Stop a servizi gratuiti negli appalti: ANAC richiama al rispetto dell’equo compenso

Febbraio 16, 2026 - 13:30
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Stop a servizi gratuiti negli appalti: ANAC richiama al rispetto dell’equo compenso

lentepubblica.it

Nelle procedure per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura non è più ammissibile attribuire punteggi premianti a chi si impegna a lavorare gratis.


È questo il principio ribadito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 18 del 28 gennaio 2026, un intervento destinato a incidere in modo significativo sulle modalità di costruzione dei bandi pubblici.

Al centro della pronuncia vi è una gara indetta dal Comune di Terzigno per la realizzazione del Parco Archeologico Naturalistico Cava Ranieri e la valorizzazione delle Ville Romane, un progetto che comprende attività di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. L’importo posto a base di gara supera i 194 mila euro, con un valore stimato complessivo di oltre 265 mila euro considerando opzioni e modifiche contrattuali.

Il nodo: 20 punti a chi offre prestazioni gratuite

A sollevare la questione è stata l’OICE, l’associazione che rappresenta le società di ingegneria e consulenza tecnico-economica. L’organizzazione ha chiesto all’Autorità un parere sulla legittimità di una clausola del disciplinare che attribuiva 20 punti su 70 dell’offerta tecnica a chi si fosse impegnato a svolgere gratuitamente determinati servizi relativi a opere complementari.

In pratica, il bando prevedeva che gli operatori economici potessero ottenere un punteggio rilevante offrendo senza compenso attività di progettazione e direzione lavori su interventi inizialmente stralciati per mancanza di copertura finanziaria immediata: coperture per infopoint, percorsi secondari, illuminazione del parcheggio nord.

Un meccanismo apparentemente facoltativo, ma con un peso tale da incidere in modo decisivo sull’esito della competizione.

Il principio dell’equo compenso nel Codice dei contratti

La decisione dell’Autorità si fonda sull’articolo 8 del decreto legislativo 36/2023, come modificato dal decreto correttivo del 2024. La norma stabilisce che le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese gratuitamente, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati. In ogni altra ipotesi, la pubblica amministrazione deve garantire il rispetto del principio dell’equo compenso.

Il legislatore ha così inteso superare precedenti orientamenti giurisprudenziali che ammettevano la possibilità per il professionista di rinunciare liberamente al proprio compenso, anche per conseguire vantaggi indiretti. Oggi il quadro è mutato: non solo deve esserci un corrispettivo, ma questo deve essere proporzionato alla quantità e qualità dell’attività svolta.

Quando la gratuità diventa distorsiva

Nel caso esaminato, l’ANAC ha ritenuto che la clausola premiale finisse per aggirare indirettamente il divieto di prestazioni gratuite. Pur non imponendo formalmente l’esecuzione senza compenso, il sistema di punteggi spingeva i concorrenti a offrire servizi aggiuntivi a costo zero per risultare competitivi.

Il criterio contestato pesava per oltre il 28% dell’intera offerta tecnica e incideva in maniera significativa anche rispetto alla soglia minima di sbarramento. Inoltre, in caso di parità di punteggio complessivo, il disciplinare prevedeva come elemento dirimente proprio il punteggio relativo ai servizi gratuiti.

Secondo l’Autorità, un simile impianto altera il confronto concorrenziale, spostando l’attenzione dalla qualità delle prestazioni principali alla disponibilità a rinunciare al compenso per attività ulteriori.

Le motivazioni del Comune e la risposta dell’Autorità

La stazione appaltante aveva giustificato la previsione richiamando la mancanza di risorse disponibili per le opere complementari, confidando nella possibilità di finanziare successivamente tali interventi con economie di gara o somme accantonate per imprevisti.

Per l’ANAC, tuttavia, la carenza di copertura finanziaria non integra un “caso eccezionale” tale da consentire il ricorso alla gratuità. Ammettere una simile impostazione significherebbe legittimare in via generalizzata l’inserimento di prestazioni non retribuite ogniqualvolta l’ente non disponga delle somme necessarie.

L’Autorità ha richiamato anche precedenti pronunce e atti di indirizzo, sottolineando che l’eccezione al divieto deve essere circoscritta a situazioni straordinarie, imprevedibili e non ricorrenti, supportate da una motivazione rigorosa.

Un richiamo anche alla giurisprudenza

Il principio ribadito nella delibera si inserisce in una linea interpretativa già consolidata. In passato, la giurisprudenza amministrativa aveva evidenziato come l’attribuzione di un peso eccessivo a servizi gratuiti complementari potesse snaturare una gara per servizi professionali, disincentivando la competizione sulla qualità delle attività oggetto principale dell’appalto.

Con il nuovo quadro normativo, la tutela dell’equo compenso assume però una valenza ancora più stringente. Non è sufficiente rispettare formalmente le regole sulla determinazione dell’importo a base di gara: occorre evitare qualsiasi meccanismo che, anche indirettamente, produca un’erosione del compenso professionale.

Le conseguenze della delibera

Il Consiglio dell’Autorità ha concluso che l’operato della stazione appaltante non è conforme alla disciplina vigente. Pur riconoscendo la possibilità di prevedere modifiche contrattuali ai sensi dell’articolo 120 del Codice, l’ANAC ha chiarito che tali prestazioni devono essere stimate e remunerate nel rispetto del principio dell’equo compenso.

L’ente è stato invitato ad agire in autotutela per adeguare la documentazione di gara. In caso contrario, dovrà motivare espressamente la scelta entro quindici giorni, con la possibilità per l’Autorità di promuovere un ricorso.

Un segnale per tutto il settore

La portata della delibera va oltre il singolo caso. Il messaggio rivolto alle amministrazioni è chiaro: non è consentito costruire criteri di aggiudicazione che incentivino la rinuncia al compenso.

Per professionisti e società di ingegneria, la decisione rappresenta una tutela significativa in un contesto in cui, negli anni, si sono moltiplicate le richieste di prestazioni gratuite o sottopagate, giustificate da esigenze di bilancio o dalla promessa di futuri incarichi.

L’equo compenso, così come delineato nel Codice dei contratti pubblici, non è una mera clausola di stile ma un principio generale che deve orientare la redazione dei bandi e la valutazione delle offerte.

Qualità e concorrenza non passano dalla gratuità

L’obiettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è individuare la proposta che garantisca il miglior equilibrio tra qualità e prezzo. Se il baricentro della competizione si sposta sulla disponibilità a lavorare senza compenso, il rischio è quello di comprimere la qualità delle prestazioni e di alterare il corretto funzionamento del mercato.

La delibera n. 18 del 2026 segna dunque un ulteriore passo verso una maggiore tutela della professionalità tecnica e della trasparenza nelle procedure pubbliche. Un orientamento che le stazioni appaltanti dovranno tenere in considerazione nella predisposizione dei futuri bandi, per evitare contenziosi e garantire il rispetto delle regole.

Il testo del parere ANAC

Qui il documento completo.

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