a firmare sia il destinatario oppure un suo delegato. Se la firma risulta uno scarabocchio indecifrabile, intraprendere una perizia calligrafica diventa del tutto inutile. Anche se un esperto dimostrasse che quella sigla non appartiene al destinatario, non potrebbe mai escludere che sia stata apposta da un terzo legittimamente incaricato dal destinatario stesso. Poiché l’identità del delegato non è coperta da fede privilegiata (ovvero non c’è un pubblico ufficiale che attesta con certezza chi sia il firmatario), non c’è alcun falso da accertare.

La notifica prevale sui tecnicismi

La Suprema Corte ha ribadito che la notificazione a mezzo posta raggiunge il suo scopo nel momento in cui il plico risulta consegnato a chi si presenta allo sportello per il ritiro. È irrilevante che la consegna avvenga fisicamente in un ufficio postale anziché al domicilio indicato, purché la procedura di giacenza sia stata corretta.

Chi ritira per delega non deve dimostrare i requisiti stringenti richiesti per la consegna nelle mani di un familiare o di un vicino, ma basta che firmi e che l’agente postale certifichi l’avvenuta consegna. In questo modo, la certezza del diritto e la stabilità delle notifiche prevalgono sui tentativi di invalidare i processi attraverso contestazioni formali che non possono trovare riscontro oggettivo.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

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