Troppi prelievi in contanti? Arriva la segnalazione

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Attenzione: fare troppi prelievi in contanti può essere rischioso e può portare a controlli finanziari nei confronti dei correntisti.
Sono ormai scadute le ultime ore utili, in molte banche e istituti di credito per compilare la normativa antiriciclaggio, dichiarare la provenienza di ogni nostra entrata che transiti sul conto e far censire agli Istituti di credito presso i quali abbiamo i nostri conti correnti, il nostro lavoro, una copia aggiornata dei nostri documenti, dichiarare l’eventuale possesso di beni immobili e di rendite finanziarie.
Gli obblighi delle banche
È considerato un obbligo degli Istituti bancari, un loro dovere legale per la precisione, adottare misure per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini illeciti. Considerate soggetti “obbligati” dalla normativa antiriciclaggio, innanzitutto dal Decreto Legislativo 231/2007 hanno il dovere legale di identificare la propria clientela, proprio attraverso il documento di ‘adeguata verifica’ che è scaduto in questi giorni, di effettuare continuo e attento monitoraggio delle operazioni e, appunto, di comunicare alla UIF alcune informazioni rispetto a movimenti ritenuti ‘sospetti’ e azioni ‘sensibili’.
Troppi prelievi in contanti? Arriva la segnalazione
Una delle principali azioni sotto monitoraggio è proprio costituita dal prelievo di contante, ritenuto lo strumento più facilmente utilizzabile per far circolare fondi occulti e gestire quelli di provenienza illecita, che questo sia effettuato di frequente oppure molto di rado.
È chiaro che una singola operazione di prelievo non sarà segnalata dalla banca alla UIF, acronimo che sta per Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ed individua l’autorità italiana preposta alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, una Entità indipendente presso la Banca d’Italia con il compito di ricevere, analizzare e approfondire le informazioni finanziarie sospette trasmesse dagli intermediari e poi trasmetterle agli organi investigativi come Guardia di Finanza, Direzione Investigativa Antimafia e all’autorità giudiziaria quando ritenute realmente sospette. Non esiste, infatti, una segnalazione automatica alla UIF per ogni singolo prelievo di contante effettuato da un cliente.
Le condizioni per i controlli sui prelievi
In realtà, la comunicazione della Banca alla UIF in caso di prelievi, avviene di norma, a meno che non vi siano grandi e complesse indagini in corso, al verificarsi di due specifiche condizioni:
- La condizione meramente quantitativa, che vede il superamento della soglia mensile per operazioni in contante. La banca invierà una comunicazione oggettiva qualora il totale delle operazioni in contante, sia prelievi che versamenti, effettuate dal cliente in un mese solare(30gg) dovesse raggiungere o superare i 10.000 euro, anche in più tranche e indipendentemente da un sospetto specifico.
- Una condizione per così dire ‘qualitativa’ che si configura in caso di un sospetto fondato di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. In questo caso la Banca invia una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) se ritiene, sulla base di una valutazione specifica, che quel prelievo, o di solito una serie di operazioni collegate, possa essere legato ad attività illecite.
Il calcolo
Nel dettaglio, la norma specifica, è bene tener presente, inserisca nel calcolo del totale mensile di 10.000 euro tutte le singole operazioni in contante, sia i prelievi che i versamenti, di importo uguale o superiore a 1.000 euro. Le operazioni sotto i 1.000 euro non contribuiscono al raggiungimento della soglia per la comunicazione oggettiva.
In aggiunta si incorre nel meccanismo dell’adeguata verifica per operazioni occasionali che siano di importo superiore o uguale a 15.000€.
Se viene effettuata un’operazione occasionale, non inerente un rapporto continuativo come il conto corrente, di importo pari o superiore a 15.000€, la banca ha l’obbligo di identificarti e verificare la tua identità secondo le regole dell’adeguata verifica (KYC), anche se non ci sono sospetti nei tuoi riguardi.
Le operazioni “sospette”
Oltre le soglie da non superare, per evitare le quali ci bastano nozioni basilari di aritmetica, è forse più utile e interessante addentrarci un attimo nella questione delle operazioni, invece, definite ‘sospette’ e individuate con l’acronimo SOS – per esteso – Segnalazione di Operazione Sospetta, tali da far scattare una segnalazione disciplinata dall’articolo 35 del D.Lgs. 231/2007.
La norma ricorda come l’istituto bancario sia obbligato a inviare una SOS alla UIF prima di eseguire l’operazione (o comunque senza ritardo, se l’impedimento preventivo non è possibile) ogni qualvolta venga a conoscenza, oppure solo sospetti oppure abbia motivi ragionevoli per ritenere che siano in corso, siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Non è richiesta nessuna prova né la certezza la prova che stia avvenendo un reato, è sufficiente, di contro, che la banca, applicando la dovuta diligenza professionale, rilevi degli elementi che rendano l’operazione “anomala” o potenzialmente collegata ad attività illecite (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, N. 4523 del 19-02-2021).
Valutazione del sospetto
La valutazione del sospetto è piuttosto complessa e si basa sull’analisi di diversi fattori, ha a che fare con reputazione e notizie negative che possano risultare in capo al cliente, oppure semplicemente a dei comportamenti che insospettiscano, come può accadere per il prelievo o il versamento di un importo insolitamente elevato, operazioni bancarie che avvengano con una frequenza anomala, di solito troppo frequentemente, magari per importi appena sotto soglie specifiche, che possono far pensare a un tentativo di non far troppo notare alcuni movimenti, o semplicemente azioni che mostrino una generale incoerenza o appaiano prive di logica o non in linea rispetto all’attività lavorativa dichiarata, alla situazione patrimoniale conosciuta, o alle finalità dichiarate dal cliente. (Cfr. Corte d’Appello Milano, sez. 1, sentenza n. 3713/2022; Decisione ABF N. 3119 del 11/03/2024).
Ricordiamo comunque che solo nel caso in cui l’analisi della UIF – Unità di Informazione Finanziaria – dovesse riscontrare concreti elementi di interesse investigativo per ipotesi di reato (riciclaggio, reati fiscali, altri reati gravi), l’UIF trasmetterà un dossier informativo agli organi competenti (Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, DIA) e alla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.
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