Viaggiare in Europa con gli animali domestici: dal 22 aprile 2026 cambiano le regole
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Nuovi requisiti sanitari, più controlli e procedure uniformate: cosa prevede il regolamento UE per cani, gatti, furetti e volatili nei viaggi non commerciali.
Dal 22 aprile 2026 spostarsi all’interno dell’Unione Europea con il proprio animale domestico richiederà maggiore attenzione. La Commissione Europea ha infatti approvato un regolamento delegato che aggiorna e armonizza le norme sui viaggi non commerciali degli animali da compagnia, introducendo criteri più stringenti sul fronte sanitario ma puntando, al tempo stesso, a rendere le procedure più chiare e uniformi per i cittadini.
Il provvedimento riguarda milioni di famiglie europee che ogni anno si muovono per vacanze, trasferimenti o ricongiungimenti, portando con sé il proprio animale. L’obiettivo dichiarato è duplice: rafforzare la prevenzione delle malattie trasmissibili e ridurre le differenze normative tra i vari Stati membri, spesso fonte di confusione e disagi per i proprietari.
A chi si applicano le nuove disposizioni europee
Il regolamento si riferisce esclusivamente ai movimenti non commerciali, ovvero quelli che non prevedono la vendita o la cessione dell’animale. Rientrano quindi nella normativa i viaggi effettuati per motivi personali, familiari o ricreativi.
Gli animali interessati sono:
- Cani
- Gatti
- Furetti da compagnia
- Volatili domestici
Queste specie vengono considerate potenziali vettori di patologie infettive, alcune delle quali possono avere un impatto rilevante anche sulla salute umana. Da qui la necessità, secondo Bruxelles, di un sistema di controllo più efficace e condiviso a livello comunitario.
Identificazione obbligatoria: microchip al centro del sistema
Uno dei pilastri della nuova disciplina resta l’identificazione univoca dell’animale. Tutti i cani, i gatti e i furetti che viaggiano all’interno dell’UE dovranno essere dotati di microchip elettronico, noto anche come transponder.
Il dispositivo consente di associare in modo certo l’animale alla sua documentazione sanitaria, riducendo il rischio di frodi o irregolarità. È prevista un’unica eccezione: il tatuaggio leggibile, ammesso solo se applicato prima del 3 luglio 2011 e chiaramente identificabile.
Questa misura, già presente nella normativa precedente, viene ora rafforzata e resa centrale per garantire controlli più rapidi ed efficaci alle frontiere interne.
Vaccinazione antirabbica: tempistiche e documentazione
Grande attenzione viene riservata alla prevenzione della rabbia, una malattia virale ancora presente in alcune aree del mondo e potenzialmente letale.
Secondo le nuove regole:
- la vaccinazione antirabbica è obbligatoria;
- il vaccino deve essere somministrato almeno 21 giorni prima dello spostamento;
- la vaccinazione deve essere documentata in modo conforme alle norme europee.
Per gli animali provenienti da Paesi terzi, cioè esterni all’Unione Europea, è richiesta una certificazione sanitaria adeguata, che attesti non solo l’avvenuta vaccinazione ma anche il rispetto dei protocolli previsti dall’UE.
Furetti: stessi obblighi di cani e gatti
Una delle conferme più rilevanti del regolamento riguarda i furetti da compagnia, che vengono equiparati a cani e gatti sotto il profilo sanitario e identificativo.
Anche per loro sono obbligatori:
- microchip o tatuaggio valido;
- vaccinazione antirabbica;
- documentazione sanitaria completa.
La scelta dell’Unione Europea riflette una crescente attenzione verso una specie sempre più diffusa nelle famiglie, ma che può comunque rappresentare un veicolo di trasmissione di alcune patologie.
Volatili domestici: controlli mirati per ridurre i rischi
Il regolamento include anche i volatili domestici, per i quali vengono introdotte misure specifiche volte a contenere la diffusione di malattie aviari.
Pur con requisiti diversi rispetto a quelli previsti per i mammiferi, il principio resta lo stesso: garantire che lo spostamento degli animali non comporti rischi sanitari per gli ecosistemi locali, per altri animali o per le persone.
Attenzione particolare agli Stati indenni da Echinococcus multilocularis
Un capitolo rilevante della normativa riguarda la prevenzione dell’Echinococcus multilocularis, un parassita che può causare gravi problemi di salute anche all’uomo.
Gli animali diretti verso Stati membri ufficialmente indenni da questo parassita — tra cui Irlanda, Malta e Finlandia — dovranno essere sottoposti a uno specifico trattamento preventivo prima dell’ingresso nel Paese.
Il regolamento prevede comunque la possibilità di deroghe, qualora gli Stati interessati dimostrino di adottare misure alternative altrettanto efficaci sul piano della prevenzione.
Perché l’UE ha deciso di intervenire ora
Negli ultimi anni, la crescente mobilità dei cittadini europei e l’aumento dei viaggi con animali domestici hanno reso evidente la necessità di regole più omogenee.
Le differenze tra le normative nazionali, unite a controlli non sempre uniformi, hanno favorito situazioni di incertezza e, in alcuni casi, criticità sanitarie. Il nuovo regolamento mira quindi a:
- rafforzare la sicurezza sanitaria;
- semplificare le procedure per i proprietari;
- tutelare il benessere animale;
- ridurre il rischio di diffusione di malattie infettive.
Cosa cambia concretamente per i proprietari
Per chi viaggia abitualmente con il proprio animale, le novità non rappresentano una rivoluzione, ma richiedono maggiore pianificazione. Verificare per tempo vaccinazioni, microchip e documenti diventa essenziale per evitare problemi durante gli spostamenti.
L’Unione Europea punta così a un equilibrio tra libertà di movimento e responsabilità sanitaria, ribadendo che la tutela della salute pubblica passa anche attraverso una gestione consapevole degli animali da compagnia.
Dal 22 aprile 2026, muoversi con il proprio amico a quattro zampe o con un volatile domestico resterà possibile, ma solo nel rispetto di regole più precise e condivise, pensate per proteggere tutti.
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