Scatti di anzianità: Cassazione chiarisce quando matura passaggio alla fascia successiva

Febbraio 12, 2026 - 16:00
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Scatti di anzianità: Cassazione chiarisce quando matura passaggio alla fascia successiva

lentepubblica.it

La Suprema Corte fissa un principio sull’interpretazione del contratto collettivo: con la sentenza n. 1004 del 18 gennaio 2026, la Sezione Lavoro ha stabilito in modo definitivo quando scatta il diritto al passaggio alla fascia retributiva successiva, risolvendo un contrasto interpretativo che negli ultimi anni ha alimentato contenziosi tra dipendenti e amministrazione.


Al centro della controversia vi è l’articolo 79 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola del 29 novembre 2007, disposizione che disciplina il sistema delle cosiddette “posizioni stipendiali”, ossia gli scatti economici legati all’anzianità di servizio. Questo articolo è stata progressivamente integrato nel quadro della contrattazione collettiva più recente.

La decisione conferma l’orientamento già adottato nei gradi di merito e respinge la tesi di una docente che chiedeva il riconoscimento anticipato della fascia successiva dopo il compimento di 24 mesi di servizio.

Il contesto

L’articolo 79 del CCNL del comparto Scuola del 29 novembre 2007 disciplina la progressione economica per posizioni stipendiali del personale non dirigente.

In sintesi, la norma stabilisce che:

  • al personale scolastico è attribuito un trattamento economico articolato in fasce di anzianità;
  • il passaggio da una posizione stipendiale alla successiva avviene “al termine dei periodi previsti dall’allegata Tabella 2”;
  • la progressione è subordinata all’utile assolvimento degli obblighi di servizio.

La Tabella 2, richiamata dall’articolo, individua le fasce di anzianità con questa scansione temporale originaria:

  • 0–2 anni
  • 3–8 anni
  • 9–14 ann
  • 15–20 anni
  • 21–27 anni
  • 28–34 anni
  • 35 anni e oltre

Successivamente, il CCNL del 4 agosto 2011 ha modificato il sistema accorpando le prime due fasce (0–2 e 3–8) in un’unica fascia 0–8 anni, lasciando invariata la struttura delle successive.

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024firmato il 23 dicembre 2025 e pienamente operativo dal 2026 le lascia invariate.

Il nodo: quando termina davvero il primo periodo utile?

Il contratto prevede che il personale scolastico riceva un trattamento economico articolato per fasce, determinate in base agli anni di servizio maturati. Il passaggio da una posizione all’altra – stabilisce la clausola contrattuale – avviene “al termine dei periodi previsti” da una tabella allegata.

Proprio su quell’espressione si è sviluppata la disputa.

Secondo la ricorrente, il salto alla seconda fascia avrebbe dovuto scattare il giorno successivo al compimento dei primi due anni di servizio, cioè dopo 24 mesi effettivi di attività lavorativa.

Diversa la lettura sostenuta dal Ministero e accolta sia dalla Corte d’Appello sia dalla Cassazione: per accedere alla seconda fascia è necessario aver completato integralmente il terzo anno, vale a dire raggiungere un’anzianità pari a due anni, undici mesi e ventinove giorni.

La differenza non è solo formale. L’interpretazione incide direttamente sulla retribuzione, anticipando o posticipando l’incremento stipendiale.

Il caso concreto: richiesta di differenze retributive

La vicenda trae origine dall’azione promossa da una docente che aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme ritenute dovute a titolo di differenze retributive.

L’insegnante sosteneva che, una volta maturati 24 mesi di servizio, avrebbe dovuto essere collocata nella fascia successiva, con conseguente aumento dello stipendio.

Il giudizio di merito, tuttavia, aveva ridimensionato la pretesa economica e ritenuto corretta l’interpretazione dell’amministrazione scolastica. La Corte d’Appello aveva confermato che la progressione economica non si perfeziona allo scadere dei due anni “cronologici”, ma solo al completamento del periodo contrattualmente previsto.

Contro questa decisione la docente ha proposto ricorso in Cassazione, denunciando una presunta errata applicazione del contratto collettivo.

Il principio giuridico: come si interpretano i contratti collettivi

Nel pronunciarsi, la Suprema Corte ha richiamato un orientamento consolidato: ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è possibile impugnare in Cassazione anche per violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego.

Ciò significa che la Corte può procedere direttamente all’interpretazione delle clausole contrattuali.

Trattandosi di accordi di natura negoziale, la loro lettura deve avvenire secondo i criteri previsti dal codice civile per i contratti in generale (articoli 1362 e seguenti), privilegiando innanzitutto il significato letterale delle parole e, solo in caso di ambiguità, ricorrendo a criteri ulteriori.

Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto che il testo non presentasse margini di incertezza tali da giustificare l’interpretazione proposta dalla lavoratrice.

Il ruolo decisivo della tabella allegata

Un passaggio centrale della sentenza riguarda il rapporto tra la norma contrattuale e la tabella cui essa rinvia.

L’articolo 79 non può essere letto isolatamente, ma va interpretato insieme alla tabella che definisce le fasce di anzianità. Secondo la Cassazione, questa struttura dimostra che la seconda fascia è riservata a chi abbia maturato un’anzianità triennale piena.

Il periodo compreso tra il ventiquattresimo mese e il compimento del terzo anno non può essere collocato nella fascia successiva, perché quest’ultima è espressamente destinata a chi abbia raggiunto tre anni di servizio.

In altre parole, il passaggio avviene al termine del periodo indicato, non all’inizio di quello successivo.

Perché non basta aver iniziato il terzo anno

La Corte ha sottolineato che anticipare l’ingresso nella seconda fascia al giorno immediatamente successivo ai 24 mesi significherebbe alterare l’equilibrio dell’intero sistema retributivo delineato dal contratto.

La tabella, infatti, parte dall’anzianità “0” e non dall’anno “1”. Questo elemento, apparentemente tecnico, è stato ritenuto significativo: se le parti collettive avessero voluto far coincidere il nuovo scatto con l’inizio del terzo anno, avrebbero strutturato diversamente le fasce.

Accogliere la tesi della ricorrente avrebbe comportato una sostanziale riscrittura del meccanismo contrattuale, attribuendo rilievo a un’anzianità non ancora integralmente maturata.

Le modifiche successive non cambiano il principio

La sentenza ricorda inoltre che, con il contratto del 2011, le prime due fasce sono state accorpate in un’unica posizione 0-8 anni. Tuttavia, questa modifica non incide sull’interpretazione del periodo precedente, né altera la logica sottostante al sistema.

Il criterio resta lo stesso: la progressione si consolida solo alla conclusione del periodo previsto, non durante il suo svolgimento.

Il confronto con altre decisioni

Nel ricorso era stato richiamato un precedente della Cassazione che, secondo la difesa della docente, avrebbe potuto sostenere la sua impostazione.

La Suprema Corte ha però precisato che quelle pronunce riguardavano una diversa disciplina contrattuale e una questione distinta: in quel caso si discuteva se il passaggio dovesse essere agganciato alla data individuale di assunzione o al termine dell’anno solare.

Pertanto, quei precedenti non sono stati ritenuti pertinenti alla controversia in esame.

La decisione finale: ricorso respinto

Alla luce di queste considerazioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando integralmente l’interpretazione accolta nei gradi precedenti.

Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione della novità della questione affrontata.

Quali effetti per il personale scolastico?

La pronuncia offre un chiarimento importante per tutto il comparto scuola.

Il principio stabilito è chiaro: il diritto al passaggio alla fascia stipendiale successiva matura solo al completamento del periodo indicato nella tabella contrattuale, non al semplice decorso dei mesi che compongono l’anno.

Per i lavoratori ciò significa che l’incremento economico collegato allo scatto di anzianità non può essere anticipato rispetto alla soglia espressamente prevista dal contratto collettivo.

La decisione contribuisce così a uniformare l’interpretazione su tutto il territorio nazionale, riducendo il rischio di soluzioni difformi e rafforzando la certezza del diritto in un ambito – quello delle retribuzioni pubbliche – particolarmente sensibile.

In definitiva, la Corte ha ribadito un principio di metodo prima ancora che di merito: i contratti collettivi vanno letti nel loro complesso, valorizzando la coerenza interna delle clausole e il significato letterale delle espressioni utilizzate. Un approccio che, in questo caso, ha portato a escludere ogni forma di “anticipo” degli scatti stipendiali rispetto ai tempi stabiliti dalla contrattazione nazionale.

Il testo della sentenza della Cassazione

Qui il documento completo.

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